Art. 7 Aspettativa per motivi personali e di famiglia 1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto. 5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, e' concesso, a domanda, un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.
Note all'art. 7: L'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.