(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
                                                (articolo 6, comma 1) 
 
Metodologie  per  elaborazione   e   aggiornamento di   inventari   e
  proiezioni nazionali delle emissioni,  relazioni  di  inventario  e
  inventari nazionali rettificati 
 
    Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali
delle  emissioni,  le  proiezioni  nazionali  delle  emissioni,   gli
inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli
inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali  delle
emissioni rettificati e le relazioni  di  inventario  sono  elaborati
avvalendosi dei  metodi  individuati  nell'ambito  della  convenzione
LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce
inoltre un riferimento la Guida  EMEP/EEA  per  gli  inventari  delle
emissioni  di   inquinanti   atmosferici   (Guida   EMEP/EEA).   Tali
orientamenti  richiedono  di  fornire  anche  informazioni  ulteriori
rispetto a quelle indicate nel presente allegato,  in  particolare  i
dati relativi alle attivita', indispensabili per la valutazione degli
inventari   e   delle   proiezioni   nazionali    delle    emissioni.
L'applicazione degli orientamenti EMEP non  pregiudica,  in  tutti  i
casi, le modalita' previste nel presente allegato e  le  prescrizioni
dell'allegato I relative alla nomenclatura per la  comunicazione  dei
dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione. 
 
                               PARTE 1 
 
              Inventari nazionali delle emissioni annue 
 
    1. Gli inventari  nazionali  delle  emissioni  sono  trasparenti,
coerenti, comparabili, completi e accurati. 
    2. Le  emissioni  dalle  principali  categorie  individuate  sono
calcolate in conformita' ai metodi definiti nella Guida  EMEP/AEA  ed
in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di  livello
piu' elevato (piu'  dettagliato).  Possono  essere  utilizzati  altri
metodi  scientificamente  validi  e  compatibili  per  istituire  gli
inventari nazionali delle emissioni qualora  tali  metodi  forniscano
stime piu' precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA. 
    3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni  sono
calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali
trasmessi a Eurostat. 
    4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate  e
comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti. 
    5. Le emissioni nazionali annue  sono  comunicate  come  espresse
nell'unita' applicabile specificata nel modello NFR della convenzione
LRTAP. 
 
                               PARTE 2 
 
                Proiezioni nazionali delle emissioni 
 
    1. Le proiezioni  nazionali  delle  emissioni  sono  trasparenti,
coerenti,  comparabili,  complete  e  accurate  e   le   informazioni
comunicate comprendono almeno: a)  una  chiara  individuazione  delle
politiche e delle misure adottate  e  previste  che  sono  utilizzate
nelle proiezioni; b) se ne ricorre il caso, i risultati  dell'analisi
di sensibilita' effettuata; c) la descrizione delle metodologie,  dei
modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input  e
output. 
    2. Le proiezioni delle emissioni  sono  stimate  e  aggregate  in
relazione ai settori cui appartengono  le  fonti.  La  proiezione  e'
fornita «con misure» (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, «con
misure  aggiuntive»  (misure  previste)  per   ogni   inquinante   in
conformita' agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA. 
    3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti
con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con
le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013. 
 
                               PARTE 3 
 
                       Relazioni di inventario 
 
    1.  Le  relazioni  di  inventario  devono  essere  elaborate   in
conformita' agli orientamenti EMEP per la comunicazione  dei  dati  e
devono essere comunicate  utilizzando  il  relativo  modello  per  le
relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a)
la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito  a
metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione  e  dati  sulle
attivita', nonche' i motivi della relativa scelta; b) la  descrizione
delle principali  categorie  nazionali  di  fonti  di  emissione;  c)
informazioni su incertezze, garanzia della qualita'  e  verifica;  d)
una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli
inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre
il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4,  5  e
6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni  previste  dall'articolo
3, comma 2; h) una sintesi. 
 
                               PARTE 4 
 
         Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali 
 
    1. La proposta di rettifica  di  un  inventario  nazionale  delle
emissioni ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  inviata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti: 
      a) la prova che uno o piu' impegni nazionali di riduzione delle
emissioni non sono rispettati; 
      b) la  prova  della  misura  in  cui  la  rettifica  riduce  il
superamento dei livelli e contribuisce  al  rispetto  dell'impegno  o
degli impegni in esame; 
      c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame
sarebbero  rispettati  in  base  alle  proiezioni   delle   emissioni
nazionali prima della rettifica; 
      d) la prova che la rettifica e' coerente con una o  piu'  delle
seguenti circostanze,  potendosi  fare  riferimento  alle  pertinenti
rettifiche effettuate in precedenza: 
        1) in caso di nuove categorie di fonti di emissione: 
          1.1  la  prova  che  la  nuova  categoria   di   fonti   di
emissione e' riconosciuta nella  letteratura  scientifica  e/o  nella
Guida EMEP/EEA; 
          1.2 la prova che tale categoria di fonti  non  era  inclusa
nel pertinente inventario  nazionale  delle  emissioni  storiche  nel
momento in  cui e'  stato  stabilito  l'impegno  di  riduzione  delle
emissioni; 
          1.3 la prova che le  emissioni  provenienti  da  una  nuova
categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione
delle emissioni, accompagnata da una  descrizione  dettagliata  della
metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si  fonda  la
conclusione; 
        2) in caso di fattori  di  emissione  molto  diversi  per  la
determinazione delle emissioni  provenienti  da  categorie  di  fonti
specifiche: 1.1 una descrizione dei fattori  di  emissione  iniziali,
comprendente  una  descrizione  dettagliata  della  base  scientifica
utilizzata per determinare tali fattori di emissione;  1.2  la  prova
che i  fattori  di  emissione  iniziali  sono  stati  utilizzati  per
determinare le riduzioni delle emissioni nel momento  in  cui  queste
sono state stabilite; 1.3 una descrizione dei  fattori  di  emissione
aggiornati,  compresa  una   descrizione   dettagliata   della   base
scientifica utilizzata per determinare il fattore di  emissione;  1.4
un confronto delle stime delle  emissioni  effettuate  utilizzando  i
fattori di emissione iniziali e aggiornati, da  cui  risulti  che  il
cambiamento dei fattori di  emissione  impedisce  di  rispettare  gli
impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni dei
fattori di emissione sono significative; 
        3) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione
delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una
descrizione della metodologia iniziale utilizzata,  comprendente  una
descrizione  dettagliata  della  base  scientifica   utilizzata   per
determinare i fattori di emissione; 1.2 la prova che  la  metodologia
iniziale e' stata  utilizzata  per  determinare  le  riduzioni  delle
emissioni  nel  momento  in  cui  sono  state  stabilite;   1.3   una
descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una
descrizione dettagliata  della  base  scientifica  o  di  riferimento
utilizzata per la sua elaborazione;  1.4  un  confronto  delle  stime
delle emissioni effettuate  utilizzando  le  metodologie  iniziali  e
aggiornate,  da  cui  risulti  che  il  cambiamento  di   metodologia
impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i  criteri  per
decidere se le variazioni della metodologia sono significative. 
    2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate  al
fine di assicurare, per quanto possibile,  la  coerenza  delle  serie
temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.