Art. 23 Retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2018: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.789,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 14.121,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.399,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): € 37.967,65; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): € 32.858,61; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): € 26.503,54; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): € 25.008,71; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): € 20.391,12; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): € 16.387,84; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): € 12.153,17. 3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso. 4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del comma 2 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo. 5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi. 6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi. 7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2018: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 41.758,99; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 36.140,07; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 27.265,28; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 22.228,94; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 17.701,45. 8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del presente articolo. 9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Note all'art. 23: Il decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 2006 e' stato registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 2006, Reg. m. 6 Fog. N. 214. - Si riportano gli articoli 10, 20, comma 2 e 25, comma 1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.» «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - (Omissis). 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto. (Omissis).» «Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione. (Omissis).». - Si riporta l'art. 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 (Mobilita' interna del personale appartenente alla carriera prefettizia): «Art. 7 (Disciplina per gli incarichi di viceprefetto vicario, di capo di gabinetto). - l. Il prefetto, entro 15 giorni dall'insediamento, previa comunicazione al viceprefetto vicario e al capo di gabinetto gia' titolari dei rispettivi incarichi, puo' avvalersi della procedura prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuando, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario, il funzionario a cui conferire l'incarico di vice prefetto vicario e di capo di gabinetto che, anche in considerazione della qualita' del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze, sia tale da assicurargli la collaborazione ottimale per la migliore realizzazione degli obiettivi da perseguire. In assenza di tale individuazione resta confermato nell'incarico il funzionario ad esso gia' preposto. 2. L'amministrazione provvede alla migliore sistemazione possibile dei funzionari non confermati, consentendo agli stessi la possibilita' di scelta tra i posti al momento vacanti. 3. Qualora, in un momento successivo a quello dell'insediamento, sopravvenga la disponibilita' del posto di funzione di viceprefetto vicario o di capo di gabinetto, il prefetto chiede, d'intesa con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, l'avvio della procedura ricognitiva delle disponibilita'. I dirigenti interessati, entro 15 giorni dall'avvio della procedura, possono manifestare per via telematica le proprie disponibilita', inviandone contestualmente, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, la dichiarazione sottoscritta alla direzione centrale per le risorse umane. Il prefetto entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di disponibilita' effettuata dalla direzione centrale per le risorse umane, individua il funzionario in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni in questione, tenendo conto del suo profilo professionale, della qualita' del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze. 4. Il prefetto, qualora tutti i posti di funzione previsti presso la propria struttura risultino coperti, esercita la scelta nell'ambito dei dirigenti ivi in servizio, anche al fine di non determinare situazioni soprannumerarie, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 5. La direzione centrale per le risorse umane provvede, entro 7 giorni dalla ricezione della designazione di cui al comma 3, alla predisposizione dei provvedimenti di assegnazione dei dirigenti ai relativi posti di funzione. 6. Una volta avvenuta l'assegnazione con provvedimento del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, il prefetto interessato provvede al conferimento dell'incarico. 7. L'incarico di viceprefetto vicario e' conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno due diversi posti di funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque uno di essi in sede territorialmente diversa da quella dell'incarico vicariale da conferire. 8. L'incarico di viceprefetto vicario presso le aree metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e 3, annesse al decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, e' conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno un incarico vicariale ovvero che abbiano svolto una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali. 9. L'incarico di capo di. gabinetto presso le aree metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e 3, annesse al decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, e' conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano svolto nel corso della propria carriera almeno un incarico di capo di gabinetto in una delle sedi indicate nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 dello stesso decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002 o una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.». - Si riporta l'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 2006: «Art. 4 (Uffici di particolare rilevanza). - Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, vengono individuati i seguenti incarichi di particolare rilevanza nell'ambito delle rispettive fasce di riferimento: A) Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; Capo di Gabinetto del Ministro; Capo di Dipartimento; titolare delle Prefetture - UTG di Roma, Napoli e Milano; Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; B) Titolari delle seguenti prefetture - UTG: Cagliari, Perugia, Catanzaro, Potenza, L'Aquila, Ancona, Campobasso, Trieste, Catania, Messina, Salerno, Lecce, Reggio Calabria, Caserta, Brescia, Bergamo, Padova, Verona; Vice direttori Generali della Pubblica Sicurezza; Vice Capo di Gabinetto vicario; Vice Capi Dipartimento vicari; Vice Capo dell'Ufficio Affari Legislativi e relazioni parlamentari; Direttori Centrali con finzioni anche di Vice Capo Dipartimento; Presidente del Collegio del Servizio di controllo interno; Capo dell'Ispettorato generale di amministrazione; Direttore centrale dei servizio elettorale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali; Direttore della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno; Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Direttori centrali delle risorse umane dei Dipartimenti; Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza; Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza; Presidente effettivo della Commissione nazionale per il diritto di asilo; Direttore centrale per i servizi civili e l'immigrazione; Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione; D) Vicario del titolare delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle sedi di Roma, Napoli, Milano, Palermo, Torino, Bari, Bologna, Genova, Firenze, Venezia; viceprefetto Capo di Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Roma, Napoli, Milano; Capo della Segreteria del Ministro; Capo ufficio di staff presso l'Ufficio I: affari generali dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; Capo ufficio di staff presso l'Ufficio XVI: relazioni parlamentari dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; Capo ufficio di staff presso l'Ufficio I; Gabinetto del Capo Dipartimento del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ·civile; Capo ufficio di staff· presso l'Ufficio I: affari generali e personale del· Dipartimento della pubblica sicurezza; Componenti della Commissione per la progressione in carriera; E) viceprefetto Capo di Gabinetto nelle· Prefetture·- Uffici territoriali del Governo non comprese nella fascia D); Capo della Segreteria particolare del Ministro; viceprefetto Capo ufficio di staff o in posizione di staff presso gli uffici di diretta collaborazione· del Ministro, di cui all'unito elenco (all. 4) che costituisce parte integrante del presente decreto;·viceprefetto Capo ufficio di staff, dirigente di area o dirigente in posizione di staff presso gli uffici del Ministero di cui all'unito elenco (all. 4), che costituisce parte integrante del presente decreto; F) viceprefetto aggiunto Capo di ·Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».