Art. 5 
 
           Attuazione dei programmi nazionali di controllo 
                    dell'inquinamento atmosferico 
 
  1. L'attuazione  efficace,  puntuale  e  coordinata  del  programma
nazionale rappresenta un obiettivo a  cui  si  conforma  l'azione  di
tutte le autorita' competenti  previste  dall'articolo  4,  comma  5,
lettera h). 
  2. Al fine di  assicurare  l'attuazione  del  programma  nazionale,
entro trenta giorni dalla data della  sua  adozione,  e'  costituito,
presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  tavolo  di
coordinamento di cui fanno parte i  rappresentanti  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  dei  Ministeri  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  dello  sviluppo  economico,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali  e  della  salute,  nel   numero   massimo   di   tre   per
Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli  enti
locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle  politiche
del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo  di
cinque, ed un rappresentante del SNPA.  Il  tavolo  di  coordinamento
assicura,  attraverso  riunioni  periodiche   ed   altre   forme   di
interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti  e
puo' elaborare  atti  di  indirizzo  per  coordinare  i  tempi  e  le
modalita' di adozione degli atti attuativi del  programma  nazionale.
Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.
155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e  degli  atti
oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento. 
  3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili  per
l'attuazione delle misure e delle politiche del  programma  nazionale
adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle  rispettive
competenze.  A  tali  fini,  le   amministrazioni   statali   possono
promuovere accordi  e  strumenti  di  coordinamento,  anche  su  base
interregionale e di area vasta, con le  amministrazioni  regionali  e
locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione  vigente
nei bilanci delle amministrazioni interessate. 
  4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni
in materia di clima, trasporti,  industria,  agricoltura,  energia  e
riscaldamento civile devono essere coerenti  con  l'attuazione  delle
politiche e delle misure del programma nazionale. 
  5. I soggetti competenti all'adozione  ed  all'aggiornamento  degli
strumenti di settore provvedono ai  necessari  adeguamenti  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, lettera i). 
  6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il  31  dicembre  di
ciascun anno, a decorrere dal 2019,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del programma nazionale  tenuto  conto  dei  dati  forniti
dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della  relazione
di inventario  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c).  La
relazione puo' contenere proposte, anche di natura  legislativa,  per
l'attuazione delle politiche e delle misure del programma. 
  7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza  del  pubblico  in
merito alla  procedura  di  attuazione  del  programma  nazionale  il
Ministero, con il supporto  dell'ISPRA,  elabora,  sulla  base  degli
elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e  sulla
base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al  comma  2,  una
ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche
previste dal programma, in cui si indicano  le  autorita'  competenti
per la relativa attuazione, i tempi  previsti  per  l'adozione  degli
atti attuativi e lo stato di avanzamento  e  di  concertazione  degli
atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero
e della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma  2,
non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso
o indennita' comunque denominato. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n.  155
          del 2010, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art.  20  (Coordinamento  tra  Ministero,  regioni  ed
          autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1.  E'
          istituito,   presso   il   Ministero   dell'ambiente,    un
          Coordinamento tra i rappresentanti di tale  Ministero,  del
          Ministero  della  salute,  di  ogni  regione  e   provincia
          autonoma,  dell'Unione  delle  province  italiane  (UPI)  e
          dell'Associazione   nazionale   comuni   italiani   (ANCI).
          Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti  dell'ISPRA,
          dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
          di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
          decreto, e, su  indicazione  del  Ministero  della  salute,
          rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
          su  indicazione  della  regione  o  provincia  autonoma  di
          appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie  regionali  e
          provinciali   per   la   protezione    dell'ambiente.    Il
          Coordinamento  opera  attraverso  l'indizione  di  riunioni
          periodiche e la creazione di una rete di referenti  per  lo
          scambio di dati e di informazioni. 
              2. Il Coordinamento  previsto  dal  comma  1  assicura,
          anche  mediante  gruppi  di   lavoro,   l'elaborazione   di
          indirizzi e di linee  guida  in  relazione  ad  aspetti  di
          comune interesse e permette  un  esame  congiunto  di  temi
          connessi all'applicazione del presente  decreto,  anche  al
          fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
          nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
          le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura  inoltre
          un esame congiunto e l'elaborazione di  indirizzi  e  linee
          guida in relazione ad aspetti di comune interesse  inerenti
          la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. 
              3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,  al
          Coordinamento previsto al  comma  1  non  e'  dovuto  alcun
          compenso o rimborso spese o altro tipo  di  emolumento  per
          tale partecipazione.».