Art. 23 
 
 
                      Retribuzione di posizione 
 
  1. La retribuzione di posizione -  parte  fissa  e'  stabilita  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere  dal
1° gennaio 2018: 
    a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.789,00; 
    b)  posizioni  funzionali  della  qualifica  di  viceprefetto:  €
14.121,00; 
    c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
€ 7.399,00. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la  retribuzione  di  posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate con  il  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e  parte
variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': 
    a) posizione funzionale di cui  all'articolo  3,  lettera  a):  €
37.967,65; 
    b) posizione funzionale di cui  all'articolo  3,  lettera  b):  €
32.858,61; 
    c) posizione funzionale di cui  all'articolo  3,  lettera  c):  €
26.503,54; 
    d) posizione funzionale di cui  all'articolo  3,  lettera  d):  €
25.008,71; 
    e) posizione funzionale di cui  all'articolo  3,  lettera  e):  €
20.391,12; 
    f) posizione funzionale di cui  all'articolo  3,  lettera  f):  €
16.387,84; 
    g) posizione funzionale di cui  all'articolo  3,  lettera  g):  €
12.153,17. 
  3.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia,  per  il  periodo
intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica  superiore
e  quella  del  conferimento  dell'incarico   connesso   alla   nuova
qualifica, competono la retribuzione di posizione e  la  retribuzione
di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita,
salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in  caso  di  mancato
superamento del corso. 
  4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a
qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di  posizione  nella  misura
corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del  comma  2
in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti  emolumenti
vengano corrisposti in misura inferiore agli  importi  relativi  alle
predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il  Ministero
dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo. 
  5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  all'atto  del  rientro   e'   comunque   assicurata,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri  aggiuntivi,
la retribuzione di posizione nella  misura  minima  prevista  per  la
qualifica posseduta, nelle more  del  conferimento  dell'incarico  e,
comunque, per un periodo massimo di due mesi. 
  6. Nel caso  di  avvicendamento  negli  incarichi  di  viceprefetto
vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto  dall'articolo
7  del  decreto  ministeriale  3  dicembre  2003,   l'Amministrazione
provvede al conferimento di  un  nuovo  incarico,  ove  possibile  di
fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando,  comunque,  il
mantenimento del trattamento accessorio in godimento per  un  periodo
non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del  fondo
e senza oneri aggiuntivi. 
  7.  Per  i  funzionari  che  ricoprono  incarichi  di   particolare
rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4  del  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e
integrazioni, la retribuzione di posizione  e'  rideterminata,  nelle
componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi  annui
lordi per tredici mensilita': 
    a decorrere dal 1° gennaio 2018: 
      incarichi  ricompresi  nella   posizione   funzionale   a):   €
41.758,99; 
      incarichi  ricompresi  nella   posizione   funzionale   b):   €
36.140,07; 
      incarichi  ricompresi  nella   posizione   funzionale   d):   €
27.265,28; 
      incarichi  ricompresi  nella   posizione   funzionale   e):   €
22.228,94; 
      incarichi  ricompresi  nella   posizione   funzionale   f):   €
17.701,45. 
  8. In caso di modifica del decreto  del  Ministro  dell'interno  in
data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni,  le  misure
della retribuzione di posizione, correlate alla  ridefinizione  delle
posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi  decentrati
a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza
oneri aggiuntivi, entro valori annui  lordi  per  tredici  mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel  comma  2  del
presente articolo. 
  9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento  degli  incarichi
individuati dal decreto del Ministro dell'interno in  data  27  marzo
2006,  e  successive  modificazioni,  compete   comunque   un   unico
trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento
di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a  norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  per
periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli  di  conferimento
temporaneo  di  incarico   riconducibile   a   posizione   funzionale
superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi,  la
misura del trattamento accessorio e'  definita  in  sede  di  accordi
decentrati a livello centrale nell'ambito  delle  disponibilita'  del
fondo e senza oneri aggiuntivi. 
 
          Note all'art. 23: 
              Il decreto del Ministro dell'interno 27 marzo  2006  e'
          stato registrato alla Corte dei Conti il  26  maggio  2006,
          Reg. m. 6 Fog. N. 214. 
              - Si riportano gli articoli 10, 20, comma 2 e 25, comma
          1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione).  -  1.
          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
          materia di organizzazione dei ministeri e di  accorpamento,
          nell'ufficio  territoriale  del  governo,  delle  strutture
          periferiche dello Stato, i posti di funzione  da  conferire
          ai viceprefetti e  ai  viceprefetti  aggiunti,  nell'ambito
          degli uffici  centrali  e  periferici  dell'amministrazione
          dell'interno, sono individuati  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.  Negli  uffici  individuati  ai   sensi   del
          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
          caso di assenza o di impedimento  e'  assicurata  da  altro
          funzionario della carriera prefettizia. 
              2. In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla periodica rideterminazione dei posti  di  funzione  di
          cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici  centrali  e
          periferici dell'amministrazione dell'interno.» 
