Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
regolamento, si intende per: 
    «apprendimento formale»: apprendimento che si attua  nel  sistema
di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con  il
conseguimento di un titolo di studio o di  una  qualifica  o  diploma
professionale,  conseguiti  anche  in   apprendistato,   o   di   una
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione  vigente
in  materia  di  ordinamenti  scolastici  e  universitari,  a   norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13; 
    «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere
da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento,  da  parte
di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita  quotidiana  e
nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito  del  contesto
di lavoro, familiare e del tempo libero,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
    «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da  una
scelta intenzionale della persona, che si realizza al  di  fuori  dei
sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni  organismo  che
persegua scopi educativi e formativi,  anche  del  volontariato,  del
servizio civile nazionale e del privato sociale e  nelle  imprese,  a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
16 gennaio 2013, n. 13; 
    «ATECO»: strumento adottato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per classificare e rappresentare le attivita' economiche; 
    «bilancio personale»: strumento  che  evidenzia  i  saperi  e  le
competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno  studente,
anche  in  modo  non  formale  e  informale,  idoneo  a  rilevare  le
potenzialita' e le carenze riscontrate; 
    «certificazione   delle   competenze»:   procedura   di   formale
riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma dell'articolo  2,
lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,  in  base
alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni  e  agli
standard  minimi  di  cui  al  medesimo  decreto  legislativo,  delle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso
di  interruzione  del  percorso  formativo,  o  di  quelle   validate
acquisite in contesti  non  formali  e  informali.  La  procedura  di
certificazione delle competenze si conclude con  il  rilascio  di  un
certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo  6  del
decreto legislativo n. 13 del 2013; 
    «classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di
classificazione  che,  a  partire  dai  codici   di   classificazione
statistica ISTAT relativi alle attivita' economiche  (ATECO)  e  alle
professioni  (Classificazione   delle   professioni),   consente   di
aggregare,  in   settori,   l'insieme   delle   attivita'   e   delle
professionalita'  operanti  sul  mercato  del   lavoro.   I   settori
economico-professionali  sono   articolati   secondo   una   sequenza
descrittiva che prevede la  definizione  di:  comparti,  processi  di
lavoro, aree di attivita', attivita' di lavoro e ambiti tipologici di
esercizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30
giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio  2015,  n.
166; 
    «competenza»: comprovata capacita' di utilizzare,  in  situazioni
di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e  personale,  un
insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di  abilita'  acquisite  nei
contesti di apprendimento formale, non formale o informale,  a  norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera  e),  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13; 
    «decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,
recante: «Revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale  nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi  dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge  13  luglio
2015, n. 107»; 
    «istituzioni scolastiche di I.P.»:  istituzioni  scolastiche  che
offrono percorsi di istruzione  professionale  a  norma  del  decreto
legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; 
    «nomenclatura  e  classificazione  delle   Unita'   professionali
(N.U.P.)»:  strumento,  adottato  dall'ISTAT,  per   classificare   e
rappresentare le professioni; costituisce, a norma  dell'articolo  3,
comma 5, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile  2017,
n.  61  l'ulteriore  riferimento,  oltre  al  codice  ATECO,  per  la
declinazione degli indirizzi di studio  da  parte  delle  istituzioni
scolastiche che offrono  percorsi  di  istruzione  professionale,  in
coerenza  con  le  richieste  del  territorio  secondo  le  priorita'
indicate dalle regioni nella  propria  programmazione  e  nei  limiti
degli spazi di flessibilita' di cui all' articolo 6, comma 1, lettera
b) del medesimo decreto legislativo; 
    «percorsi  di  IeFP»:  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale  per  il  conseguimento   di   qualifiche   e   diplomi
professionali di cui al Capo III del decreto legislativo  17  ottobre
2005, n. 226; 
    «profilo di  uscita  di  ciascun  indirizzo»:  profilo  formativo
inteso come standard formativo in uscita dagli indirizzi  di  studio,
quale  insieme  compiuto  e  riconoscibile  di  competenze  descritte
secondo una prospettiva di validita' e  spendibilita'  in  molteplici
contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato; 
    «profilo professionale»: insieme  dei  contenuti  «tipici»  delle
