IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia», e,  in  particolare,  gli  articoli  6,
comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e, in  particolare,
gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31,  comma
1, e 46, comma 1; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in  materia  di  occupazione  e  di  condizione  di  lavoro»,  e,  in
particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2012,  n.  79,  recante  «Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per  assicurare  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  di  altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
fondo  nazionale,   per   il   servizio   civile,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e,  in  particolare,
l'articolo 2-quater; 
  Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante:
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Considerato che i richiamati articoli 6, comma  1,  lettera  b),  e
27-bis, comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis,  comma  1,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  337  del  1982,  e
articoli 3, comma 1,  31,  comma  1,  e  46,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 334 del 2000, come  modificati  dal  predetto  decreto
legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di  eta'  che  non
puo' essere superato per la partecipazione ai concorsi  pubblici  per
l'accesso ai  diversi  ruoli  e  carriere  della  Polizia  di  Stato,
rinviando la definizione dello  stesso  al  regolamento  adottato  ai
sensi del richiamato articolo 3, comma 6,  della  legge  n.  127  del
1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento; 
  Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6,  della
legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai  concorsi  indetti  dalle
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla   natura   del    servizio    o    ad    oggettive    necessita'
dell'amministrazione; 
  Ritenuto di dover prevedere,  per  la  partecipazione  ai  concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e  alle  carriere  del  personale  della
Polizia di Stato, limiti di eta'  funzionali  alla  peculiarita'  del
servizio prestato dal suddetto personale; 
  Ritenuto di dover stabilire i  nuovi  limiti  massimi  di  eta'  in
corrispondenza  con  quelli  individuati  come  limite  comunque  non
superabile dalle richiamate norme primarie, ad  eccezione  di  quello
per medico  veterinario,  atteso  che  per  l'accesso  alla  relativa
carriera, a differenza della carriera dei medici, non  e'  richiesto,
oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione; 
  Visto  l'articolo  3,  commi  5  e  13,  del   richiamato   decreto
legislativo n. 95 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6  aprile  1999,  n.
115, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  di
accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere  delle  Organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia di Stato; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Concorso pubblico ad allievo agente 
                     e ad allievo agente tecnico 
 
  1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad  allievo
agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato e' soggetta
al limite massimo di eta' di anni ventisei. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile
          1981, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli  6  e  27-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 (Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta funzioni di  polizia),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.: 
              «Art. 6 (Nomina ad agente).  -  1.  L'assunzione  degli
          agenti di polizia avviene mediante  pubblico  concorso,  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' non superiore a ventisei anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
          al predetto regolamento; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio di polizia,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado
          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
          diploma universitario; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni di cui all'art. 26  della  legge  1°  febbraio
          1989, n. 53. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia  di  Stato  -
          Fiamme Oro" e'  sufficiente  il  possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti
          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della
          legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma  65,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  dell'art.  6,  comma  4,
          della legge 31  marzo  2000,  n.  78.  Le  specializzazioni
          conseguite  nella  forza   armata   di   provenienza   sono
          riconosciute  valide,  purche'  previste   nell'ordinamento
          della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
          i reclutamenti previsti dal presente comma sono  attribuiti
          agli altri  aspiranti  al  reclutamento  di  cui  ai  commi
          precedenti. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 
              5. Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero  per  effetto  di   ferite   o   lesioni   riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              7.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  delle   altre
          procedure   di   reclutamento,   la   composizione    della
          commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
          graduatoria finale.». 
              «Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
          L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui  all'art.
          27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' non superiore a ventotto anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
          al predetto regolamento; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio di polizia,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) diploma di  istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni di cui all'art. 26  della  legge  1°  febbraio
          1989, n. 53. 
              2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
          riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
          ai ruoli della Polizia di Stato  con  almeno  tre  anni  di
          anzianita' di effettivo servizio alla data  del  bando  che
          indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
          eccezione del limite di eta'.  Se  i  posti  riservati  non
          vengono coperti la  differenza  va  ad  aumentare  i  posti
          spettanti all'altra categoria. 
