Art. 4 Disposizioni transitorie 1. Per le finalita' di cui di cui all'articolo 1, sono da considerare utili anche: a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295; b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 27 aprile 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018, n. 1173
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2004, n. 292. - Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.