Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da
fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio  nazionale,  nelle
zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento
atmosferico; 
    b) emissioni di  origine  antropica:  emissioni  atmosferiche  di
inquinanti associate ad attivita' umane; 
    c)  precursori  dell'ozono:  gli  ossidi  di  azoto,  i  composti
organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio; 
    d) obiettivi di qualita' dell'aria: i  valori  limite,  i  valori
obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione  previsti
dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; 
    e) biossido di zolfo o SO2: tutti i composti  solforati  espressi
come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido
solforico (H2SO4) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di
idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri di metile; 
    f) ossidi di azoto o NOx: l'ossido di azoto  ed  il  biossido  di
azoto espressi come biossido di azoto; 
    g) composti organici volatili  non  metanici  o  COVNM:  tutti  i
composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti
fotochimici per reazione con gli  ossidi  di  azoto  in  presenza  di
radiazioni solari; 
    h) particolato fine o PM2,5: particelle con diametro aerodinamico
pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm); 
    i)  particolato  carbonioso  (black   carbon   BC):   particolato
carbonioso che assorbe la luce; 
    l) impegno nazionale di riduzione  delle  emissioni:  obbligo  di
ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione  minima
delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa
come percentuale rispetto al  totale  delle  emissioni  dell'anno  di
riferimento, fissato al 2005; 
    m) ciclo di atterraggio  e  decollo:  il  ciclo  comprendente  lo
scorrimento a terra (taxi-in e  taxi-out),  il  decollo,  la  salita,
l'avvicinamento, l'atterraggio e  tutte  le  altre  operazioni  degli
aeromobili che sono effettuate ad  un'altitudine  inferiore  a  1.000
metri; 
    n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in  mare  e
in acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad  eccezione  delle
navi da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel
territorio di un altro Paese; 
    o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si
estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a  partire  dalle
quali e' misurata la larghezza del mare territoriale,  istituita  per
la  prevenzione,  la  riduzione  e  il  controllo   dell'inquinamento
provocato dalle navi conformemente alle norme internazionali vigenti; 
    p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento  atmosferico
alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre  le  emissioni
di inquinanti atmosferici  previsti  dal  presente  decreto  mediante
misure di mitigazione alla fonte; 
    q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli,  comunque
denominati, sistemi di promozione e  di  incentivazione,  relativi  a
settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali
di riduzione, quali  trasporti,  industria,  agricoltura,  energia  e
riscaldamento civile,  o  adottati  nel  quadro  delle  politiche  in
materia di clima e di energia; 
    r) Convenzione LRTAP: Convenzione  di  Ginevra  sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.