Art. 2 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento. I  componenti  sono  nominati  tenendo
conto  anche  della   specificita'   dei   compiti   assegnati   alla
Commissione. I componenti  la  Commissione  dichiarano,  entro  dieci
giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza  se
nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel  codice
di autoregolamentazione  sulla  formazione  delle  liste  elettorali,
proposto dalla Commissione parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni  criminali,  anche  straniere,
istituita dalla legge  19  luglio  2013,  n.  87,  con  la  relazione
approvata nella seduta del  23  settembre  2014,  e  nelle  eventuali
determinazioni  assunte  dalla  Commissione  nel  corso  della  XVIII
legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato  codice
di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla  nomina,  a
carico di uno dei componenti della  Commissione,  questi  ne  informa
immediatamente il presidente della Commissione  e  i  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da  due  segretari,  e'  eletto  dai  componenti  la
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;  se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto  il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso  di  parita'
di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'  anziano
di eta'. 
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede  ai  sensi  del
comma 3. 
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive.