Art. 4 Abilitazioni professionali 1. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 8; b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame; c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame. 2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. 3. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso.