Art. 4 
 
                   Passaggio al nuovo ordinamento 
 
  1. I percorsi di istruzione professionale, ai  sensi  dell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo, sono ridefiniti a partire dalle
classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. 
  2. Gli indirizzi, le  articolazioni  e  le  opzioni,  previsti  dal
decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87,
confluiscono  nei   nuovi   indirizzi,   secondo   quanto   stabilito
nell'Allegato C al decreto legislativo, a partire dalle classi  prime
funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. 
  3. L'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativo
alla «Gestione delle acque e risanamento ambientale», e' attivato,  a
partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base di un accordo  tra
la singola  regione  interessata  e  l'Ufficio  scolastico  regionale
competente per territorio. 
  4. Con decreti del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  adottate  Linee  guida  per  favorire   e   sostenere
l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio  e
del  triennio  dei  percorsi  di  istruzione  professionale  di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo.  Le  Linee  guida  contengono
indicazioni operative per la declinazione, ai sensi dell'articolo  3,
comma 5, del  decreto  legislativo,  degli  indirizzi  di  studio  in
percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi
risultati di apprendimento. Le linee guida relative  al  biennio  dei
percorsi di istruzione professionale sono adottate  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, quelle  relative  al
triennio sono adottate entro 180 giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
  5.  Le  istituzioni  scolastiche  di  I.P.,  a  partire   dall'anno
scolastico  2018/2019,  si  dotano  di  un  ufficio  tecnico   ovvero
riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento
se non quelli previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente,  con  il  compito  di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori e
il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione
tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. 
  6. Ai fini del  passaggio  al  nuovo  ordinamento,  la  valutazione
intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata
secondo quanto previsto all'articolo 13 del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all'articolo  2  del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione e'
effettuata in modo da accertare il livello  delle  competenze,  delle
abilita' e delle conoscenze maturate da  ciascuna  studentessa  e  da
ciascuno studente in relazione alle unita'  di  apprendimento,  nelle
quali e' strutturato il Progetto formativo  individuale,  di  seguito
denominato P.F.I., di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a)  del
decreto legislativo. Le  unita'  di  apprendimento  costituiscono  il
riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento
dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di
passaggi  ad  altri  percorsi  di   istruzione   e   formazione.   La
certificazione  delle  competenze  e'  effettuata,   secondo   quanto
previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
legislativo. 
  7. Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi
dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di  I.P.  effettuano,
al termine del primo anno, la valutazione  intermedia  concernente  i
risultati delle unita' di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito
della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o
allo studente le carenze riscontrate  ai  fini  della  revisione  del
P.F.I.  e  della  definizione  delle  relative  misure  di  recupero,
sostegno ed eventuale riorientamento  da  attuare  nell'ambito  della
quota non superiore a 264 ore nel biennio. 
  8. I  percorsi  degli  istituti  professionali  si  concludono  con
l'esame  di  Stato,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il diploma finale,  rilasciato  in
esito al superamento dell'esame di Stato, attesta  l'indirizzo  e  la
durata del corso di studi e il  punteggio  complessivo  ottenuto.  Il
diploma contiene anche  l'indicazione  del  codice  ATECO  attribuito
all'indirizzo in base all'Allegato 2, esplicitata sino a  livello  di
sezione e correlate divisioni. 
  9. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa  e  dello
studente, come disciplinato all'articolo 21 del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di declinazione  degli  indirizzi  in
percorsi formativi coerenti con le priorita' indicate  dalle  regioni
nella propria programmazione ai sensi dell'articolo 3,  comma  5  del
decreto  legislativo,  il  curriculum  indica  il  riferimento   alla
nomenclatura e classificazione delle  unita'  professionali  (N.U.P.)
adottate dall'ISTAT, nonche' i crediti  maturati  per  l'acquisizione
del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)  di  cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. 
  10. Il diploma di cui al comma 8  da'  accesso  all'universita'  ed
agli istituti di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
agli istituti  tecnici  superiori  e  ai  percorsi  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando
il valore del diploma medesimo a tutti  gli  altri  effetti  previsti
dall'ordinamento giuridico. 
  11. I percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4,  comma  3
del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.  263,
hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di  quello  previsto
per i corrispondenti ordinamenti, adattato  secondo  quanto  disposto
dal decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  12  marzo
2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  giugno   2015,   n.
130, Supplemento  ordinario. Nel  rispetto  di  detti  criteri,   con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e' definito  l'adattamento  dei  quadri  orari,  di  cui  al
presente regolamento, ai percorsi di istruzione  di  secondo  livello
per adulti realizzati dalle istituzioni scolastiche presso  le  quali
funzionano i percorsi di istruzione professionale, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo all'art. 13  del  citato  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
              «Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
          periodica   e   annuale,   degli   apprendimenti   e    del
          comportamento degli  studenti  e  la  certificazione  delle
          competenze, abilita' e capacita'  da  essi  acquisite  sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita' educative e  didattiche  previsti  dai  piani  di
          studio  personalizzati.  Sulla  base  degli   esiti   della
          valutazione  periodica,  gli  istituti  predispongono   gli
          interventi educativi  e  didattici  ritenuti  necessari  al
          recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 
              2.  Ai  fini  della   validita'   dell'anno,   per   la
          valutazione dello studente, e' richiesta  la  frequenza  di
          almeno  tre  quarti  dell'orario   annuale   personalizzato
          complessivo di cui all'art. 3. 
