Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per  le  finalita'  di  cui  di  cui  all'articolo  1,  sono  da
considerare utili anche: 
    a) i  titoli  post  universitari  riconosciuti  dai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre
2004, n. 295; 
    b) i diplomi  di  specializzazione  rilasciati  dalle  Scuole  di
specializzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre
1999, n. 509. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento cessa di avere efficacia il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 27 aprile 2018 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Il Ministro per la semplificazione     
                                 e la pubblica amministrazione        
                                             Madia                    
 
  Il Ministro dell'istruzione,   
dell'universita' e della ricerca  
             Fedeli              
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018, n. 1173 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalita' di
          riconoscimento  dei  titoli  post-universitari  considerati
          utili ai fini dell'accesso al corso-concorso  selettivo  di
          formazione dirigenziale, ai sensi dell'art.  28,  comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2004,  n.
          292. 
              - Il decreto  3  novembre  1999,  n.  509  (Regolamento
          recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli
          atenei) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio
          2000, n. 2.