Art. 17 
 
 
                   Tutela del dirigente sindacale 
 
  1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente  sindacale,
che rientra in servizio al termine del  distacco  o  dell'aspettativa
sindacale  conserva   l'anzianita'   maturata.   In   ragione   della
peculiarita'   delle   funzioni   svolte   e   della   particolarita'
dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e'  conferito
un posto di funzione corrispondente  a  quello  ricoperto  prima  del
distacco e dell'aspettativa, e lo  stesso  puo',  a  domanda,  essere
trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una  sede
della  propria  amministrazione  quando  dimostri  di  avervi  svolto
attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo  anno,
ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione. 
  2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente  sindacale
che rientra  in  servizio  al  termine  del  distacco  frazionato  e'
conferito il posto di  funzione  corrispondente  a  quello  ricoperto
prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio. 
  3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali  indicati  all'articolo
14, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di
servizio   puo'   essere   disposto   solo    previo    nulla    osta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza. 
  4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine  dell'anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 
  5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato  per
l'attivita' svolta in tale qualita', ne'  puo'  essere  assegnato  ad
attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 
  6. La valutazione annuale del  funzionario  in  distacco  ai  sensi
dell'articolo  13  e'  effettuata  direttamente  dal   Consiglio   di
amministrazione, previa proposta per i  viceprefetti  aggiunti  della
commissione per la progressione in carriera di  cui  all'articolo  17
del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  sulla  base  del
servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In  caso
di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo
13, comma 5, si applicano gli  articoli  16,  17  e  18  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
  7. Le disposizioni di cui  al  comma  6  si  applicano  anche  alle
fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
  8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro  funzioni,  non
sono soggetti ai doveri  derivanti  dalla  subordinazione  gerarchica
prevista da leggi e regolamenti. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riportano gli articoli 7, commi, 1 e 5, 9, 16,  17
          e 18, del citato decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.
          139: 
              «Art. 7 (Progressione in carriera). - 1.  Il  passaggio
          alla  qualifica  di  viceprefetto  avviene,   con   cadenza
          annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
          ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
          ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e  sei
          mesi di effettivo servizio dall'ingresso in  carriera  che,
          avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
          presso   le   strutture    centrali    dell'amministrazione
          dell'interno nell'ambito del corso di  formazione  iniziale
          di cui all'art.  5,  hanno  prestato  servizio  presso  gli
          uffici   territoriali   del   governo   per   un    periodo
          complessivamente non inferiore a tre anni. 
              (Omissis). 
              5.   Con   cadenza   triennale    il    consiglio    di
          amministrazione    effettua,    agli     esclusivi     fini
          dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di  anzianita'
          dei  viceprefetti  e   dei   viceprefetti   aggiunti,   una
          valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma
          1.  A  tali  fini  vengono   rispettivamente   valutati   i
          viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre  anni
          di   servizio   nella   qualifica.    Il    consiglio    di
          amministrazione, per i viceprefetti, provvede  su  proposta
          di  una  commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, composta da tre prefetti, di cui  uno  scelto
          tra quelli preposti alle  attivita'  di  valutazione  e  di
          controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
          di funzione in ambito sia centrale che  periferico;  per  i
          viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
          progressione in carriera prevista dall'art. 17.». 
              «Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1. La nomina a  prefetto
          e' conferita con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta  del  Ministro  dell'interno,  nei  limiti   delle
          disponibilita' di organico e nel rispetto della riserva per
          il personale della carriera prefettizia prevista  dall'art.
          236 del decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio
          1957, n. 3. 
              2. Entro il  31  gennaio  di  ogni  anno,  il  Ministro
          dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio  di
          amministrazione, una  commissione  consultiva  composta  da
          cinque membri di cui due, oltre al  capo  del  dipartimento
          competente  per  l'amministrazione  del   personale   della
          carriera prefettizia, scelti tra i capi di  dipartimento  e
          due  tra  i  prefetti  titolari   di   uno   degli   uffici
          territoriali del governo nelle sedi  capoluogo  di  regione
          identificate come aree metropolitane.  Con  il  decreto  di
          costituzione e' individuato il componente della commissione
          chiamato a  svolgere  le  funzioni  di  presidente  e  sono
          indicati   due   componenti   supplenti,    uno    titolare
          dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di
          un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di
          regione identificate come aree metropolitane. 
              3. La  commissione  consultiva  individua,  sulla  base
          delle schede valutative annuali di cui all'art.  16,  comma
          4, delle esperienze professionali  maturate  e  dell'intero
          servizio prestato nella carriera, i  funzionari  aventi  la
          qualifica di viceprefetto ritenuti  idonei  alla  nomina  a
          prefetto, nella misura non inferiore a due volte il  numero
          dei  posti  disponibili.  I  funzionari  selezionati   sono
          indicati,  secondo  l'ordine  alfabetico,  in  un  apposito
          elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento. 
              4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
          proposta  al  Consiglio  dei  ministri,  fra  i  funzionari
          indicati dalla commissione. 
