Art. 24 
 
 
                      Retribuzione di risultato 
 
  1. Il Ministro dell'interno, con  proprio  decreto,  all'inizio  di
ogni anno  determina  gli  importi  spettanti  come  retribuzione  di
risultato da erogare, anche pro-quota  tramite  acconti,  nell'ambito
delle  risorse  di  competenza  dell'anno  precedente  con   verifica
conclusiva del raggiungimento degli  obiettivi  e  salvo  recupero  a
consuntivo  in  caso  di  mancato  o  parziale  raggiungimento  degli
obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in  servizio
presso il Commissariato  dello  Stato  della  Regione  siciliana,  il
Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna, la Commissione  di
coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per
la Regione Friuli-Venezia  Giulia,  per  il  triennio  2016-2018,  la
retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti
parametri: 
    a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; 
    b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; 
    c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50. 
  2. La misura della retribuzione di  risultato  verra'  definita  in
sede di accordi decentrati  a  livello  centrale,  tenuto  conto  del
sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, e,  in  caso  di  modifica  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  in  data  27   marzo   2006,   e   successive
modificazioni,  entro  valori  annui  lordi  per  tredici  mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui
al comma 1 del presente articolo,  nell'ambito  delle  disponibilita'
del fondo e senza oneri aggiuntivi. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'art. 21 del citato  decreto  legislativo
          19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art.  21  (Retribuzione  di  risultato).   -   1.   La
          retribuzione   di   risultato,   correlata   ai   risultati
          conseguiti con le risorse  umane  ed  i  mezzi  disponibili
          rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo  i
          parametri  definiti  dal  procedimento  negoziale,  tenendo
          conto    della    efficacia,    della    tempestivita'    e
          dell'efficienza  del  lavoro  svolto.  La  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine  della
          determinazione della relativa retribuzione,  e'  effettuata
          annualmente con  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'interno: 
                a) per i prefetti dal Ministro dell'interno; 
                b) per i funzionari preposti agli uffici  individuati
          ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente,  dal  capo
          dell'ufficio di diretta collaborazione  del  ministro,  dal
          capo del dipartimento o dal prefetto titolare  dell'ufficio
          territoriale del governo.». 
              Il decreto del Ministro dell'interno 27 marzo  2006  e'
          riportato nelle note all'art. 23.