Art. 9 
 
 
                   Permessi per esigenze personali 
 
  1.  Il  funzionario  della  carriera  prefettizia  ha  diritto   di
assentarsi nei seguenti casi: 
    a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove ed al tempo strettamente  necessario  per  il
raggiungimento  delle  relative  sedi  di  svolgimento  delle  stesse
ovvero,  previa  intesa  con  il  responsabile  della  struttura   di
appartenenza,  a   congressi,   convegni,   seminari   e   corsi   di
aggiornamento professionale facoltativo entro il  limite  complessivo
di giorni otto per ciascun anno; 
    b) decesso o  documentata  grave  infermita'  del  coniuge  anche
legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado  o
di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario,  in
ragione di tre giorni  lavorativi  all'anno,  anche  frazionati,  per
evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette  giorni  dal
decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o
della necessita' di provvedere  a  conseguenti  specifici  interventi
terapeutici. Nel caso di grave infermita'  dei  soggetti  di  cui  al
presente comma il funzionario della carriera prefettizia, entro sette
giorni dall'evento predetto,  puo'  concordare  con  il  responsabile
della struttura,  in  alternativa  ai  giorni  di  permesso,  diverse
modalita' di  espletamento  della  attivita'  lavorativa,  anche  per
periodi superiori a tre giorni; 
    c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi da
fruire entro 45 giorni dall'evento; 
    d) documentati motivi personali entro il  limite  complessivo  di
tre giorni per ciascun anno. 
  2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare,
sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono
il  periodo  di  ferie  disciplinato  dall'articolo  5  del  presente
decreto. 
  3.  I  predetti  periodi  di  assenza  non  producono  effetti  sul
trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia. 
  4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate
ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi  e
non riducono le ferie. 
  5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di
assentarsi per tutti gli eventi  in  relazione  ai  quali  specifiche
disposizioni di legge, di regolamenti di  attuazione  o  dei  decreti
previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque
denominati. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
          1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate): 
              «Art. 33 (Agevolazioni). - (Omissis). 
              3. A condizione che la  persona  handicappata  non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. Il  dipendente  ha  diritto  di  prestare
          assistenza nei confronti di piu' persone in  situazione  di
          handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
          un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
          grado qualora i genitori o il  coniuge  della  persona  con
          handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  65
          anni di eta' oppure siano anch'essi  affetti  da  patologie
          invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
              (Omissis).». 
              L'art. 26, comma 2, del decreto legislativo  19  maggio
          2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.