Art. 5 Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico 1. L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma nazionale rappresenta un obiettivo a cui si conforma l'azione di tutte le autorita' competenti previste dall'articolo 4, comma 5, lettera h). 2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, e' costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, nel numero massimo di tre per Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di cinque, ed un rappresentante del SNPA. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e puo' elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalita' di adozione degli atti attuativi del programma nazionale. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e degli atti oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento. 3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive competenze. A tali fini, le amministrazioni statali possono promuovere accordi e strumenti di coordinamento, anche su base interregionale e di area vasta, con le amministrazioni regionali e locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate. 4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni in materia di clima, trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile devono essere coerenti con l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. 5. I soggetti competenti all'adozione ed all'aggiornamento degli strumenti di settore provvedono ai necessari adeguamenti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i). 6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019, una relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della relazione di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). La relazione puo' contenere proposte, anche di natura legislativa, per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma. 7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in merito alla procedura di attuazione del programma nazionale il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, elabora, sulla base degli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, in cui si indicano le autorita' competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri. 8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma 2, non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso o indennita' comunque denominato.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorita' competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche', su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. 2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. 3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.».