funzioni/mansioni di una specifica categoria di professioni  omogenee
rispetto a competenze, abilita', conoscenze ed  attivita'  lavorative
svolte; 
    «progetto formativo individuale (P.F.I.)»:  progetto  che  ha  il
fine di motivare e orientare  la  studentessa  e  lo  studente  nella
progressiva costruzione del proprio percorso formativo e  lavorativo,
di  supportarli  per  migliorare   il   successo   formativo   e   di
accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  61,  con
l'assistenza di un tutor individuato  all'interno  del  consiglio  di
classe. Il  progetto  formativo  individuale  si  basa  sul  bilancio
personale, e' effettuato nel primo anno di frequenza del percorso  di
istruzione professionale ed e' aggiornato per tutta la sua durata; 
    «qualificazione»: titolo  di  istruzione  e  di  formazione,  ivi
compreso quello  di  istruzione  e  formazione  professionale,  o  di
qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico  titolato
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n.  13,  nel  rispetto  delle  norme  generali,  dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi  di  cui
al medesimo decreto legislativo; 
    «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme
dei servizi di individuazione e validazione  e  certificazione  delle
competenze erogati nel rispetto delle  norme  generali,  dei  livelli
essenziali delle prestazioni  e  degli  standard  minimi  di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
    «unita'   di   apprendimento   (UdA)»:   insieme    autonomamente
significativo  di  competenze,  abilita'  e  conoscenze  in  cui   e'
organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente;
costituisce  il  necessario  riferimento  per  la   valutazione,   la
certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel  caso
di passaggi ad altri percorsi di  istruzione  e  formazione.  Le  UdA
partono da obiettivi formativi  adatti  e  significativi,  sviluppano
appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta
il livello delle conoscenze e delle abilita' acquisite e la misura in
cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere  da
          b) a g) del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013,  n.
          13: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  e  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                a) «apprendimento  permanente»:  qualsiasi  attivita'
          intrapresa dalla persona in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva di crescita personale,  civica,  sociale  e
          occupazionale; 
                b)  «apprendimento  formale»:  apprendimento  che  si
          attua nel  sistema  di  istruzione  e  formazione  e  nelle
          universita' e istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  e   che   si   conclude   con   il
          conseguimento di un titolo di studio o di una  qualifica  o
          diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o
          di una  certificazione  riconosciuta,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
          universitari; 
                c)   «apprendimento   non   formale»:   apprendimento
          caratterizzato da una scelta  intenzionale  della  persona,
          che si realizza al  di  fuori  dei  sistemi  indicati  alla
          lettera b), in ogni organismo che persegua scopi  educativi
          e formativi, anche del volontariato,  del  servizio  civile
          nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 
                d)  «apprendimento  informale»:  apprendimento   che,
          anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
          nello svolgimento, da parte di ogni persona,  di  attivita'
          nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
          in essa hanno luogo, nell'ambito del  contesto  di  lavoro,
          familiare e del tempo libero; 
                e) «competenza»: comprovata capacita' di  utilizzare,
          in  situazioni  di  lavoro,  di  studio  o  nello  sviluppo
          professionale  e  personale,  un  insieme  strutturato   di
          conoscenze  e  di  abilita'  acquisite  nei   contesti   di
          apprendimento formale, non formale o informale; 
                f)   «ente   pubblico   titolare»:    amministrazione
          pubblica, centrale, regionale  e  delle  province  autonome
          titolare, a  norma  di  legge,  della  regolamentazione  di
          servizi di individuazione e  validazione  e  certificazione
          delle competenze. Nello specifico sono da  intendersi  enti
          pubblici titolari: 
                  1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca, in materia di individuazione e validazione e
          certificazione  delle  competenze  riferite  ai  titoli  di
          studio del sistema scolastico e universitario; 
                  2) le regioni e le province autonome  di  Trento  e
          Bolzano, in  materia  di  individuazione  e  validazione  e
          certificazione  di  competenze  riferite  a  qualificazioni
          rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 
                  3)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, in  materia  di  individuazione  e  validazione  e
          certificazione  di  competenze  riferite  a  qualificazioni
          delle professioni non  organizzate  in  ordini  o  collegi,
          salvo quelle comunque afferenti alle  autorita'  competenti
