Art. 5 
 
                  Titoli di carriera e di servizio 
 
  1. I titoli di carriera e di servizio,  per  i  quali  puo'  essere
attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono: 
    a) rapporti  di  lavoro  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il  possesso  di  uno  dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui
all'articolo 2, comma 1, per i quali  e'  attribuibile  un  punteggio
massimo di 1,5 punti per anno, fino a  punti  30;  le  anzianita'  di
ruolo nella qualifica dirigenziale nonche' i rapporti di  lavoro  con
incarico dirigenziale a  tempo  determinato,  sono  valutati  con  un
punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica  o
incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono  valutati  come  tali
solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici,  da
un'espressa  disposizione  normativa,   che   va   richiamata   dalla
Commissione esaminatrice nel relativo verbale; 
    b)  incarichi,  che  presuppongano  una  particolare   competenza
professionale,   conferiti    con    provvedimenti    formali,    sia
dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un  punteggio  fino  ad  un
massimo di punti  10,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  bando  di
concorso, il quale deve  stabilire  un  punteggio  massimo  per  ogni
singola tipologia di incarico o di servizio speciale; 
    c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai
sensi della lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla  lettera  b),
che presupponga e dimostri una particolare competenza  professionale,
oltre quella ordinaria  richiesta  per  la  qualifica  o  profilo  di
inquadramento, e' attribuito un punteggio massimo  ulteriore  fino  a
punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il  quale
deve stabilire un punteggio massimo per  ogni  singola  tipologia  di
lavoro originale; 
    d) inclusione in graduatoria  finale  di  concorso  pubblico  per
esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti  ed  orali  o  a
seguito di corso-concorso per esami scritti  ed  orali,  purche'  non
seguita dall'assunzione in servizio, bandito  dalle  amministrazioni,
enti e soggetti pubblici di cui  al  comma  2,  per  l'assunzione  in
qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato  richiesto
uno dei titoli di studio universitari richiesti per  l'ammissione  al
concorso, per i quali e' attribuibile un  punteggio  massimo  fino  a
punti  5,  in  relazione  all'attinenza,  desumibile  dalle   materie
d'esame. 
  2.  I  titoli  di  cui  al  presente   articolo   sono   valutabili
esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o
di rilevanza costituzionale,  le  autorita'  indipendenti  ovvero  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. I servizi prestati  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma  2  sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita'  di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione  in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale,
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di  lavoro
prestato. 
  4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di  cui
al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi: 
    a)  le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione   mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
    b) in caso di servizi o  rapporti  di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato; 
    c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
inizio e fine di ciascun  rapporto  di  lavoro  subordinato,  saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un  solo  giorno
del mese; in carenza del mese di inizio o di  fine,  un  solo  giorno
dell'anno. 
  5. I servizi militari di leva sono valutati  solo  se  prestati  in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno  dei  titoli
di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i  servizi  di
leva prestati in costanza  di  rapporto  di  lavoro  con  i  soggetti
pubblici di cui all'articolo 2, comma 5, sono valutati come  prestati
nella qualifica di ruolo di appartenenza. 
  6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al  comma  1,  lettera
a), e' valutabile esclusivamente il  periodo  di  servizio  ulteriore
rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  70  del  2013  come  requisito  di
ammissione al concorso.