              5. Restano ferme le  disposizioni  dell'art.  42  della
          legge 1° aprile 1981, n.  121.  Ai  fini  dell'applicazione
          della riserva nella nomina a prefetto  prevista  dal  primo
          comma del suddetto articolo, la commissione  consultiva  di
          cui al comma 2 e' costituita, su proposta del consiglio  di
          amministrazione,  oltre  che  dal  capo  del   dipartimento
          competente  per  l'amministrazione  del   personale   della
          carriera prefettizia, dal capo della  polizia  -  Direttore
          generale della pubblica sicurezza,  da  altro  titolare  di
          incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati
          tra  i  dirigenti   dell'amministrazione   della   pubblica
          sicurezza. Sono indicati  come  membri  supplenti  il  vice
          direttore generale vicario della pubblica  sicurezza  e  un
          prefetto  nominato  tra  i  dirigenti  dell'amministrazione
          della pubblica sicurezza.» 
              «Art. 16 (Valutazione annuale dei funzionari). - 1.  Ai
          fini della valutazione annuale i funzionari della  carriera
          prefettizia  con  la  qualifica  di   viceprefetto   e   di
          viceprefetto aggiunto presentano entro il  31  gennaio  una
          relazione sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente.  I
          contenuti della relazione ed  i  criteri  per  la  relativa
          compilazione sono  determinati  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, da adottare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   sentito   il
          consiglio di amministrazione, tenuto conto  delle  esigenze
          di valutazione dei funzionari ai fini  sia  della  verifica
          dei risultati conseguiti secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 20, comma 8, del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, che, limitatamente ai  viceprefetti  aggiunti,
          della progressione in carriera. 
              2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui  al
          comma  1,  in  relazione  alla  struttura   di   rispettiva
          appartenenza,    al    prefetto    titolare    dell'ufficio
          territoriale  del  governo,  al  capo  del  dipartimento  o
          dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
              3. Per ciascuno dei funzionari aventi la  qualifica  di
          viceprefetto aggiunto, i responsabili  delle  strutture  di
          cui  al  comma  2  redigono  una  scheda   di   valutazione
          complessiva  sulla   base   della   relazione   predisposta
          dall'interessato e  degli  elementi  forniti  dal  titolare
          dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio.  La
          scheda  di  valutazione,   comunicata   all'interessato   e
          corredata della relazione dallo stesso presentata ai  sensi
          del  comma  1,  e'  inoltrata  entro  il  31   marzo   alla
          commissione per la progressione in carriera, che formula al
          consiglio di amministrazione le  proposte  di  attribuzione
          del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento.
          Il consiglio di amministrazione  attribuisce  il  punteggio
          complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita'
          dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad
          ottanta puo' essere attribuito nei  limiti  massimi  di  un
          terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto. 
              4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i
          responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una
          scheda valutativa, sulla base  della  relazione  presentata
          dall'interessato, da comunicare al  medesimo  entro  il  31
          marzo. 
              5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1
          sono determinati  specifici  criteri  per  la  formulazione
          delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4. 
              6. Le schede di cui ai commi 3 e 4  sono  inserite  nel
          fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche
          ai fini dell'affidamento di  ulteriori  incarichi  e  della
          attribuzione annuale della retribuzione di risultato.» 
              «Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera).
          - 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16  e  della
          progressione in carriera di cui all'art. 7,  comma  1,  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno   e'   istituita   una
          commissione presieduta da un  prefetto  scelto  tra  quelli
          preposti alle attivita' di controllo e valutazione  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  composta
          da tre viceprefetti, due  in  servizio  presso  gli  uffici
          territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali,
          scelti secondo il criterio  della  rotazione.  In  caso  di
          parita' di voti prevale il  voto  del  presidente.  Per  il
          biennio di operativita' della commissione,  alla  copertura
          dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si
          provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla
          sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a
          componente della commissione esercita le  funzioni  vicarie
          presso un ufficio territoriale  del  governo,  si  provvede
          mediante  affidamento  interinale  dell'incarico  ad  altro
          viceprefetto. 
              2. Ai lavori della commissione partecipa,  in  qualita'
          di  relatore  senza  facolta'  di   voto,   il   capo   del
          dipartimento competente per l'amministrazione del personale
          della carriera prefettizia, o un suo delegato.» 
              «Art. 18 (Consiglio di amministrazione). -  1.  Per  la
          trattazione  degli  affari  relativi  al  personale   della
          carriera prefettizia, il consiglio  di  amministrazione  di
          cui  all'art.  146  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti
          titolari  pro  tempore  di  tre  uffici  territoriali   del
          governo,   rispettivamente   dell'Italia    settentrionale,
          centrale e meridionale-insulare. Con decreto  del  Ministro
          dell'interno  e'  stabilito  il   criterio   di   rotazione
          biennale, nei predetti ambiti  territoriali,  degli  uffici
          territoriali  del  governo,  i  cui  prefetti  assumono  le
          funzioni di componenti del  consiglio  di  amministrazione,
          garantendo  la  presenza  di  due  prefetti-commissari  del
          governo.».