Art. 5 Richiesta di atti e documenti 1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 3. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalita' della presente legge. 4. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».