              3. A parita' di merito l'appartenenza alla  Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri  titoli   preferenziali   previsti   dall'ordinamento
          vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi  vice
          ispettori.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5  e  25-bis,  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,
          n.337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
          espleta   attivita'   tecnico-scientifica    o    tecnica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158  del  10  giugno
          1982, S.O. 
              «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla
          qualifica iniziale del  ruolo  degli  agenti  e  assistenti
          tecnici avviene mediante pubblico  concorso  per  esami  al
          quale sono ammessi a partecipare i cittadini  italiani  che
          abbiano i  requisiti  generali  per  la  partecipazione  ai
          pubblici  concorsi  indetti  per  l'accesso  alle  carriere
          civili  delle  amministrazioni  dello   Stato,   eta'   non
          superiore  a  ventisei  anni  stabilita   dal   regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 3,  comma  6,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al
          predetto regolamento, e siano in  possesso  del  titolo  di
          studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero  di
          titolo  di  abilitazione  professionale   conseguito   dopo
          l'acquisizione del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          primo grado. 
              2.  L'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  dei  candidati  e'   accertata   secondo   quanto
          stabilito con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          agenti tecnici e sono destinati a frequentare un  corso  di
          formazione a  carattere  teorico-pratico  della  durata  di
          quattro mesi. 
              4.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti
          tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed  ammessi
          a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero  per  effetto  di   ferite   o   lesioni   riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo  quello
          relativo ai limiti di eta'. 
              5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed  i  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato  gli
          esami di fine corso  e  abbiano  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita'  ai  servizi  di  polizia  sono  nominati  agenti
          tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato
          il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici. 
              7. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  primo  e
          secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121. 
              8.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  delle   altre
          procedure   di   reclutamento,   la   composizione    della
          commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
          graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi',
          stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di
          formazione.». 
              «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la  nomina  a  vice
          ispettore tecnico).  -  1.  Al  concorso  pubblico  di  cui
          all'art. 25, comma 1, lettera  a),  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei requisiti  generali  per
          la partecipazione ai pubblici concorsi, con  il  limite  di
          eta'  non  superiore  a   ventotto   anni   stabilito   dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997,  n.  127,  fatte  salve  restando  le
          deroghe di cui al  predetto  regolamento,  e  di  specifico
          titolo di  studio  d'istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario,  nonche',  ove  sia  previsto  dalla
          legge, del  diploma  o  attestato  di  abilitazione  ovvero
          laurea    triennale,    tutti    attinenti    all'esercizio
          dell'attivita' inerente al  profilo  professionale  per  il
          quale  si  concorre.   L'idoneita'   fisica,   psichica   e
          attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo
          quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno,
          da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              2.  Gli  appartenenti  al  ruolo   dei   sovrintendenti
          tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
          sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio  e
          dell'eventuale  diploma   o   attestato   di   abilitazione
          professionale di cui al comma 1. 
              3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia  di
          Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando  gli
          altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 
              4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
          colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai  tipi  di
          specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
          ad accertare il possesso delle capacita' professionali  per
          assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 
              5.  Gli  specifici  titoli  di  studio  di   istruzione
          secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o  attestati
          di abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  inerenti  al
          profilo professionale che devono possedere i candidati,  le
          materie oggetto delle prove di esame e il numero dei  posti
          da mettere a concorso  per  ciascun  profilo  professionale
          sono stabiliti dal bando di concorso. 
              6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
          graduatorie quanti sono i  profili  professionali  previsti
          dal bando di concorso. 
              7. I candidati collocatisi utilmente nella  graduatoria
          di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
          vengono  inseriti  in  un'unica  graduatoria   finale   del
          concorso secondo il punteggio riportato. 
              8. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice
          ispettori tecnici  con  il  trattamento  economico  di  cui
          all'art. 59 della legge 1° aprile  1981,  n.  121,  e  sono
          destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
          a  due  anni,  preordinato  anche  all'acquisizione   della
          specifica laurea triennale  individuata,  per  il  medesimo
          corso, con decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, ai fini della  formazione
          tecnico-professionale per l'assolvimento  delle  specifiche
          funzioni inerenti ai profili professionali per i  quali  e'
          stato   indetto   il   concorso.   I   frequentatori   gia'
          appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
          conservano la qualifica rivestita all'atto  dell'ammissione
          al corso. Gli allievi  vice  ispettori  tecnici  durante  i
          primi due anni di corso non  possono  essere  impiegati  in
          servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza,  di
          parata e d'onore. 
