Art. 4 
 
 
                           Tempo di lavoro 
 
  1.  Nel  rispetto  delle   peculiarita'   funzionali   dell'assetto
organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della
carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio  e  il
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile  ed  adeguato
alle esigenze della struttura presso  cui  presta  servizio,  nonche'
alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e  agli
obiettivi da conseguire. 
  2.  In  considerazione  della  peculiarita'  delle   funzioni,   al
personale della carriera prefettizia non  si  applica  il  regime  di
lavoro a tempo parziale. 
  3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini  una
interruzione od una riduzione del riposo  fisiologico  giornaliero  o
settimanale, al funzionario della carriera  prefettizia  deve  essere
comunque garantito, una  volta  cessate  tali  esigenze  eccezionali,
l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente  a
quello  sacrificato  alle  necessita'  del  servizio.  In   caso   di
prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il  funzionario  ha
diritto ad un congruo riposo compensativo.