Art. 11 
 
                            Norme finali 
 
  1.  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,   recante
attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai  limiti  nazionali
di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' abrogato. 
  2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei  limiti
nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del
decreto legislativo n. 171 del 2004. 
  3.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
decreto. Alla loro  modifica,  ai  fini  dell'applicazione  di  norme
europee che  modificano  modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di
ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  ai  sensi  dell'articolo  36
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. All'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ISPRA
provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il  2021  con
riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario
nazionale disciplinato dal decreto legislativo  di  attuazione  della
direttiva 2016/2284/UE, al fine di  consentire  l'armonizzazione  con
gli inventari delle regioni e delle province autonome.». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  21  maggio
          2004, n. 171, abrogato dal presente decreto, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 36 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art. 36 (Adeguamenti  tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea). - 1. Alle norme  dell'Unione  europea
          non autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
          esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
          gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e  agli  atti  di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
              1-bis. In relazione a quanto  disposto  dall'art.  117,
          quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  porre  rimedio
          all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
          a norme dell'Unione europea. In tale caso, i  provvedimenti
          statali adottati si applicano, per  le  regioni  e  per  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          rispettiva  normativa  di  attuazione,  a  decorrere  dalla
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          pertinente normativa europea e perdono  comunque  efficacia
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa   di
          attuazione di ciascuna  regione  o  provincia  autonoma.  I
          provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura
          sostitutiva del potere esercitato e del carattere  cedevole
          delle disposizioni in essi contenute.». 
              - Il testo dell'art.  22  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  I
          provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete
          di misura, i  piani  e  le  misure  di  qualita'  dell'aria
          esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati
          alle disposizioni del presente decreto nel  rispetto  delle
          procedure  e  dei  termini  fissati  dagli   articoli   che
          precedono, anche  alla  luce  di  un  esame  congiunto  nel
          Coordinamento di  cui  all'art.  20.  In  caso  di  mancato
          adeguamento si  applicano  i  poteri  sostitutivi  previsti
          all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
          all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              2.   I   provvedimenti    generali    attributivi    di
          finanziamenti  o  di  altri  benefici  alle  regioni,  alle
          province  autonome  ed  agli  enti  locali,  adottati   dal
          Ministero dell'ambiente in materia di qualita' dell'aria  o
          di mobilita' sostenibile, prevedono, tra le cause  ostative
          all'erogazione, la reiterata violazione degli  obblighi  di
          trasmissione o di conformazione previsti all'art. 3,  comma
          3, all'art. 5, comma 6, all'art. 19 ed ai commi 1,  3  e  4
          del  presente  articolo,   nonche'   l'indisponibilita'   a
          sottoscrivere, in un  dato  termine,  gli  accordi  di  cui
          all'art. 5, comma 7. Il Ministero dell'ambiente provvede ad
          inserire tale previsione anche nei  provvedimenti  generali
          vigenti in materia, fatti salvi i diritti acquisiti.  Resta
          in tutti i casi fermo,  in  presenza  di  tali  violazioni,
          l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti  dalla  vigente
          normativa. 
              3.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province   autonome
          elaborano i rispettivi inventari  delle  emissioni,  aventi
          adeguata risoluzione spaziale e temporale,  in  conformita'
          ai criteri previsti all'appendice V. L'ISPRA provvede, ogni
          quattro anni, e per  la  prima  volta  entro  il  2021  con
          riferimento all'anno 2019, a scalare  su  base  provinciale
          l'inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo
          di attuazione della  direttiva  2016/2284/UE,  al  fine  di
          consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni
          e delle province autonome. Gli inventari  delle  regioni  e
          delle province autonome sono predisposti con cadenza almeno
          triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per
          i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario  nazionale
          su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la
          prima volta con riferimento all'anno 2010. Per ciascun anno
          in  riferimento  al  quale  lo  Stato  provvede  a  scalare
          l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le
          province autonome armonizzano, sulla base  degli  indirizzi
          espressi dal Coordinamento di cui  all'art.  20,  i  propri
          inventari con tale inventario  nazionale  scalato  su  base
          provinciale.  L'ENEA,  in   collaborazione   con   l'ISPRA,
          provvede  a  scalare  ulteriormente,  in  coerenza  con  la
          risoluzione spaziale del  modello  nazionale,  l'inventario
          nazionale  scalato  su  base  provinciale  entro  sei  mesi
          dall'elaborazione di quest'ultimo, al fine di ottenere  gli
          elementi di base per le simulazioni modellistiche di cui al
          comma 5 e consentire il confronto previsto da tale comma  e
          le  valutazioni   necessarie   all'esercizio   dei   poteri
          sostitutivi  di  cui  al  comma  1.  I  risultati  di  tali
          elaborazioni sono resi  disponibili  alle  regioni  e  alle
          province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di
          cui agli articoli 5 e 8. 
