Art. 3 Impegni nazionali di riduzione delle emissioni 1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II. Il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029; b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o tecnicamente piu' efficiente, purche' a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui all'articolo 4. 2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del 2025 non possano essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni di inventario previste dall'articolo 6 individuano i motivi dello scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la traiettoria. 3. Ai fini previsti dal presente articolo non si considerano le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attivita' di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP. 4. Nel caso in cui il mancato rispetto di un obbligo di cui al comma 1 sia l'effetto dell'applicazione di metodologie di elaborazione degli inventari previsti dall'articolo 6 aggiornate sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, si possono elaborare, in aggiunta agli inventari di cui all'articolo 6, alle condizioni ed agli effetti previsti dall'allegato IV, Parte 4, inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Al fine di valutare il rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma 1, lettera a), si considerano fissati alla data del 4 maggio 2012. Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato IV, Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica e' soggetta alle ulteriori seguenti condizioni: a) i fattori di emissione molto diversi non devono derivare dall'applicazione o dall'attuazione, in ambito nazionale, della normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte; b) la Commissione europea deve essere informata in merito alla significativa differenza del fattore di emissione. 5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di cui al comma 1 non e' rispettato a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo stesso obbligo si considera rispettato se la media delle emissioni nazionali per tale anno, quello precedente e quello successivo non supera il livello delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso. 6. In presenza di una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacita' nel sistema di produzione o di fornitura di elettricita' o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere, gli obblighi di cui al comma 1 si considerano rispettati per un massimo di tre anni, qualora si dimostri che: a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove misure e politiche, e' stata compiuta per assicurare il rispetto degli impegni e continuera' ad essere compiuta per rendere il periodo di non conformita' il piu' breve possibile; b) l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto alla lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe compromettere in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o causare un rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa della popolazione. 7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea, entro il 15 febbraio del pertinente anno di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, precisando gli inquinanti e i settori interessati e, se disponibile, l'effetto sugli inventari nazionali delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi entro nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, l'applicazione della procedura si considera accettata per l'anno di riferimento.