              «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - (Omissis). 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
          individuati,   ai   fini   della    determinazione    della
          retribuzione  di  posizione,  gli  uffici  di   particolare
          rilevanza, nonche' le  sedi  disagiate  in  relazione  alle
          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
          servizio e' svolto. 
              (Omissis).» 
              «Art. 25 (Comando e collocamento  fuori  ruolo).  -  1.
          Fermi restando i comandi  ed  i  collocamenti  fuori  ruolo
          previsti  da  disposizioni  speciali,  i  funzionari  della
          carriera prefettizia possono essere collocati in  posizione
          di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso
          gli organi costituzionali, le altre  amministrazioni  dello
          Stato, gli enti pubblici e le  autorita'  indipendenti,  in
          relazione anche ad esigenze di coordinamento con i  compiti
          istituzionali dell'amministrazione. Il  procedimento  resta
          regolato dagli articoli 56, 57, 58 e  59  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e
          successive   modificazioni,    nonche'    dalle    relative
          disposizioni di attuazione. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'art.  7  del  decreto  ministeriale  3
          dicembre 2003 (Mobilita' interna del personale appartenente
          alla carriera prefettizia): 
              «Art. 7 (Disciplina per gli incarichi  di  viceprefetto
          vicario, di capo di gabinetto). - l. Il prefetto, entro  15
          giorni   dall'insediamento,   previa    comunicazione    al
          viceprefetto vicario e al capo di gabinetto  gia'  titolari
          dei rispettivi incarichi, puo'  avvalersi  della  procedura
          prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  19
          maggio 2000,  n.  139,  individuando,  sulla  base  di  uno
          stretto rapporto fiduciario, il funzionario a cui conferire
          l'incarico di vice prefetto vicario e di capo di  gabinetto
          che, anche in considerazione della  qualita'  del  servizio
          reso e dei risultati conseguiti nel corso delle  precedenti
          esperienze, sia  tale  da  assicurargli  la  collaborazione
          ottimale per la migliore realizzazione degli  obiettivi  da
          perseguire.  In  assenza  di  tale   individuazione   resta
          confermato  nell'incarico  il  funzionario  ad  esso   gia'
          preposto. 
              2.    L'amministrazione    provvede    alla    migliore
          sistemazione  possibile  dei  funzionari  non   confermati,
          consentendo agli stessi la possibilita'  di  scelta  tra  i
          posti al momento vacanti. 
              3.  Qualora,  in  un  momento   successivo   a   quello
          dell'insediamento, sopravvenga la disponibilita' del  posto
          di funzione di viceprefetto vicario o di capo di gabinetto,
          il prefetto chiede, d'intesa con il capo  del  dipartimento
          per  gli  affari  interni  e  territoriali,  l'avvio  della
          procedura ricognitiva  delle  disponibilita'.  I  dirigenti
          interessati, entro 15 giorni  dall'avvio  della  procedura,
          possono  manifestare  per   via   telematica   le   proprie
          disponibilita', inviandone contestualmente, per il  tramite
          dell'ufficio di appartenenza, la dichiarazione sottoscritta
          alla direzione centrale per le risorse umane.  Il  prefetto
          entro il termine di  7  giorni  dalla  comunicazione  delle
          dichiarazioni di disponibilita' effettuata dalla  direzione
          centrale per le risorse umane, individua il funzionario  in
          possesso dei requisiti necessari per svolgere  le  funzioni
          in questione, tenendo conto del suo profilo  professionale,
          della qualita' del servizio reso e dei risultati conseguiti
          nel corso delle precedenti esperienze. 
              4. Il prefetto,  qualora  tutti  i  posti  di  funzione
          previsti presso la  propria  struttura  risultino  coperti,
          esercita  la  scelta  nell'ambito  dei  dirigenti  ivi   in
          servizio, anche  al  fine  di  non  determinare  situazioni
          soprannumerarie, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi
          7, 8 e 9 del presente articolo. 
              5. La direzione centrale per le risorse umane provvede,
          entro 7 giorni dalla ricezione della designazione di cui al
          comma  3,  alla  predisposizione   dei   provvedimenti   di
          assegnazione dei dirigenti ai relativi posti di funzione. 
              6. Una volta avvenuta l'assegnazione con  provvedimento
          del  capo  del  dipartimento  per  gli  affari  interni   e
          territoriali,   il   prefetto   interessato   provvede   al
          conferimento dell'incarico. 
              7. L'incarico di viceprefetto vicario e' conferito  con
          preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto  nel  corso
          della  propria  carriera  almeno  due  diversi   posti   di
          funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto  e  comunque
          uno di essi in  sede  territorialmente  diversa  da  quella
          dell'incarico vicariale da conferire. 
              8. L'incarico di viceprefetto vicario  presso  le  aree
          metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e  3,  annesse  al
          decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002,
          e' conferito con  preferenza  a  viceprefetti  che  abbiano
          ricoperto  nel  corso  della  propria  carriera  almeno  un
          incarico vicariale ovvero che abbiano svolto  una  funzione
          di analoga rilevanza presso gli uffici centrali. 
