Art. 19 Copertura assicurativa 1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri: a) totale copertura a garanzia della responsabilita' civile, inerente le attivita' connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi; b) estensione della copertura anche alle ulteriori attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio; c) copertura degli oneri di patrocinio legale; d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa; e) previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.
Note all'art. 19: - Si riporta l'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 22 (Copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile). - (Omissis). 3 Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento. (Omissis).».