Art. 26 
 
 
               Effetti del nuovo trattamento economico 
 
  1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione
degli articoli 21 e 23 hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto,
sull'assegno  alimentare,  sull'equo   indennizzo,   sulle   ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli
21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli  importi
previsti al personale comunque cessato dal  servizio  con  diritto  a
pensione nel periodo di vigenza del triennio 2016 - 2018. 
  3. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella
prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta l'art. 2122 del codice civile: 
              «Art. 2122 (Indennita' in caso di morte). - In caso  di
          morte del prestatore  di  lavoro,  le  indennita'  indicate
          dagli  articoli  2118  e  2120  devono  corrispondersi   al
          coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore  di
          lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini  entro
          il secondo grado. 
              La ripartizione delle indennita', se non vi e'  accordo
          tra gli aventi diritto, deve farsi secondo  il  bisogno  di
          ciascuno. 
              In mancanza delle persone indicate nel primo comma,  le
          indennita'  sono  attribuite   secondo   le   norme   della
          successione legittima. 
              E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore
          di lavoro circa  l'attribuzione  e  la  ripartizione  delle
          indennita'.».