              3. 
              4. 
              5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati  esterni
          in possesso dei  requisiti  prescritti  dall'art.  2  della
          legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art.  3  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 
              6.  Coloro  che  chiedano  di  rientrare  nei  percorsi
          liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo
          ciclo tanti anni prima quanti ne  occorrono  per  il  corso
          normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi
          successive alla prima previa valutazione delle  conoscenze,
          competenze,  abilita'  e  capacita'   possedute,   comunque
          acquisite, da  parte  di  apposite  commissioni  costituite
          presso  le  istituzioni  del  sistema  dei   licei,   anche
          collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale  valutazione
          le  commissioni  tengono  conto  dei   crediti   acquisiti,
          debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
          ad eventuali prove  per  l'accertamento  delle  conoscenze,
          competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
          prosecuzione  degli  studi.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          stabilite le  modalita'  di  costituzione  e  funzionamento
          delle commissioni. Alle  valutazioni  di  cui  al  presente
          comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini. 
              7. Coloro che cessino di frequentare  l'istituto  prima
          del 15 marzo e che intendano di proseguire  gli  studi  nel
          sistema dei licei, possono chiedere  di  essere  sottoposti
          alle  valutazioni  di  cui  al  comma  6.  Sono  dispensati
          dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame  di
          Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano  compiuto
          il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
          quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro  che,
          nell'anno  in  corso,  abbiano  compiuto  o   compiano   il
          ventitreesimo anno di eta' sono altresi'  dispensati  dalla
          presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137: 
              «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  n.
          249, e successive modificazioni,  in  materia  di  diritti,
          doveri e sistema disciplinare degli studenti  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento di ogni studente durante tutto il periodo  di
          permanenza nella sede scolastica, anche in  relazione  alla
          partecipazione alle attivita' ed agli interventi  educativi
          realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori  della
          propria sede. 
              1-bis. Le somme iscritte  nel  conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto dall'art.  1,  commi  28  e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
              3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo.». 
              La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  giugno  2009,  n.  122,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 62: 
              «Art. 21 (Diploma finale e curriculum della studentessa
          e dello studente). 1. Il diploma finale rilasciato in esito
          al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle
          esigenze connesse con la circolazione dei titoli di  studio
          nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo  e  la
          durata del corso di studi, nonche' il punteggio ottenuto. 
              2.  Al  diploma  e'  allegato   il   curriculum   della
          studentessa e dello studente,  in  cui  sono  riportate  le
          discipline   ricomprese   nel   piano   degli   studi   con
          l'indicazione  del  monte  ore  complessivo   destinato   a
          ciascuna di esse. In una specifica sezione  sono  indicati,
          in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti
          nelle prove scritte a carattere nazionale di  cui  all'art.
          19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto  di
          rilevazione  e  la   certificazione   sulle   abilita'   di
          comprensione e uso  della  lingua  inglese.  Sono  altresi'
          indicate le competenze, le conoscenze e le  abilita'  anche
          professionali   acquisite   e   le   attivita'   culturali,
          artistiche  e  di  pratiche   musicali,   sportive   e   di
          volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche'  le
          attivita' di alternanza scuola-lavoro  ed  altre  eventuali
          certificazioni conseguite,  ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.  107,
          anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del
          lavoro. 
              3. Con proprio  decreto  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca adotta i modelli di cui ai
          commi precedenti.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          25   gennaio   2008,   recante   «Linee   guida   per    la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          aprile 2008, n. 86. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 ottobre  2012,  n.  263,
          recante  «Regolamento  recante  norme   generali   per   la
          ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico   dei
          Centri d'istruzione per gli adulti, ivi  compresi  i  corsi
          serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47: 
              «Art. 4 (Assetto didattico). - (Omissis). 
              3. I percorsi di secondo livello di istruzione  tecnica
          e professionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono
          articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati: 
                a)  il  primo  periodo   didattico   e'   finalizzato
          all'acquisizione  della   certificazione   necessaria   per
          l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
          tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo  scelto
          dallo studente. Tale periodo si riferisce alle  conoscenze,
          abilita' e competenze previste per  il  primo  biennio  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo; 
                b)  il  secondo  periodo  didattico  e'   finalizzato
          all'acquisizione  della   certificazione   necessaria   per
          l'ammissione all'ultimo anno dei  percorsi  degli  istituti
          tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo  scelto
          dallo studente. Tale periodo si riferisce alle  conoscenze,
          abilita' e competenze previste per il secondo  biennio  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo; 
                c)  il  terzo  periodo   didattico   e'   finalizzato
          all'acquisizione  del  diploma  di  istruzione  tecnica   o
          professionale,  in  relazione  all'indirizzo  scelto  dallo
          studente.  Tale  periodo  si  riferisce  alle   conoscenze,
          abilita'  e  competenze  previste  per  l'ultimo  anno  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo. 
              (Omissis).».