Art. 10 
 
 
                      Congedi per la formazione 
 
  1. Ai funzionari della  carriera  prefettizia  che  abbiano  almeno
cinque anni di anzianita' di servizio sono concessi i congedi per  la
formazione disciplinati dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000,  n.
53, secondo le modalita' di fruizione di seguito indicate. 
  2.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia   possono   essere
concessi, a richiesta, i congedi senza assegni  di  cui  al  comma  1
nella misura percentuale massima del  10%  del  personale  del  ruolo
prefettizio in servizio al 31 dicembre di ciascun anno. 
  3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1,  i  funzionari
interessati  devono  presentare  all'amministrazione  una   specifica
domanda,  contenente  l'indicazione  dell'attivita'   formativa   che
intendono svolgere, della data di  inizio  e  della  durata  prevista
della stessa. Tale domanda deve  essere  presentata  almeno  sessanta
giorni prima dell'inizio delle attivita' formative. 
  4. Le domande  vengono  accolte  secondo  l'ordine  progressivo  di
presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo  la  disciplina
dei commi 5 e 6. 
  5. L'amministrazione puo' non accogliere la  richiesta  di  congedo
formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) il periodo previsto di assenza superi la  durata  di  11  mesi
consecutivi; 
    b) non sia oggettivamente possibile assicurare la  regolarita'  e
la funzionalita' dei servizi. 
  6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative  degli  uffici
con l'interesse formativo  del  funzionario,  l'amministrazione  puo'
differire la fruizione del congedo fino ad un  massimo  di  sei  mesi
qualora la  concessione  dello  stesso  possa  determinare  un  grave
pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile  durante
la fase di preavviso di cui al comma 3. 
  7. Al funzionario della carriera prefettizia durante il periodo  di
congedo si applica l'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000.
Nel  caso  di  infermita'   previsto   dallo   stesso   articolo   5,
relativamente  al  periodo  di  comporto,  alla  determinazione   del
trattamento    economico,    alle    modalita'    di    comunicazione
all'amministrazione ed ai controlli,  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'articolo 6. 
  8. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e' riconosciuta al
funzionario della carriera prefettizia la  facolta'  di  partecipare,
senza  oneri  per  l'amministrazione,  a  corsi  di   formazione   ed
aggiornamento professionale. A tal fine al  funzionario  puo'  essere
concesso un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza
dell'anzianita', per motivi di studio della  durata  massima  di  tre
mesi nell'arco di un anno. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n.  53
          (Disposizioni per il  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', per il diritto alla cura e  alla  formazione  e
          per il coordinamento dei tempi delle citta'.) 
              «Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -  1.  Ferme
          restando le vigenti disposizioni relative al  diritto  allo
          studio di cui all'art. 10 della legge 20  maggio  1970,  n.
          300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici  o  privati,
          che abbiano almeno cinque anni di  anzianita'  di  servizio
          presso  la  stessa  azienda  o   amministrazione,   possono
          richiedere una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro  per
          congedi per la formazione per un periodo non  superiore  ad
          undici   mesi,   continuativo   o   frazionato,   nell'arco
          dell'intera vita lavorativa. 
              2. Per «congedo per la formazione»  si  intende  quello
          finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo,  al
          conseguimento del titolo di studio di  secondo  grado,  del
          diploma universitario o di laurea, alla  partecipazione  ad
          attivita' formative diverse da quelle  poste  in  essere  o
          finanziate dal datore di lavoro. 
              3. Durante il periodo di congedo per la  formazione  il
          dipendente conserva il posto di lavoro  e  non  ha  diritto
          alla  retribuzione.  Tale  periodo   non   e'   computabile
          nell'anzianita' di servizio e  non  e'  cumulabile  con  le
          ferie, con la malattia e con altri  congedi.  Una  grave  e
          documentata infermita', individuata sulla base dei  criteri
          stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma  4,
          intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia  data
          comunicazione scritta al datore di  lavoro,  da'  luogo  ad
          interruzione del congedo medesimo. 
              4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
          di  congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'   differirne
          l'accoglimento   nel   caso    di    comprovate    esigenze
          organizzative.  I   contratti   collettivi   prevedono   le
          modalita' di fruizione del congedo stesso,  individuano  le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio di tale facolta'  e  fissano  i  termini  del
          preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a  trenta
          giorni. 
              5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
          di cui al  presente  articolo,  ovvero  al  versamento  dei
          relativi contributi,  calcolati  secondo  i  criteri  della
          prosecuzione volontaria.».