Art. 8 
 
 
                          Congedi parentali 
 
  1.  Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili,   le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori  ed  a
sostegno della maternita' e della paternita'. Il termine di preavviso
di cui all'articolo 32, comma 3, del  decreto  legislativo  26  marzo
2001,  n.  151,  per  i  funzionari  della  carriera  prefettizia  e'
determinato in giorni cinque con comunicazione in  forma  scritta  al
responsabile  della  struttura  presso  cui  prestano  servizio.   In
presenza di comprovate eccezionali situazioni  personali  la  domanda
puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio
del periodo di astensione dal lavoro. 
  2.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia  in   congedo   di
maternita' o di paternita' ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1  e
2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151,  spetta  la
retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e  dalla
retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile,  nonche'  la
retribuzione di risultato nella  misura  in  cui  l'attivita'  svolta
risulti comunque valutabile a tal fine. 
  3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo
32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  per  le
madri o, in alternativa, per  i  padri,  i  primi  trenta  giorni  di
assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le  ferie  e
sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per  tale  assenza
spetta la retribuzione di cui al comma 2. 
  4. Successivamente al periodo di astensione di cui  al  comma  3  e
fino al  compimento  del  terzo  anno  di  vita,  nei  casi  previsti
dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  alle
lavoratrici madri  ed,  in  alternativa,  ai  lavoratori  padri  sono
riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni  di
assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2. 
  5.  In  caso  di  parto  prematuro  spettano  comunque  i  mesi  di
astensione obbligatoria per congedo di maternita'  o  paternita'  non
goduti prima della data presunta  del  parto,  da  certificare  entro
trenta giorni dall'evento. 
  6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo
39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati  e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso
articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 
  7. Le eventuali festivita' cadenti  nel  periodo  di  assenza  sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. 
  8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo  il  rientro  al
lavoro a seguito della fruizione dei congedi  parentali,  si  applica
quanto previsto dall'articolo 56 del  decreto  legislativo  26  marzo
2001, n. 151. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001,  n.
          96, Serie Ordinaria. 
              - Si riportano gli articoli 16, 17, commi 1  e  2,  28,
          32,  commi  1  e  3,  39,  47  e  56,  del  citato  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151: 
              «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). -  1.
          E' vietato adibire al lavoro le donne: 
                a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto, salvo quanto previsto all'art. 20; 
                b) ove il parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il
          periodo intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la  data
          effettiva del parto; 
                c) durante i tre mesi dopo  il  parto,  salvo  quanto
          previsto all'art. 20; 
                d) durante i  giorni  non  goduti  prima  del  parto,
          qualora il parto avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a
          quella presunta. Tali giorni si aggiungono  al  periodo  di
          congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma
          dei periodi di cui alle lettere a) e c)  superi  il  limite
          complessivo di cinque mesi. 
              1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
          della gravidanza  successiva  al  180°  giorno  dall'inizio
          della gestazione, nonche' in caso di  decesso  del  bambino
          alla  nascita  o  durante  il  congedo  di  maternita',  le
          lavoratrici  hanno  facolta'  di  riprendere  in  qualunque
          momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
          giorni al datore di lavoro,  a  condizione  che  il  medico
          specialista del Servizio sanitario  nazionale  o  con  esso
          convenzionato  e  il  medico  competente  ai   fini   della
          prevenzione e tutela della  salute  nei  luoghi  di  lavoro
          attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
          loro salute.» 
              «Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il  divieto  e'
          anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto  quando
          le lavoratrici sono occupate in lavori  che,  in  relazione
          all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi
          gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
          propri decreti dal Ministro per il lavoro e  la  previdenza
          sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali
          maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo
          decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro
          e'  disposta  dal  servizio  ispettivo  del  Ministero  del
          lavoro, competente per territorio. 
              2. La  Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL
          dispongono, secondo  quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,
          l'interdizione dal lavoro delle  lavoratrici  in  stato  di
          gravidanza fino  al  periodo  di  astensione  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, dell'art. 16  o  fino  ai  periodi  di
          astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma
          2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'  determinata
          dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL  per  i
          seguenti motivi: 
                a) nel caso di gravi complicanze della  gravidanza  o
          di persistenti forme morbose che si presume possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
                b) quando le condizioni di lavoro o ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
                c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7  e
          12. 
              (Omissis).» 
