Art. 3 Diplomi di specializzazione rilasciati da universita' o istituti universitari stranieri 1. I diplomi di specializzazione rilasciati da universita' e istituti universitari di Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono validi ai fini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, se riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.