Art. 19 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
  1. Ai fini della copertura assicurativa, di  cui  all'articolo  22,
comma 3, del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  sono
individuati i seguenti criteri: 
    a) totale copertura  a  garanzia  della  responsabilita'  civile,
inerente le attivita' connesse a compiti istituzionali, derivante  ai
funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o
danni involontariamente cagionati a terzi; 
    b) estensione della copertura anche alle ulteriori attivita'  che
possono essere svolte dai predetti funzionari connesse  ad  incarichi
direttamente  o  indirettamente  riferibili  a   compiti   e   doveri
d'ufficio; 
    c) copertura degli oneri di patrocinio legale; 
    d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa; 
    e) previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare  i
massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una  quota
individuale aggiuntiva. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta l'art. 22, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art.  22  (Copertura  assicurativa  del   rischio   di
          responsabilita' civile). - (Omissis). 
              3   Ai   fini   dell'applicazione    del    comma    2,
          l'amministrazione  dell'interno  determina,  entro  il   30
          novembre di ogni anno, le risorse  occorrenti,  sulla  base
          dei  criteri  di  copertura  assicurativa  del  rischio  di
          responsabilita'  civile  definiti   con   il   procedimento
          negoziale  di  cui  al  Capo  II,   stabilendo   l'aliquota
          percentuale dei compensi di  cui  al  comma  2  soggetta  a
          versamento. 
              (Omissis).».