Art. 2 
 
                   Categorie di titoli valutabili 
 
  1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli: 
    a) titoli di studio universitari ed altri titoli; 
    b) abilitazioni professionali; 
    c) titoli di carriera e di servizio; 
    d) pubblicazioni scientifiche. 
  2. I titoli  sono  valutabili  solo  se  non  gia'  utilizzati  per
l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate  all'articolo
3, comma 1, lettere a), g) e h). 
  3. Il valore complessivo dei titoli e'  determinato,  salvo  quanto
previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il  punteggio  conseguito
all'esito della  valutazione  dei  titoli  e'  sommato  al  punteggio
complessivo del candidato determinato sommando i  voti  riportati  in
ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 
  4. Nel caso di  concorsi  per  l'accesso  alla  dirigenza  tecnica,
qualora l'amministrazione preveda nel bando  di  concorso  una  terza
prova  scritta  obbligatoria,  volta  alla  verifica  dell'attitudine
all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire,
il valore dei titoli e' determinato in massimo 160  punti  e,  a  tal
fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati
di un terzo.