              «Art.  28  (Congedo  di  paternita').  -  1.  Il  padre
          lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta  la
          durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
          sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di  morte  o  di
          grave infermita' della madre ovvero di  abbandono,  nonche'
          in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si  applicano
          anche qualora la  madre  sia  lavoratrice  autonoma  avente
          diritto all'indennita' di cui all'art. 66. 
              1-ter. L'indennita' di cui all'art. 66 spetta al  padre
          lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta  la
          durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
          sarebbe spettata alla lavoratrice in caso  di  morte  o  di
          grave infermita' della madre ovvero di  abbandono,  nonche'
          in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 
              2.  Il  padre  lavoratore  che  intende  avvalersi  del
          diritto di cui ai commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di
          lavoro  la  certificazione  relativa  alle  condizioni  ivi
          previste. In caso di  abbandono,  il  padre  lavoratore  ne
          rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti  amministrativi
          necessari all'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma
          1-ter, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente» 
              «Art. 32 (Congedo parentale). - 1.  Per  ogni  bambino,
          nei primi suoi dodici anni di  vita,  ciascun  genitore  ha
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalita'
          stabilite  dal  presente  articolo.  I   relativi   congedi
          parentali  dei  genitori   non   possono   complessivamente
          eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo  il  disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
                a) alla madre lavoratrice, trascorso  il  periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un periodo continuativo o frazionato non  superiore  a  sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                c) qualora vi sia un solo genitore,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
              (Omissis). 
              3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
              (Omissis).» 
              «Art. 39 (Riposi giornalieri  della  madre).  -  1.  Il
          datore di lavoro deve consentire  alle  lavoratrici  madri,
          durante il primo anno di vita del bambino, due  periodi  di
          riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo  e'
          uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
          a sei ore. 
              2. I periodi di riposo di  cui  al  comma  1  hanno  la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli effetti della durata e della retribuzione del  lavoro.
          Essi  comportano  il  diritto   della   donna   ad   uscire
          dall'azienda. 
              3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,  istituiti  dal  datore   di   lavoro   nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa» 
              «Art. 47 (Congedo per la malattia  del  figlio).  -  1.
          Entrambi i genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  di
          astenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti   alle
          malattie di ciascun figlio di  eta'  non  superiore  a  tre
          anni. 
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto di astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque
          giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni  figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 
              3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
          per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
          via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
          sanitario nazionale o con esso  convenzionato,  che  ha  in
          cura il minore,  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale,  utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle
          certificazioni di malattia di cui al decreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del  19  marzo  2010,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto di cui al successivo  comma
          3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
          con le medesime modalita', al datore di lavoro  interessato
          e all'indirizzo di posta elettronica  della  lavoratrice  o
          del lavoratore che ne facciano richiesta. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su  proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, del Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro della salute, previo  parere  del
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          adottate, in conformita' alle regole tecniche previste  dal
          Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
          per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
          definizione del modello di  certificazione  e  le  relative
          specifiche. 
              4. La malattia del bambino che  dia  luogo  a  ricovero
          ospedaliero  interrompe,  a  richiesta  del  genitore,   il
          decorso delle ferie in godimento per i periodi  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              5. Ai congedi  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano le disposizioni sul controllo della malattia  del
          lavoratore. 
              6. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto» 
              «Art. 56 (Diritto al rientro e alla  conservazione  del
          posto). - 1. Al termine dei periodi di  divieto  di  lavoro
          previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
          conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
          rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva  ove
          erano occupate all'inizio del periodo di  gravidanza  o  in
          altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino  al
          compimento di un anno di eta' del bambino;  hanno  altresi'
          diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte  o
          a mansioni equivalenti, nonche' di beneficiare di eventuali
          miglioramenti delle  condizioni  di  lavoro,  previsti  dai
          contratti  collettivi   ovvero   in   via   legislativa   o
          regolamentare,  che   sarebbero   loro   spettati   durante
          l'assenza. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          al lavoratore al rientro al lavoro dopo  la  fruizione  del
          congedo di paternita'. 
              3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
          disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e  il
          lavoratore hanno diritto alla conservazione  del  posto  di
          lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al  rientro
          nella  stessa  unita'  produttiva  ove  erano  occupati  al
          momento della richiesta, o in altra  ubicata  nel  medesimo
          comune; hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti  alle
          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
          di cui ai  commi  1  e  2  si  applicano  fino  a  un  anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 
              4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute  nel
          presente articolo e' punita con la sanzione  amministrativa
          di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
          misura ridotta di cui all'art. 16 della legge  24  novembre
          1981, n. 689.».