          di cui al successivo punto 4; 
                  4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre
          autorita' competenti  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  in  materia   di
          individuazione e validazione e certificazione di competenze
          riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a
          norma del medesimo decreto; 
                g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi
          comprese le camere di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura, autorizzato o accreditato  dall'ente  pubblico
          titolare, ovvero  deputato  a  norma  di  legge  statale  o
          regionale, ivi  comprese  le  istituzioni  scolastiche,  le
          universita'   e   le   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica, a erogare in  tutto  o  in
          parte   servizi   di   individuazione   e   validazione   e
          certificazione delle competenze, in relazione  agli  ambiti
          di titolarita' di cui alla lettera f); 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: 
              «Art. 6 (Standard minimi di  attestazione).  -  1.  Con
          riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi  di
          individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di
          certificazione, l'ente  pubblico  titolare  assicura  quali
          standard minimi: 
                a) la presenza nei documenti  di  validazione  e  nei
          certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi: 
                  1) i dati anagrafici del destinatario; 
                  2) i dati dell'ente pubblico titolare  e  dell'ente
          titolato  con  indicazione  dei  riferimenti  normativi  di
          autorizzazione o accreditamento; 
                  3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna
          di esse,  almeno  la  denominazione,  il  repertorio  e  le
          qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte
          riportando la denominazione, la descrizione,  l'indicazione
          del livello del Quadro europeo delle  qualificazioni  e  la
          referenziazione, laddove applicabile, ai codici  statistici
          di riferimento delle attivita' economiche (ATECO)  e  della
          nomenclatura e classificazione delle  unita'  professionali
          (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico
          nazionale; 
                  4) i dati relativi alle modalita' di  apprendimento
          e  valutazione  delle  competenze.  Ove  la  modalita'   di
          apprendimento  sia  formale  sono  da   indicare   i   dati
          essenziali  relativi   al   percorso   formativo   e   alla
          valutazione,  ove  la  modalita'  sia  non  formale  ovvero
          informale sono  da  indicare  i  dati  essenziali  relativi
          all'esperienza svolta; 
                b) la registrazione dei documenti  di  validazione  e
          dei  certificati   rilasciati   nel   sistema   informativo
          dell'ente pubblico titolare, in conformita' al formato  del
          Libretto formativo del cittadino di cui all'art.  2,  comma
          1, lettera i), del decreto legislativo 10  settembre  2003,
          n. 276, e in interoperativita' con la  dorsale  informativa
          unica.». 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 61, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del  citato
          decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
          61: 
              «Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis). 
              5. Le istituzioni scolastiche che offrono  percorsi  di
          istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di
          studio di cui al comma 1 in  percorsi  formativi  richiesti
          dal territorio coerenti con  le  priorita'  indicate  dalle
          Regioni nella  propria  programmazione,  nei  limiti  degli
          spazi di flessibilita' di cui al successivo art.  6,  comma
          1, lettera b). Tale declinazione puo' riferirsi  solo  alle
          attivita'  economiche  previste  nella  sezione   e   nella
          divisione cui  si  riferisce  il  codice  ATECO  attribuito
          all'indirizzo  con  il  decreto  di  cui  al  comma  3.  La
          declinazione  e'  altresi'  riferita  alla  nomenclatura  e
          classificazione delle unita' professionali  (NUP)  adottate
          dall'ISTAT.  L'utilizzo  della  flessibilita'  avviene  nei
          limiti   delle   dotazioni   organiche   assegnate    senza
          determinare esuberi di personale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera  b)
          del  citato  decreto  legislativo  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 61: 
              «Art. 6 (Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia).  -
          1. Le  istituzioni  scolastiche  che  offrono  percorsi  di
          istruzione professionale possono, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica: 
              (Omissis). 
                b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in coerenza
          con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui
          all'art. 3, entro il 40 per cento  dell'orario  complessivo
          previsto per il terzo, quarto e  quinto  anno,  nell'ambito
          dell'organico dell'autonomia di cui all'art.  1,  comma  5,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107.». 
