Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio nazionale, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico; b) emissioni di origine antropica: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attivita' umane; c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio; d) obiettivi di qualita' dell'aria: i valori limite, i valori obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; e) biossido di zolfo o SO2: tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido solforico (H2SO4) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri di metile; f) ossidi di azoto o NOx: l'ossido di azoto ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto; g) composti organici volatili non metanici o COVNM: tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari; h) particolato fine o PM2,5: particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm); i) particolato carbonioso (black carbon BC): particolato carbonioso che assorbe la luce; l) impegno nazionale di riduzione delle emissioni: obbligo di ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa come percentuale rispetto al totale delle emissioni dell'anno di riferimento, fissato al 2005; m) ciclo di atterraggio e decollo: il ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che sono effettuate ad un'altitudine inferiore a 1.000 metri; n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in mare e in acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel territorio di un altro Paese; o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali e' misurata la larghezza del mare territoriale, istituita per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alle norme internazionali vigenti; p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici previsti dal presente decreto mediante misure di mitigazione alla fonte; q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli, comunque denominati, sistemi di promozione e di incentivazione, relativi a settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, quali trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile, o adottati nel quadro delle politiche in materia di clima e di energia; r) Convenzione LRTAP: Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.