Art. 7 
 
 
           Aspettativa per motivi personali e di famiglia 
 
  1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia  formale
e motivata richiesta possono essere concessi periodi  di  aspettativa
per esigenze personali o  di  famiglia  senza  retribuzione  e  senza
decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici  mesi
in un triennio. 
  2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si  applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia. 
  3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in  servizio
non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per  motivi  di
famiglia, anche per motivi diversi, se non  siano  intercorsi  almeno
quattro mesi di servizio attivo. 
  4. I periodi di aspettativa,  di  cui  al  comma  1,  fruiti  anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste
dall'articolo 6 del presente decreto. 
  5. L'Amministrazione, qualora durante  il  periodo  di  aspettativa
vengano meno i motivi  che  ne  hanno  giustificato  la  concessione,
invita  il  funzionario  della  carriera  prefettizia  a   riprendere
servizio con un preavviso  di  dieci  giorni.  Il  funzionario  della
carriera prefettizia,  per  le  stesse  motivazioni  e  negli  stessi
termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 
  6.  E'  fatta  salva  l'applicazione  di   altre   fattispecie   di
aspettativa e di altri periodi  non  retribuiti  comunque  denominati
previsti da specifiche disposizioni di legge e dai  decreti  previsti
dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139. 
  7. Al funzionario di ruolo della carriera  prefettizia  che  assume
servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di
pubblico concorso, e' concesso, a domanda, un periodo di  aspettativa
della  durata  massima  di  sei  mesi,  senza  retribuzione  e  senza
decorrenza dell'anzianita'. Qualora, alla scadenza del  sopraindicato
periodo, il funzionario non  riassuma  servizio,  senza  giustificato
motivo, ovvero  opti  per  il  nuovo  impiego,  viene  dichiarata  la
cessazione del rapporto di lavoro. 
 
          Note all'art. 7: 
              L'art. 26, comma 2, del decreto legislativo  19  maggio
          2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.