Art. 2 
 
 
                     Diplomi di specializzazione 
                  e soggetti abilitati al rilascio 
 
  1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui  all'articolo
1 sono quelli rilasciati  da  scuole  di  specializzazione  istituite
presso  le  universita'  o  gli  istituti  universitari  italiani   o
stranieri, ai sensi dell'articolo 3, con le caratteristiche di cui al
comma 2. 
  2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione  di
cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono: 
    a. avere durata almeno biennale; 
    b. concludersi con un esame finale; 
    c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato
alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali
d'esame. 
  3. I bandi relativi ai concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  1,
possono prevedere che i diplomi di  specializzazione  utili  ai  fini
della  partecipazione  siano  conseguiti  a  seguito  di  corsi   che
riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.