Art. 3
Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo
98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della
proprieta' industriale e' sostituita dalla seguente: «Segreti
commerciali».
2. All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per
segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.».
Note all'art. 3:
- La rubrica della Sezione VII del Capo II del decreto
legislativo n. 30 del 2005, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Sezione VII - Informazioni segrete».
- Il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo n.
30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono
oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti
commerciali si intendono le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore,
ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi generalmente note o facilmente accessibili
agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati
relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione
sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli
implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».