Art. 3 Titoli di studio universitari ed altri titoli 1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2; c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2; d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti 3; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5; g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4; h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6. 2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore; b) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza. 3. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, si veda nelle note alle premesse.