              4.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province   autonome
          elaborano i rispettivi scenari  energetici  e  dei  livelli
          delle attivita' produttive, con  proiezione  agli  anni  in
          riferimento  ai  quali  lo   Stato   provvede   a   scalare
          l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di
          questi,  elaborano  i  rispettivi  scenari  emissivi.   Gli
          scenari energetici e dei livelli delle attivita' produttive
          si  riferiscono  alle   principali   attivita'   produttive
          responsabili  di  emissioni  di  sostanze   inquinanti   in
          atmosfera, ai piu' importanti fattori  che  determinano  la
          crescita economica dei principali settori, come  l'energia,
          l'industria,  i   trasporti,   il   riscaldamento   civile,
          l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e  le
          emissioni  in  atmosfera,  individuati  nell'appendice  IV,
          parte II. L'ISPRA elabora  lo  scenario  energetico  e  dei
          livelli delle attivita' produttive nazionale e  provvede  a
          scalarlo su base regionale e, sulla base di tale  scenario,
          l'ENEA  elabora,  secondo  la  metodologia  a   tali   fini
          sviluppata a  livello  comunitario,  lo  scenario  emissivo
          nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano  i
          propri scenari con le rispettive  disaggregazioni  su  base
          regionale  dello  scenario  nazionale  sulla   base   degli
          indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20. Le
          regioni e le province autonome assicurano la  coerenza  tra
          gli scenari elaborati ai sensi del  presente  comma  e  gli
          strumenti di pianificazione e  programmazione  previsti  in
          altri settori, quali, per esempio, l'energia, i  trasporti,
          l'agricoltura. 
              5.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province   autonome
          selezionano le rispettive tecniche di  modellizzazione,  da
          utilizzare per la valutazione e la gestione della  qualita'
          dell'aria ambiente, sulla base delle caratteristiche e  dei
          criteri individuati dall'appendice III. Il confronto tra le
          simulazioni  effettuate  con  il  modello  nazionale  e  le
          simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e  delle
          province autonome  e'  operato  sulla  base  dei  parametri
          individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi
          espressi dal  Coordinamento  di  cui  all'art.  20.  L'ENEA
          elabora ogni cinque anni, e per la  prima  volta  entro  il
          mese  di  giugno  2014  con  riferimento   all'anno   2010,
          simulazioni modellistiche della qualita' dell'aria su  base
          nazionale,   utilizzando   l'inventario   delle   emissioni
          nazionale  opportunamente  scalato.  I  risultati  di  tali
          elaborazioni sono resi  disponibili  alle  regioni  e  alle
          province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di
          cui agli  articoli  5  e  8.  L'ENEA  elabora  inoltre,  su
          richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni  su  base
          modellistica  della  qualita'  dell'aria  in  relazione   a
          specifiche  circostanze  quali,   ad   esempio,   procedure
          comunitarie, azioni previste all'art. 16  e  situazioni  di
          inadempimento  previste  al  comma  1.   L'ENEA   partecipa
          regolarmente agli esercizi di intercomparazione fra modelli
          avviati nell'ambito dei programmi comunitari riferiti  alla
          valutazione della qualita' dell'aria. 
              6. Per l'invio dei dati e  delle  informazioni  di  cui
          all'art. 19, comma  4,  riferiti  al  2008,  continuano  ad
          applicarsi i  termini  previsti  dall'art.  8  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2007. Per l'invio delle informazioni
          di cui all'art.  19,  comma  7,  lettera  f),  relative  al
          triennio 2007-2009,  continuano  ad  applicarsi  i  termini
          previsti dall'art. 9, comma  1,  lettera  g),  e  comma  2,
          lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004. 
              7. Alla modifica degli allegati e delle  appendici  del
          presente decreto si provvede con regolamenti da adottare in
          base all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  salute,  sentita  la   Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e,
          limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto,  per
          quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture
          e dei  trasporti.  In  caso  di  attuazione  di  successive
          direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive
          e  le  caratteristiche  di  ordine  tecnico  previste   nei
          predetti  allegati,  alla  modifica  si  provvede  mediante
          appositi decreti da adottare  in  base  all'art.  13  della
          legge 4 febbraio 2005, n.  11,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute  e,
          limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto,  per
          quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. All'integrazione dell'appendice  III,  con
          la disciplina delle tecniche  di  modellizzazione  e  delle
          tecniche di misurazione indicativa e di stima obiettiva, si
          deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              8. Con apposito  regolamento  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministro
          della salute, da adottare entro l'inizio del  secondo  anno
          civile successivo all'entrata  in  vigore  della  decisione
          prevista all'art. 28, comma 2, della direttiva  2008/50/CE,
          si  provvede,  in  conformita'  a  tale   decisione,   alla
          disciplina delle attivita' di relazione e comunicazione  in
          sostituzione di quanto previsto all'art. 14,  comma  2,  ed
          all'art. 19. 
              9. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri o  minori  entrate  per  la
          finanza  pubblica.  Le  attivita'  previste  dal   presente
          decreto  ricadono  tra  i   compiti   istituzionali   delle
          amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa  fronte
          con  le  risorse  di  bilancio  allo  scopo   destinate   a
          legislazione vigente, incluse, nei casi ammessi, le risorse
          previste dai vigenti programmi di finanziamento in  materia
          di qualita' dell'aria. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   Ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2016/2284/UE, si veda nelle note alle premesse.