Art. 9 Disposizioni finali 1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti e dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo. 2. Le disposizioni del presente regolamento decreto si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche delle risorse previste dal decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 maggio 2018 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro della salute Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2793