              8-bis. I vincitori  del  concorso  per  l'accesso  alla
          qualifica di  vice  ispettore  tecnico,  per  il  quale  e'
          richiesto, quale requisito di partecipazione,  il  possesso
          della laurea triennale, frequentano un corso di  formazione
          non superiore a  sei  mesi  quali  allievi  vice  ispettori
          tecnici. Al termine del corso di  formazione,  ottenuto  il
          giudizio di idoneita' al servizio  di  polizia  quali  vice
          ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le  prove
          pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica  di
          vice ispettore tecnico. 
              9. Con decreto  del  capo  della  polizia  -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del   concorso,   comprese   le
          eventuali forme  di  preselezione,  la  composizione  della
          commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento  dei
          corsi, in  relazione  alle  mansioni  tecniche  previste  e
          quelle degli esami di fine corso. 
              10. Gli allievi vice ispettori tecnici che  al  termine
          del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di
          idoneita' al  servizio  di  polizia  quali  vice  ispettori
          tecnici e abbiano superato gli esami previsti  e  le  prove
          pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori
          tecnici in prova  e  sono  avviati  alla  frequenza  di  un
          periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore
          ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova,  al  termine
          del periodo di prova, sono  confermati  nel  ruolo  con  la
          qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della
          graduatoria finale.». 
              - Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge  15  maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997, S.O.: 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). - (Omissis). 
              6. La partecipazione ai concorsi indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3,  31  e  46  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  (Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge  31  marzo
          2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del
          20 novembre 2000, S.O.: 
              «Art.  3  (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari  di
          Polizia mediante concorso pubblico). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di commissario, ai sensi dell'art.  2-bis,  comma
          1, lettera a),  avviene  mediante  concorso  pubblico,  per
          titoli ed esami, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani che godono dei diritti  politici  e  che  sono  in
          possesso della laurea magistrale o specialistica  ai  sensi
          di quanto previsto dal comma 2. Il limite di  eta'  per  la
          partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e'
          stabilito dal regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le
          deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita'  morali
          e di condotta sono quelle previste  dalle  disposizioni  di
          cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          indicati la classe di  appartenenza  dei  corsi  di  laurea
          magistrale o specialistica ad indirizzo  giuridico  il  cui
          superamento costituisce condizione per la partecipazione al
          concorso. Con il medesimo decreto sono indicate  le  classi
          di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la
          partecipazione al concorso interno di cui  all'art.  5-bis,
          comma 2, e per la promozione alla  qualifica  di  ispettore
          superiore  e  di  ispettore  superiore  tecnico   di   cui,
          rispettivamente, all'art. 31-bis, comma 1, del decreto  del
          Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,  e
          all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 
              3. Con decreto  del  capo  della  polizia  -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  effettuazione  delle  prove  di   efficienza
          fisica,  i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica   e
          attitudinale e le relative modalita' di  accertamento.  Con
          il medesimo decreto sono, altresi', previste  le  eventuali
          forme di preselezione per la partecipazione al concorso  di
          cui al comma 1, le prove di esame,  scritte  ed  orali,  le
          prime in numero  non  inferiore  a  due,  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni
          esaminatrici  e  di  formazione   delle   graduatorie,   le
          categorie  dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 
              4.  Il  venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di  commissario,  determinati  con
          modalita' stabilite nel decreto  di  cui  al  comma  3,  e'
          riservato al personale della Polizia di Stato  in  possesso
          del prescritto diploma di laurea ad indirizzo  giuridico  e
          con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei
          posti, a quello del ruolo degli  ispettori,  e,per  l'altra
          meta', al restante personale con un'anzianita' di  servizio
          effettivo non inferiore a  cinque  anni,  in  possesso,  in
          entrambi i casi, dei requisiti attitudinali  richiesti.  Il
          predetto personale non deve aver riportato,  nei  tre  anni
          precedenti, la sanzione disciplinare della pena  pecuniaria
          o altra sanzione piu' grave e deve  aver  riportato,  nello
          stesso periodo, un giudizio  complessivo  non  inferiore  a
          "ottimo". 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». 
