Art. 2 Categorie di titoli valutabili 1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli: a) titoli di studio universitari ed altri titoli; b) abilitazioni professionali; c) titoli di carriera e di servizio; d) pubblicazioni scientifiche. 2. I titoli sono valutabili solo se non gia' utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h). 3. Il valore complessivo dei titoli e' determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli e' sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 4. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora l'amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli e' determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo.