Art. 12 Reperibilita' 1. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo. 2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue: a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1; b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di: 1) Ufficio di Gabinetto; 2) Segreteria speciale; 3) Ufficio-Stampa e Comunicazione; 4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari; c) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di: 1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio Affari generali; 2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio analisi, programmi e documentazione; 3) Direzione centrale della Polizia criminale - Ufficio II: Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso; 4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera; 5) Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; e) Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 2) Direzione centrale per i Servizi civili, per l'immigrazione e asilo; f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; g) Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento. 3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato. 4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura in cui funzionario presta servizio. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. 5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22. 6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'.
Note all'art. 12: Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2002, n. 118.