Art. 20 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in  vigore
del presente decreto resta in  carica  fino  alla  scadenza  del  suo
mandato. 
  2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   propone   lo   statuto
dell'Agenzia. 
  3. Con decreto del Ministro  sono  definite  le  modalita'  per  il
completamento della realizzazione del sistema  informativo  nazionale
unico di cui all'articolo 15 ed il conseguente sviluppo  di  apposite
funzionalita'  di  identificazione  digitale   e   di   archiviazione
elettronica.   Sino   all'adozione   del   suddetto   decreto    alla
documentazione  elettronica  necessaria   per   la   costituzione   o
l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione  delle
dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore  puo'  essere
associata la corrispondente documentazione cartacea. 
  4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo  6,  comma  3,
ultimo periodo, rimane  in  vigore  il  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008. 
  5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento  a  disposizioni
abrogate dall'articolo 21,  e  fuori  dai  casi  di  abrogazione  per
incompatibilita',  il  riferimento   si   intende   effettuato   alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.