Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a euro 2.520.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.