Art. 7 Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. La misura ha durata annuale ed e' rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.».
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 12 (Disposizioni in materia di armi). - 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. La misura ha durata annuale ed e' rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1. 3. Al quarto comma dell'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110 , le parole «a carica esplosiva, autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti». 4. 5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' aggiunto il seguente periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'». 6. 7. 8. 9. 10. 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalita' di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica.".