Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  alle  finalita'  del  presente   regolamento
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto
speciale e delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo  quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti e dai commi 3 e  4  dell'articolo
14 del decreto legislativo. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento  decreto  si  applicano
anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve  le
modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole. 
  3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
ulteriori oneri per la finanza pubblica,  tenuto  conto  anche  delle
risorse previste dal decreto legislativo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 24 maggio 2018 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 2793