              «Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari  tecnici
          di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica  iniziale  della
          carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante
          concorso pubblico, per titoli ed esami,  al  quale  possono
          partecipare i cittadini italiani  che  godono  dei  diritti
          politici e che sono in possesso dei requisiti previsti  dai
          provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta'  per
          la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
          e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3,
          comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando
          le deroghe di cui  al  predetto  regolamento.  Le  qualita'
          morali e di condotta sono previste  dalle  disposizioni  di
          cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
              2. Con il provvedimento di cui  all'art.  3,  comma  2,
          sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per  la
          partecipazione al concorso, individuate  secondo  le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 
              3. Con  decreto  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  sono
          stabilite le modalita'  di  effettuazione  delle  prove  di
          efficienza  fisica,  i  requisiti  di   idoneita'   fisica,
          psichica  e  attitudinale  e  le  relative   modalita'   di
          accertamento.  Con  il  medesimo  decreto  sono,  altresi',
          previste  le  eventuali  forme  di  preselezione   per   la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1, le  prove  di
          esame sulle materie  attinenti  ai  profili  professionali,
          scritte ed orali, le prime in numero non inferiore  a  due,
          le modalita' di svolgimento dei concorsi,  di  composizione
          delle  commissioni  esaminatrici  e  di  formazione   delle
          graduatorie,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere   a
          valutazione ed il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse. 
              4.  Il  venti  per   cento   dei   posti   disponibili,
          determinati con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui
          al comma 3, per l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della
          carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al  personale
          della Polizia di Stato in possesso del  prescritto  diploma
          di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta  anni,  di
          cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici
          e l'altra meta' al restante  personale  di  tutti  i  ruoli
          della  Polizia  di  Stato  con  un'anzianita'  di  servizio
          effettivo non inferiore a  cinque  anni,  in  possesso,  in
          entrambi i casi, dei requisiti attitudinali  richiesti,  il
          quale non abbia riportato,  nei  tre  anni  precedenti,  la
          sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria   o   altra
          sanzione  piu'  grave  ed  abbia  riportato,  nello  stesso
          periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». 
              «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici
          veterinari di Polizia). -  1.  L'  accesso  alla  qualifica
          iniziale delle carriere dei medici e dei medici  veterinari
          di Polizia avviene mediante concorso pubblico,  per  titoli
          ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
          che godono  dei  diritti  politici,  in  possesso,  per  la
          carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e
          del   diploma   di   specializzazione   nelle    discipline
          individuate  nei  bandi  di  concorso  e  dell'abilitazione
          all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo,
          e, per la carriera dei medici veterinari, della  laurea  in
          medicina  veterinaria  e  dell'abilitazione   all'esercizio
          professionale ed iscrizione al relativo albo  nonche',  per
          entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di
          cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione  al
          concorso, non superiore a trentacinque anni,  e'  stabilito
          dal regolamento adottato ai sensi  dell'art.  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  ferme  restando  le
          deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita'  morali
          e di condotta  sono  previste  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              2. Con il decreto di cui  all'art.  3,  comma  3,  sono
          stabiliti i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
          attitudinale    per    l'espletamento    delle     mansioni
          professionali per i medici  e  i  medici  veterinari  della
          Polizia di Stato e le relative modalita'  di  accertamento.
          Con  il  medesimo  decreto  sono,  altresi',  previste   le
          eventuali forme di preselezione per  la  partecipazione  al
          concorso, le prove di esame scritte ed orali, le  prime  in
          numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del
          concorso, di composizione della commissione esaminatrice  e
          di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da
          ammettere a valutazione ed il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna di esse. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 9  luglio
          2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per  la
          parita' di trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
          condizioni di lavoro), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 187 del 13 agosto 2003: 
              «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio  di
          parita' di trattamento senza distinzione di  religione,  di
          convinzioni  personali,  di  handicap,   di   eta'   e   di
          orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel
          settore pubblico che privato ed e' suscettibile  di  tutela
          giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4,  con
          specifico riferimento alle seguenti aree: 
                a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia  autonomo
          che dipendente,  compresi  i  criteri  di  selezione  e  le
          condizioni di assunzione; 
                b) occupazione e condizioni di lavoro,  compresi  gli
          avanzamenti di carriera, la retribuzione  e  le  condizioni
          del licenziamento; 
                c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
          formazione      professionale,      perfezionamento       e
          riqualificazione   professionale,   inclusi   i    tirocini
          professionali; 
                d)   affiliazione   e   attivita'   nell'ambito    di
          organizzazioni di lavoratori, di  datori  di  lavoro  o  di
          altre organizzazioni professionali  e  prestazioni  erogate
          dalle medesime organizzazioni. 
