Art. 8 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Il Ministero invia alla Commissione europea: 
    a) il primo programma nazionale  di  controllo  dell'inquinamento
atmosferico, entro il 1° aprile 2019; 
    b)  il  programma  nazionale   di   controllo   dell'inquinamento
atmosferico aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 8,  entro  due
mesi da ciascun aggiornamento; 
    c) le proiezioni di cui all'articolo 6, comma 2,  entro  le  date
previste dal calendario di cui all'allegato I; 
    d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro  anni
l'ubicazione  dei  siti  di  monitoraggio   e   gli   indicatori   di
monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7; 
    e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro  anni
i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7. 
  2. L'ISPRA invia  alla  Commissione  europea  gli  inventari  e  le
relazioni  di  cui  all'articolo  6,  entro  le  date  previste   dal
calendario di cui all'allegato I,  assicurando  la  coerenza  con  la
comunicazione  di  informazioni  al  Segretariato  della  convenzione
LRTAP. Di tale invio e' data tempestiva comunicazione al Ministero. 
  3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e),  e  dal
comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.