Art. 7 
 
Monitoraggio   degli   impatti   dell'inquinamento   atmosferico   su
                             ecosistemi 
 
  1.  Il  monitoraggio  degli  impatti   negativi   dell'inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi e' condotto attraverso una rete di  siti
di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie  di  habitat
di  acqua  dolce,  habitat  naturali  e  seminaturali  ed  ecosistemi
forestali. 
  2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 e' organizzato, sulla  base
di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio  di
impatti sugli ecosistemi, attraverso  forme  di  coordinamento  e  di
integrazione con i programmi di  monitoraggio  previsti  dal  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  dalla  Convenzione  LRTAP,
nonche'  da  altre  normative  vigenti  in  materia  di  monitoraggio
ambientale. 
  3. I siti  di  monitoraggio  ed  i  criteri  per  l'esecuzione  del
monitoraggio di  cui  al  comma  1,  inclusa  l'individuazione  degli
indicatori e delle frequenze e  le  modalita'  di  rilevazione  e  di
comunicazione dei dati,  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate ed il SNPA in
caso  di  riferimento  a  siti  appartenenti  a  reti  e  sistemi  di
monitoraggio  regionali.  A  tal  fine,  possono   essere   presi   a
riferimento gli indicatori previsti  dalla  normativa  europea  e  le
metodologie stabilite  nell'ambito  della  Convenzione  LRTAP  e  nei
relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale. 
 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse. 
              - La Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n.  152,  citato  nelle  note  alle  premesse,   e'   cosi'
          rubricata: 
              «PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI  DIFESA  DEL  SUOLO  E
          LOTTA  ALLA  DESERTIFICAZIONE,  DI   TUTELA   DELLE   ACQUE
          DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE». 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  La  legge  12  aprile  1995,  n.  146  (Ratifica  ed
          esecuzione     del     protocollo     alla      convenzione
          sull'inquinamento  atmosferico  transfrontaliero  a   lunga
          distanza  concernente  la  lotta  contro  le  emissioni  di
          composti   organici    volatili    o    i    loro    flussi
          transfrontalieri, con  allegati,  fatto  a  Ginevra  il  18
          novembre 1991) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          aprile 1995 n. 99.