Art. 3 
 
           Impegni nazionali di riduzione delle emissioni 
 
  1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a): 
    a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030  nella  misura  prevista
dall'allegato II.  Il  livello  previsto  per  il  2020  deve  essere
applicato fino al 2029; 
    b) sono ridotte  nel  2025  a  livelli  da  fissare  secondo  una
traiettoria lineare di riduzione stabilita  tra  i  livelli  definiti
dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il  2030  di
cui alla lettera a). I livelli possono  essere  fissati  secondo  una
traiettoria  non  lineare  di   riduzione,   ove   economicamente   o
tecnicamente piu' efficiente,  purche'  a  partire  dal  2025  questa
converga progressivamente con la traiettoria lineare di  riduzione  e
non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle  emissioni  per
il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa
definizione  sono  individuate  nei  programmi   nazionali   di   cui
all'articolo 4. 
  2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del  2025  non  possano
essere ridotte secondo la  traiettoria  stabilita,  le  relazioni  di
inventario  previste  dall'articolo  6  individuano  i  motivi  dello
scostamento  e  le  misure  finalizzate  al  riallineamento  con   la
traiettoria. 
  3. Ai fini previsti dal presente articolo  non  si  considerano  le
emissioni degli aeromobili al di fuori del  ciclo  di  atterraggio  e
decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale,
nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici  volatili
non metanici prodotte da attivita' di cui  alle  categorie  3B  e  3D
della  nomenclatura  2014  per  la  comunicazione  dei   dati   della
Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP. 
  4. Nel caso in cui il mancato rispetto di  un  obbligo  di  cui  al
comma  1  sia   l'effetto   dell'applicazione   di   metodologie   di
elaborazione degli  inventari  previsti  dall'articolo  6  aggiornate
sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche,  si  possono
elaborare, in aggiunta agli inventari di  cui  all'articolo  6,  alle
condizioni ed  agli  effetti  previsti  dall'allegato  IV,  Parte  4,
inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a).  Al  fine  di  valutare  il
rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma
1, lettera a), si considerano fissati alla data del  4  maggio  2012.
Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato  IV,
Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica e' soggetta  alle
ulteriori seguenti condizioni: 
    a) i fattori di  emissione  molto  diversi  non  devono  derivare
dall'applicazione  o  dall'attuazione,  in  ambito  nazionale,  della
normativa europea sul controllo  dell'inquinamento  atmosferico  alla
fonte; 
    b) la Commissione europea deve essere informata  in  merito  alla
significativa differenza del fattore di emissione. 
  5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di  cui  al
comma 1 non e' rispettato  a  causa  di  un  inverno  eccezionalmente
rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo  stesso  obbligo  si
considera rispettato se la media delle emissioni nazionali  per  tale
anno, quello precedente e quello successivo  non  supera  il  livello
delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso. 
  6. In presenza di una  improvvisa  ed  eccezionale  interruzione  o
perdita di capacita' nel sistema di  produzione  o  di  fornitura  di
elettricita' o di calore, ragionevolmente impossibile  da  prevedere,
gli obblighi di cui al comma  1  si  considerano  rispettati  per  un
massimo di tre anni, qualora si dimostri che: 
    a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove  misure
e politiche, e' stata  compiuta  per  assicurare  il  rispetto  degli
impegni e continuera' ad essere compiuta per rendere  il  periodo  di
non conformita' il piu' breve possibile; 
    b) l'attuazione di misure e politiche  aggiuntive  rispetto  alla
lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe  compromettere  in
modo sostanziale la  sicurezza  energetica  nazionale  o  causare  un
rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa
della popolazione. 
  7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e
6, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea,  entro
il  15  febbraio  del  pertinente  anno  di  comunicazione   di   cui
all'articolo 8, comma  2,  precisando  gli  inquinanti  e  i  settori
interessati e, se disponibile, l'effetto  sugli  inventari  nazionali
delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi  entro
nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di
cui all'articolo  6,  comma  1,  l'applicazione  della  procedura  si
considera accettata per l'anno di riferimento.