Art. 2 
 
           Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  2,  comma  4,   del   codice   della   proprieta'
industriale, le parole «le  informazioni  aziendali  riservate»  sono
sostituite dalle seguenti: «i segreti commerciali». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo  n.
          30  del  2005,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). - 1.  I
          diritti di proprieta' industriale  si  acquistano  mediante
          brevettazione, mediante registrazione o  negli  altri  modi
          previsti  dal  presente  codice.  La  brevettazione  e   la
          registrazione  danno  luogo   ai   titoli   di   proprieta'
          industriale. 
              2. Sono  oggetto  di  brevettazione  le  invenzioni,  i
          modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. 
              3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni  e
          modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 
              4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di  legge,
          i  segni  distintivi  diversi  dal  marchio  registrato,  i
          segreti  commerciali,  le  indicazioni  geografiche  e   le
          denominazioni di origine. 
              5. L'attivita' amministrativa  di  brevettazione  e  di
          registrazione ha natura di accertamento costitutivo  e  da'
          luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e
          decadenza sulla base delle  norme  contenute  nel  presente
          codice.".