Allegato IV (articolo 6, comma 1) Metodologie per elaborazione e aggiornamento di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, relazioni di inventario e inventari nazionali rettificati Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali delle emissioni rettificati e le relazioni di inventario sono elaborati avvalendosi dei metodi individuati nell'ambito della convenzione LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce inoltre un riferimento la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA). Tali orientamenti richiedono di fornire anche informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente allegato, in particolare i dati relativi alle attivita', indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni. L'applicazione degli orientamenti EMEP non pregiudica, in tutti i casi, le modalita' previste nel presente allegato e le prescrizioni dell'allegato I relative alla nomenclatura per la comunicazione dei dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione. PARTE 1 Inventari nazionali delle emissioni annue 1. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi e accurati. 2. Le emissioni dalle principali categorie individuate sono calcolate in conformita' ai metodi definiti nella Guida EMEP/AEA ed in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello piu' elevato (piu' dettagliato). Possono essere utilizzati altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano stime piu' precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA. 3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni sono calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat. 4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti. 5. Le emissioni nazionali annue sono comunicate come espresse nell'unita' applicabile specificata nel modello NFR della convenzione LRTAP. PARTE 2 Proiezioni nazionali delle emissioni 1. Le proiezioni nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, complete e accurate e le informazioni comunicate comprendono almeno: a) una chiara individuazione delle politiche e delle misure adottate e previste che sono utilizzate nelle proiezioni; b) se ne ricorre il caso, i risultati dell'analisi di sensibilita' effettuata; c) la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output. 2. Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. La proiezione e' fornita «con misure» (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, «con misure aggiuntive» (misure previste) per ogni inquinante in conformita' agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA. 3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013. PARTE 3 Relazioni di inventario 1. Le relazioni di inventario devono essere elaborate in conformita' agli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati e devono essere comunicate utilizzando il relativo modello per le relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a) la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito a metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attivita', nonche' i motivi della relativa scelta; b) la descrizione delle principali categorie nazionali di fonti di emissione; c) informazioni su incertezze, garanzia della qualita' e verifica; d) una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni previste dall'articolo 3, comma 2; h) una sintesi. PARTE 4 Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali 1. La proposta di rettifica di un inventario nazionale delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, inviata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti: a) la prova che uno o piu' impegni nazionali di riduzione delle emissioni non sono rispettati; b) la prova della misura in cui la rettifica riduce il superamento dei livelli e contribuisce al rispetto dell'impegno o degli impegni in esame; c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame sarebbero rispettati in base alle proiezioni delle emissioni nazionali prima della rettifica; d) la prova che la rettifica e' coerente con una o piu' delle seguenti circostanze, potendosi fare riferimento alle pertinenti rettifiche effettuate in precedenza: 1) in caso di nuove categorie di fonti di emissione: 1.1 la prova che la nuova categoria di fonti di emissione e' riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida EMEP/EEA; 1.2 la prova che tale categoria di fonti non era inclusa nel pertinente inventario nazionale delle emissioni storiche nel momento in cui e' stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni; 1.3 la prova che le emissioni provenienti da una nuova categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si fonda la conclusione; 2) in caso di fattori di emissione molto diversi per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una descrizione dei fattori di emissione iniziali, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare tali fattori di emissione; 1.2 la prova che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui queste sono state stabilite; 1.3 una descrizione dei fattori di emissione aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione; 1.4 un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i fattori di emissione iniziali e aggiornati, da cui risulti che il cambiamento dei fattori di emissione impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative; 3) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una descrizione della metodologia iniziale utilizzata, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare i fattori di emissione; 1.2 la prova che la metodologia iniziale e' stata utilizzata per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui sono state stabilite; 1.3 una descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento utilizzata per la sua elaborazione; 1.4 un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate, da cui risulti che il cambiamento di metodologia impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni della metodologia sono significative. 2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate al fine di assicurare, per quanto possibile, la coerenza delle serie temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.