Art. 9 
 
                     Effetti dell'accreditamento 
 
  1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 abilita
le scuole superiori per  mediatori  linguistici  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di studio di  secondo  ciclo  e  determina  il  numero
massimo dei corsi e  degli  allievi  ammissibili  al  primo  anno  di
ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo. 
  2. Ai  fini  della  verifica  della  permanenza  dei  requisiti  di
idoneita' di cui  all'articolo  4,  il  Ministero  puo'  disporre  in
qualsiasi momento, anche su  proposta  della  Commissione,  verifiche
ispettive  a  campione  presso  le  scuole  superiori  per  mediatori
linguistici, a norma dell'articolo 7, comma 5. 
  3. Qualora venga accertata la perdita di requisiti di idoneita'  di
cui all'articolo 4, puo' essere adottato, su  conforme  parere  della
Commissione, previo contraddittorio con i  soggetti  interessati,  il
decreto  di  revoca  dell'accreditamento,  che  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La revoca  e'  comunque
disposta in caso  di  interruzione  o  di  cessazione  dell'attivita'
formativa. In caso di revoca, la scuola assicura il completamento del
corso agli studenti iscritti ed e' preclusa l'attivazione di un nuovo
ciclo. 
  4. Con provvedimento  del  Direttore  generale,  su  istanza  delle
scuole superiori  per  mediatori  linguistici  interessate  e  previo
parere favorevole della Commissione, e' autorizzato il  trasferimento
della sede.  Il  trasferimento  della  responsabilita'  legale  delle
stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.