Art. 12 
 
 
                            Reperibilita' 
 
  1. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia  delle
esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
del sistema della protezione civile e della  difesa  civile  e  degli
altri diritti civili  e  politici  costituzionalmente  garantiti,  il
funzionario della  carriera  prefettizia  assicura  la  reperibilita'
durante  le  ore  eccedenti  l'orario  di  servizio  nell'ambito  dei
principi e dei criteri indicati nel presente articolo. 
  2. Gli uffici nei quali deve  essere  assicurata  la  reperibilita'
sono individuati come segue: 
    a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le  esigenze
di cui al comma 1; 
    b) Uffici di diretta collaborazione con il  Ministro  individuati
nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per
le esigenze di: 
      1) Ufficio di Gabinetto; 
      2) Segreteria speciale; 
      3) Ufficio-Stampa e Comunicazione; 
      4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari; 
    c) Dipartimento per gli Affari interni  e  territoriali,  per  le
esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 
    d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di: 
      1) Segreteria del Dipartimento  -  Ufficio  I:  Ufficio  Affari
generali; 
      2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II:  Ufficio  analisi,
programmi e documentazione; 
      3) Direzione centrale della Polizia  criminale  -  Ufficio  II:
Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso; 
      4) Direzione centrale  dell'Immigrazione  e  della  Polizia  di
frontiera; 
      5) Direzione centrale per  la  Polizia  stradale,  ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; 
    e) Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione,  per  le
esigenze di: 
      1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 
      2) Direzione centrale per i Servizi civili, per  l'immigrazione
e asilo; 
    f) Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  Soccorso  pubblico  e
della Difesa civile, per le esigenze di: 
      1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 
    g)    Dipartimento    per    le    Politiche    del     personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   Risorse   strumentali   e
finanziarie, per le esigenze di: 
      1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento. 
  3. Salvo che nelle situazioni di  emergenza,  ciascun  servizio  di
reperibilita'  e'  assicurato  da  un  funzionario   della   carriera
prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio
presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui  al  comma  2.  I  titolari
degli uffici  provvedono,  avvalendosi  di  funzionari  appositamente
designati, all'addestramento di tutto il personale interessato. 
  4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo  di
reperibilita' in un  giorno  non  lavorativo,  al  funzionario  della
carriera  prefettizia  spetta  il   recupero   dell'intera   giornata
lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito  entro  il  mese
successivo a quello di maturazione, in una  data  da  programmare  in
accordo con il responsabile della struttura in cui funzionario presta
servizio. Negli altri casi  di  effettiva  presenza  in  servizio  si
applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. 
  5. Con accordi  decentrati  a  livello  centrale  si  procede  alla
eventuale modifica degli uffici indicati al  comma  2,  nonche'  alla
individuazione  dei  criteri  per  l'eventuale  maggiorazione   della
retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo
di cui all'articolo 22. 
  6. Con  accordi  decentrati  da  stipularsi  a  livello  di  uffici
centrali  e  periferici   sono   individuate   specifiche   modalita'
applicative della reperibilita'. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  21  marzo
          2002, n. 98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro dell'interno) e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2002,  n.
          118.