Art. 5 
 
 
                    Richiesta di atti e documenti 
 
  1. La  Commissione  puo'  ottenere,  anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie  di
atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.  Sulle
richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede  ai  sensi
dell'articolo  117,  comma  2,  del  codice  di   procedura   penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di  atti  e  documenti
anche di propria iniziativa. 
  2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 
  3. La Commissione puo' ottenere, da  parte  degli  organi  e  degli
uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti  da
essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti  in  materia  attinente
alle finalita' della presente legge. 
  4.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.  Il  decreto
ha efficacia per sei  mesi  e  puo'  essere  rinnovato.  Quando  tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza  ritardo
a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere  rinnovato
o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
  5. Quando gli atti  o  i  documenti  siano  stati  assoggettati  al
vincolo di segreto funzionale da parte delle  competenti  Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione di cui alla presente legge. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
              «Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli   atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria,  le  richieste  del  pubblico   ministero   di
          autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
          del giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti
          dal segreto fino a quando l'imputato  non  ne  possa  avere
          conoscenza  e,  comunque,  non  oltre  la  chiusura   delle
          indagini preliminari. 
              2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 114, consentire, con  decreto  motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso   la
          segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.».