Art. 3 
 
 
        Diplomi di specializzazione rilasciati da universita' 
                  o istituti universitari stranieri 
 
  1. I  diplomi  di  specializzazione  rilasciati  da  universita'  e
istituti universitari di  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  o
aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento  superiore,  sottoscritta  a  Lisbona  l'11
aprile 1997, sono validi ai fini di cui all'articolo 1, commi 1 e  2,
se riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
e integrazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  165  del
          2001, si veda nelle note alle premesse.