Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le misure previste dal presente decreto e sono altresi' definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del comma 3 del presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere. 3. Le misure di cui al presente decreto sono concesse, previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorita' giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. 4. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie gia' stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come incrementate dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calenda, Ministro dello sviluppo economico Orlando, Ministro della giustizia Minniti, Ministro dell'interno Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 34 della citata legge n. 161 del 2017, si veda nella nota al titolo. - Si riporta l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.». - Per il testo dell'art. 1, commi 195 e 196 della citata legge n. 208 del 2015 si veda nella nota all'art. 3. - Si riporta l'art. 1, commi 197 e 198, della citata legge n. 208 del 2015: «197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta' di accesso al credito.». «198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 197 sono disciplinate le modalita' per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.». - Si riporta l'art. 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalita' dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.».