              9. L'incarico di capo  di.  gabinetto  presso  le  aree
          metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e  3,  annesse  al
          decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002,
          e' conferito con  preferenza  a  viceprefetti  che  abbiano
          svolto nel corso della propria carriera almeno un  incarico
          di capo di gabinetto  in  una  delle  sedi  indicate  nelle
          tabelle 4, 5, 6 e  7  dello  stesso  decreto  del  Ministro
          dell'interno in data 18 novembre 2002  o  una  funzione  di
          analoga rilevanza presso gli uffici centrali.». 
              -  Si  riporta  l'art.  4  del  decreto  del   Ministro
          dell'interno 27 marzo 2006: 
              «Art. 4 (Uffici di particolare rilevanza). -  Ai  sensi
          del comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 19  maggio
          2000,  n.  139,  ai   fini   della   determinazione   della
          retribuzione di posizione, vengono individuati  i  seguenti
          incarichi  di  particolare  rilevanza   nell'ambito   delle
          rispettive fasce di riferimento: 
                A) Capo della  Polizia  -  Direttore  generale  della
          pubblica sicurezza; Capo di Gabinetto del Ministro; Capo di
          Dipartimento; titolare delle  Prefetture  -  UTG  di  Roma,
          Napoli e Milano; Direttore dell'Ufficio affari  legislativi
          e relazioni parlamentari; 
                B)  Titolari  delle  seguenti   prefetture   -   UTG:
          Cagliari, Perugia, Catanzaro,  Potenza,  L'Aquila,  Ancona,
          Campobasso,  Trieste,  Catania,  Messina,  Salerno,  Lecce,
          Reggio Calabria, Caserta, Brescia, Bergamo, Padova, Verona;
          Vice direttori Generali della Pubblica Sicurezza; Vice Capo
          di Gabinetto vicario; Vice Capi Dipartimento  vicari;  Vice
          Capo   dell'Ufficio   Affari   Legislativi   e    relazioni
          parlamentari; Direttori Centrali con finzioni anche di Vice
          Capo Dipartimento; Presidente del Collegio del Servizio  di
          controllo  interno;  Capo  dell'Ispettorato   generale   di
          amministrazione; Direttore centrale dei servizio elettorale
          del Dipartimento Affari Interni e  Territoriali;  Direttore
          della Scuola superiore  dell'amministrazione  dell'interno;
          Capo  della  Segreteria  del  Dipartimento  della  Pubblica
          Sicurezza;  Direttori  centrali  delle  risorse  umane  dei
          Dipartimenti; Direttore dell'ufficio per il coordinamento e
          la pianificazione delle Forze di polizia  del  Dipartimento
          della    pubblica     sicurezza;     Direttore     centrale
          dell'immigrazione  e  della  Polizia   di   frontiera   del
          Dipartimento della pubblica sicurezza; Presidente effettivo
          della  Commissione  nazionale  per  il  diritto  di  asilo;
          Direttore centrale per i servizi civili  e  l'immigrazione;
          Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza  e
          le minoranze del Dipartimento  per  le  Liberta'  civili  e
          l'immigrazione; 
                D) Vicario del titolare  delle  Prefetture  -  Uffici
          territoriali  del  Governo  delle  sedi  di  Roma,  Napoli,
          Milano, Palermo, Torino, Bari,  Bologna,  Genova,  Firenze,
          Venezia; viceprefetto Capo di Gabinetto nelle Prefetture  -
          Uffici territoriali del Governo di  Roma,  Napoli,  Milano;
          Capo della Segreteria del Ministro; Capo ufficio  di  staff
          presso l'Ufficio I:  affari  generali  dell'Ufficio  affari
          legislativi e relazioni parlamentari; Capo ufficio di staff
          presso l'Ufficio XVI: relazioni  parlamentari  dell'Ufficio
          affari legislativi e relazioni parlamentari;  Capo  ufficio
          di  staff  presso   l'Ufficio   I;   Gabinetto   del   Capo
          Dipartimento del Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
          territoriali, del Dipartimento per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione, del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del
          soccorso pubblico e della difesa ·civile; Capo  ufficio  di
          staff· presso l'Ufficio I: affari generali e personale del·
          Dipartimento della  pubblica  sicurezza;  Componenti  della
          Commissione per la progressione in carriera; 
                E) viceprefetto Capo di Gabinetto nelle· Prefetture·-
          Uffici territoriali del Governo non comprese  nella  fascia
          D);  Capo  della  Segreteria  particolare   del   Ministro;
          viceprefetto Capo ufficio di staff o in posizione di  staff
          presso gli uffici di diretta collaborazione· del  Ministro,
          di cui all'unito elenco  (all.  4)  che  costituisce  parte
          integrante del presente decreto;·viceprefetto Capo  ufficio
          di staff, dirigente di area o  dirigente  in  posizione  di
          staff presso gli uffici  del  Ministero  di  cui  all'unito
          elenco (all.  4),  che  costituisce  parte  integrante  del
          presente decreto; 
                F) viceprefetto aggiunto  Capo  di  ·Gabinetto  nelle
          Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».