Art. 3 
 
            Titoli di studio universitari ed altri titoli 
 
  1. I seguenti titoli di studio universitari, per  i  quali  possono
essere  attribuiti,  complessivamente,  non  oltre  punti  41,   sono
valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
    a) voto di laurea relativo al titolo utile  per  l'ammissione  al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
    b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L),  fino  a
punti 2; 
    c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2; 
    d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2; 
    e) master universitari di primo livello, per il cui  accesso  sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a  punti
3; 
    f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a  punti
5; 
    g) diploma di specializzazione (DS),  fino  a  punti  8;  ove  il
diploma di  specializzazione  venga  utilizzato  quale  requisito  di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4; 
    h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove  il  dottorato
di  ricerca  venga  utilizzato  quale  requisito  di  ammissione   al
concorso, ai fini del conteggio del  periodo  di  servizio  utile  ai
sensi  dell'articolo  7,  comma  1, decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6. 
  2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere  attribuiti,
complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo  se  attinenti  alle
materie delle prove d'esame, con  i  seguenti  punteggi  per  ciascun
titolo: 
    a) titolarita' di insegnamenti  in  corsi  di  studio  presso  le
istituzioni di cui al comma 3, di durata minima  semestrale,  fino  a
punti 6, in relazione alla durata in ore; 
    b) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al comma  3,
fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza. 
  3.  I  titoli  di  cui  al  presente   articolo   sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti  o  svolti   presso   le   istituzioni
universitarie  pubbliche,  le  universita'  non  statali   legalmente
riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche  o  private,
autorizzate  e   o   accreditate   dal   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo  n.
165 del 2001. 
  4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente
disposizione  sono  la  durata  dei  corsi,   la   votazione   finale
conseguita, il livello  di  attinenza  con  le  materie  delle  prove
d'esame. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, si  veda  nelle
          note alle premesse.