Art. 4 Passaggio al nuovo ordinamento 1. I percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, sono ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. 2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nell'Allegato C al decreto legislativo, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. 3. L'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativo alla «Gestione delle acque e risanamento ambientale», e' attivato, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base di un accordo tra la singola regione interessata e l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. 4. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. Le Linee guida contengono indicazioni operative per la declinazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento. Le linee guida relative al biennio dei percorsi di istruzione professionale sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, quelle relative al triennio sono adottate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Le istituzioni scolastiche di I.P., a partire dall'anno scolastico 2018/2019, si dotano di un ufficio tecnico ovvero riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. 6. Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione e' effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unita' di apprendimento, nelle quali e' strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. Le unita' di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. La certificazione delle competenze e' effettuata, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo. 7. Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unita' di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio. 8. I percorsi degli istituti professionali si concludono con l'esame di Stato, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi e il punteggio complessivo ottenuto. Il diploma contiene anche l'indicazione del codice ATECO attribuito all'indirizzo in base all'Allegato 2, esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni. 9. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, come disciplinato all'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di declinazione degli indirizzi in percorsi formativi coerenti con le priorita' indicate dalle regioni nella propria programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo, il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, nonche' i crediti maturati per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. 10. Il diploma di cui al comma 8 da' accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 11. I percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto per i corrispondenti ordinamenti, adattato secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2015, n. 130, Supplemento ordinario. Nel rispetto di detti criteri, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'adattamento dei quadri orari, di cui al presente regolamento, ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo all'art. 13 del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: «Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 2. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'art. 3. 3. 4. 5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini. 7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137: «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti). 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.». La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: «Art. 21 (Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente). 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonche' il punteggio ottenuto. 2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'art. 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi' indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47: «Art. 4 (Assetto didattico). - (Omissis). 3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati: a) il primo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; b) il secondo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; c) il terzo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. (Omissis).».