Art. 16 
 
 
Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi  e
                        aspettative sindacali 
 
  1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione  del  personale
della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per
il versamento dei contributi sindacali, ai fini di  cui  all'articolo
27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  e  agli  articoli
13, comma 2, e 14, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo
e' espresso dalla percentuale delle deleghe  per  il  versamento  dei
contributi sindacali rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute
per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega  di
cui e' titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate  nel
mese di dicembre  dell'anno  di  riferimento  della  rilevazione,  la
lettura viene  effettuata  dalla  busta  paga  del  mese  di  gennaio
immediatamente   successivo.   Il   Dipartimento    competente    per
l'amministrazione del personale della carriera  prefettizia  fornisce
alle  rispettive  organizzazioni  nazionali  i  dati  riferiti   alle
predette deleghe  e  li  confronta  con  esse  in  vista  della  loro
certificazione e della sottoscrizione della relativa  documentazione.
Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai  dati
in  proprio  possesso,  le  organizzazioni  sindacali  provvedono   a
documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con  il
predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del  personale
della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede  all'esame
della documentazione presentata ed alla conseguente  rettifica  della
relativa  documentazione  nel  caso  di  riscontro   positivo   della
richiesta.  Il  Dipartimento  competente  per  l'amministrazione  del
personale della carriera prefettizia invia,  entro  il  31  marzo  di
ciascun anno,  i  dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per  la
riscossione del contributo sindacale alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  utilizzando
modelli  e  procedure   informatizzate   predisposti   dal   medesimo
Dipartimento della funzione pubblica. 
  2. Ai fini di  quanto  previsto  dal  comma  1,  le  organizzazioni
sindacali  che  abbiano  dato  o  diano   vita,   mediante   fusione,
affiliazione o in altra forma a una  nuova  aggregazione  associativa
possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle  quali
risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda  effettivamente
nella titolarita' delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le
deleghe siano, comunque, confermate espressamente  dai  lavoratori  a
favore del nuovo soggetto. 
  3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il  Dipartimento  competente
per  l'amministrazione  del  personale  della  carriera  prefettizia,
utilizzando  modelli  di  rilevazione  e   procedure   informatizzate
predisposti  dalla  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica,  e'  tenuto  a  comunicare  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica   gli   elenchi   nominativi,
suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha  fruito
di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 
  4. Entro  la  stessa  data  del  31  maggio  di  ciascun  anno,  il
Dipartimento competente per  l'amministrazione  del  personale  della
carriera  prefettizia,  utilizzando  i   modelli   e   le   procedure
informatizzate indicate nel comma 3,  e'  tenuto  a  comunicare  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato,
del  personale  dipendente  che  ha  fruito  dei  permessi  sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun  nominativo  della
data in cui e' stato  fruito  il  permesso  e  il  numero  delle  ore
utilizzate. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  verifica  il
rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero
dell'interno, qualora non  ottemperi  tempestivamente  agli  obblighi
indicati  nei  commi  1,  3  e  4  e  puo'  fissare  un  termine  per
l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia,  il  Dipartimento  della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 13,  comma  3,  e
dell'articolo 15, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque,  il
funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato  dal
Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
successive modificazioni. 
  6. I dati riepilogativi degli elenchi  di  cui  ai  commi  3  e  4,
distinti per sindacato, per qualifica e per  sesso,  sono  pubblicati
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica in allegato  alla  relazione  annuale  sullo  stato
della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
  7. I funzionari  responsabili  delle  strutture  che  dispongono  o
consentono l'utilizzazione  dei  distacchi,  aspettative  e  permessi
sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 13, 14 e 15
sono responsabili personalmente. 
 
          Note all'art. 16: 
              L'art. 27 del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse. 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta l'art. 16, della legge 29 marzo  1983,  n.
          93 (Legge quadro sul pubblico impiego): 
              «Art. 16 (Relazione al Parlamento). -  Nella  relazione
          al Parlamento di cui all'art. 30  della  legge  28  ottobre
          1970, n. 775, si riferisce anche circa  l'attuazione  degli
          accordi, la produttivita', le  disfunzioni,  i  tempi  e  i
          costi  dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con   i
          rapporti di lavoro  nel  settore  privato,  e  si  avanzano
          eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce  alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di   accordo   sindacale   entro   trenta   giorni    dalla
          formulazione. 
              La relazione e' allegata alla relazione previsionale  e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468. 
              Nell'anno antecedente a quello  di  entrata  in  vigore
          della  nuova  normativa,  la   relazione   previsionale   e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione.».