Art. 14 
 
 
                         Permessi sindacali 
 
  1. Per l'espletamento  del  proprio  mandato,  i  funzionari  della
carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale  in
seno  agli  organismi  direttivi   statutari   delle   organizzazioni
sindacali rappresentative,  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  13,
nonche' i dirigenti sindacali che,  pur  avendone  titolo,  non  sono
collocati  in  distacco  sindacale  ai  sensi  dell'articolo  13  del
presente  decreto,  possono  fruire  di  permessi  sindacali  con  le
modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente  articolo.  Il
Dipartimento competente per  l'amministrazione  del  personale  della
carriera prefettizia effettua la ripartizione  annuale  dei  permessi
tra le organizzazioni sindacali rappresentative. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti
autorizzabili viene calcolato in  ragione  di  quarantacinque  minuti
annui,   per   ciascun   funzionario   della   carriera   prefettizia
effettivamente in servizio, anche in posizione  di  comando  o  fuori
ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31
dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui  avviene
la ripartizione di cui al comma 4. 
  3. Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano  nazionale
dei funzionari della carriera  prefettizia  continuano,  comunque,  a
fruire dei permessi sindacali pro-rata, fino  all'entrata  in  vigore
del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica,  concernente
l'individuazione  della  delegazione  sindacale  trattante,  di   cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
  4. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo  dei  permessi
sindacali, calcolato ai sensi  del  comma  2  tra  le  organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
carriera  prefettizia,  provvede  il  Dipartimento   competente   per
l'amministrazione del personale della  carriera  prefettizia,  previo
accertamento del grado  di  rappresentativita'  delle  organizzazioni
sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni  sindacali
aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno.  Nella  ripartizione
del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari  al  10  per
cento  e'  attribuita  in  parti   uguali   a   tutte   le   predette
organizzazioni sindacali e  la  parte  restante  e'  attribuita  alle
medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per il versamento dei contributi  sindacali
e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni  sindacali  alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui  si  effettua
la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo,  in  attesa  della
successiva ripartizione, l'amministrazione puo'  autorizzare  in  via
provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25  per
cento del contingente annuale previsto  per  ciascuna  organizzazione
sindacale avente diritto nell'anno precedente. 
  5. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto  conto
della specificita' delle funzioni  istituzionali  e  del  particolare
ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei  funzionari  di
cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti,
non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi  2  e  4,
esclusivamente  per  la  partecipazione  a  riunioni   sindacali   su
convocazione dell'amministrazione. 
  6.  I  dirigenti  sindacali,  che  intendono  fruire  dei  permessi
sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione  scritta,
tre giorni prima, al Dipartimento  competente  per  l'amministrazione
del  personale  della  carriera   prefettizia,   e   al   funzionario
responsabile della struttura in cui  il  dirigente  sindacale  presta
servizio, tramite  la  struttura  sindacale  di  appartenenza  avente
titolo.  Qualora  sussistano  motivi  di  urgenza   segnalati   dalle
organizzazioni sindacali, la domanda puo' essere presentata entro  le
ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale.  Il
permesso si intende concesso qualora l'amministrazione non comunichi,
in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della  fruizione,  che
alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate  esigenze
di funzionalita' della struttura di riferimento. 
  7. In caso di mancato utilizzo del  permesso  sindacale  richiesto,
l'organizzazione   sindacale   interessata   provvedera'   a    darne
comunicazione al Dipartimento competente  per  l'amministrazione  del
personale della carriera prefettizia e  al  funzionario  responsabile
della struttura. 
  8. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali,  i
permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle  sei
ore  giornaliere  per  un  massimo  mensile,  per  ciascun  dirigente
sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi  di
cui al comma 5. 
  9.  Nel  limite  del  50  per  cento  del  monte   ore   assegnato,
l'amministrazione puo' autorizzare permessi di  durata  superiore  al
limite  di  cui  al  comma   8,   su   richiesta   nominativa   delle
organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine  di
trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. 
  10. L'amministrazione, verificato  il  rispetto  della  percentuale
prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni  dalla  ricezione
della richiesta. 
  11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono  a  tutti
gli effetti equiparati al servizio  prestato  nell'amministrazione  e
sono retribuiti. 
 
          Note all'art. 14: 
              L'art. 27 del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.