Art. 9 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Alla  violazione   delle   disposizioni   adottate   ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  3,  in  attuazione  delle  misure  e  delle
politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni  previste
dalla normativa vigente, fatte salve specifiche  sanzioni  introdotte
con successivi provvedimenti legislativi.