              - La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  Capo  III
          del  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e'
          riportata nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61: 
              «Art. 8 (Passaggi tra i  sistemi  formativi).  -  1.  I
          passaggi tra i percorsi di  istruzione  professionale  e  i
          percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi
          nel  repertorio  nazionale  dell'offerta  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui agli accordi in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano del 29  aprile  2010,
          del 27 luglio 2011 e del  19  gennaio  2012,  e  viceversa,
          costituiscono una delle opportunita' che garantiscono  alla
          studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso
          personale di crescita e di apprendimento, in rapporto  alle
          proprie  potenzialita',  attitudini  ed  interessi,   anche
          attraverso la ridefinizione delle scelte, senza  disperdere
          il proprio bagaglio di acquisizioni. 
              2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con  accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, nel  rispetto  dei  criteri  generali  di  cui  al
          presente articolo. 
              3. Il passaggio prevede,  da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche e formative  interessate,  la  progettazione  e
          l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di  sostegno
          della studentessa e dello studente  e  la  possibilita'  di
          inserimento graduale nel nuovo percorso. 
              4. Il passaggio e' effettuato esclusivamente a  domanda
          della  studentessa  e  dello  studente  nei  limiti   delle
          disponibilita' di posti nelle classi di  riferimento  delle
          istituzioni scolastiche e formative. 
              5. Il passaggio tiene conto dei  diversi  risultati  di
          apprendimento  e  dello   specifico   profilo   di   uscita
          dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso
          al quale si chiede di accedere anche nel  caso  in  cui  la
          studentessa  e  lo  studente  sia  gia'  in   possesso   di
          ammissione  all'annualita'  successiva  del   percorso   di
          provenienza.   La   determinazione    dell'annualita'    di
          inserimento  e'  basata  sul  riconoscimento  dei   crediti
          posseduti,  sulla   comparazione   tra   il   percorso   di
          provenienza e quello  cui  la  studentessa  e  lo  studente
          chiede   di   accedere,   nonche'   sulle   sue   effettive
          potenzialita' di prosecuzione del percorso. 
              6. Nel corso o  al  termine  dei  primi  tre  anni,  le
          istituzioni  scolastiche   e   le   istituzioni   formative
          accreditate  tengono   conto   dei   crediti   maturati   e
          certificati, secondo le seguenti modalita': 
                a)  certificazione  delle  competenze  acquisite  nel
          precedente percorso formativo, con riferimento alle  unita'
          di apprendimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera e); 
                b)  elaborazione,  anche  sulla  base  di   eventuali
          verifiche in ingresso, di  un  bilancio  di  competenze  da
          parte delle istituzioni che accolgono la studentessa  e  lo
          studente; 
                c) progettazione e realizzazione delle  attivita'  di
          inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso. 
              7.  La  studentessa  e  lo  studente,   conseguita   la
          qualifica triennale, possono chiedere di passare al  quarto
          anno dei percorsi di istruzione professionale,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  presente  articolo,   oppure   di
          proseguire il proprio percorso di studi con il quarto  anno
          dei percorsi di istruzione e formazione  professionale  sia
          presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni
          formative   accreditate   per   conseguire    un    diploma
          professionale di tecnico di cui  all'art.  17  del  decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.   226,   compreso   nel
          repertorio   nazionale   dell'offerta   di   istruzione   e
          formazione professionale di cui agli accordi in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano del 29  aprile  2010,
          del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. 
              8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in
          esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi  percorsi
          quinquennali,  le  qualifiche  e  i  diplomi  professionali
          rilasciati in esito agli esami conclusivi dei  percorsi  di
          istruzione e formazione professionale,  rispettivamente  di
          durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio  tra
          loro correlati  nel  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di
          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni
          professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo  16
          gennaio 2013, n. 13.».