Art. 4 
 
                     Abilitazioni professionali 
 
  1.  Le  abilitazioni  professionali,  per  le  quali  puo'   essere
attribuito un punteggio complessivo di  punti  12,  sono  valutabili,
solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non
piu' di un  titolo  per  ciascuna  delle  seguenti  lettere,  con  il
seguente punteggio per ciascun titolo: 
    a) abilitazione professionale conseguita  previo  superamento  di
esame di Stato, per sostenere il quale e'  stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al
concorso, punti 8; 
    b) abilitazione professionale conseguita  previo  superamento  di
esame di Stato, per sostenere il quale e'  stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso
da quelli necessari per l'ammissione al concorso,  purche'  attinente
alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna  abilitazione,
fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie  delle  prove
d'esame; 
    c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere
a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie  superiori,
per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di
studio richiesto dal bando per l'accesso al  concorso,  punti  1  per
ciascuna abilitazione, fino a punti  2,  in  relazione  all'attinenza
alle materie delle prove d'esame. 
  2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1,  lettere  a)  e
b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato. 
  3.  Le  abilitazioni  professionali  sono  valutate  ai  fini   del
punteggio per  titoli  solo  se  non  richieste  come  requisiti  per
l'ammissione al concorso.