Art. 6 
 
                     Pubblicazioni scientifiche 
 
  1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo
di punti 8,  in  relazione  al  grado  di  attinenza  con  i  compiti
demandati dalla  legge  e  dai  regolamenti  di  organizzazione  alle
amministrazioni pubbliche per le quali e' bandito il concorso  e  con
la qualifica dirigenziale da attribuire; sono  valutate  altresi'  in
relazione alla loro inerenza  con  le  materie  oggetto  delle  prove
d'esame. 
  2. Il bando potra'  limitare  il  numero  delle  pubblicazioni  che
ciascun candidato puo' produrre. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 16 aprile 2018 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                  Il Ministro         
                                             per la semplificazione   
                                                  e la pubblica       
                                                 amministrazione      
                                                      Madia           
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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