              2. La disciplina di cui al presente  decreto  fa  salve
          tutte le disposizioni vigenti in materia di: 
                a)  condizioni  di  ingresso,  soggiorno  ed  accesso
          all'occupazione,  all'assistenza  e  alla  previdenza   dei
          cittadini dei Paesi terzi e degli  apolidi  nel  territorio
          dello Stato; 
                b) sicurezza e protezione sociale; 
                c) sicurezza pubblica, tutela  dell'ordine  pubblico,
          prevenzione dei reati e tutela della salute; 
                d) stato civile e prestazioni che ne derivano; 
                e) forze armate, limitatamente ai fattori di  eta'  e
          di handicap. 
              3. Nel rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'  e
          ragionevolezza  e  purche'  la  finalita'  sia   legittima,
          nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro   o   dell'esercizio
          dell'attivita'  di  impresa,  non  costituiscono  atti   di
          discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle  differenze  di
          trattamento  dovute   a   caratteristiche   connesse   alla
          religione,  alle   convinzioni   personali,   all'handicap,
          all'eta'  o  all'orientamento  sessuale  di  una   persona,
          qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o  per  il
          contesto  in  cui  essa  viene  espletata,  si  tratti   di
          caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
          determinante  ai  fini  dello  svolgimento   dell'attivita'
          medesima. 
              3-bis. Al fine di garantire il rispetto  del  principio
          della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
          i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  sono  tenuti  ad
          adottare accomodamenti  ragionevoli,  come  definiti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', ratificata ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, nei  luoghi  di  lavoro,  per  garantire  alle
          persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli  altri
          lavoratori. I datori di lavoro pubblici  devono  provvedere
          all'attuazione del presente comma senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              4. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono
          accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di  quanto
          stabilito dai commi 2 e 3. 
              4-bis. Sono fatte salve le disposizioni  che  prevedono
          trattamenti  differenziati   in   ragione   dell'eta'   dei
          lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: 
                a) la definizione di condizioni speciali  di  accesso
          all'occupazione  e  alla   formazione   professionale,   di
          occupazione  e  di  lavoro,  comprese  le   condizioni   di
          licenziamento  e  di  retribuzione,  per   i   giovani,   i
          lavoratori anziani e i lavoratori  con  persone  a  carico,
          allo scopo di favorire  l'inserimento  professionale  o  di
          assicurare la protezione degli stessi; 
                b) la fissazione di condizioni  minime  di  eta',  di
          esperienza professionale o  di  anzianita'  di  lavoro  per
          l'accesso all'occupazione  o  a  taluni  vantaggi  connessi
          all'occupazione; 
                c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione,
          basata sulle condizioni  di  formazione  richieste  per  il
          lavoro in questione o sulla necessita'  di  un  ragionevole
          periodo di lavoro prima del pensionamento. 
              4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte
          salve  purche'  siano  oggettivamente   e   ragionevolmente
          giustificate da  finalita'  legittime,  quali  giustificati
          obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
          e della formazione professionale, qualora i  mezzi  per  il
          conseguimento  di  tali  finalita'  siano   appropriati   e
          necessari. 
              5. Non costituiscono atti di discriminazione  ai  sensi
          dell'art. 2  le  differenze  di  trattamento  basate  sulla
          professione di una determinata religione o  di  determinate
          convinzioni personali che siano  praticate  nell'ambito  di
          enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o  private,
          qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
          natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
          organizzazioni  o  per  il  contesto  in  cui   esse   sono
          espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo  e
          giustificato  ai  fini  dello  svolgimento  delle  medesime
          attivita'. 
              6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione
          ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento  che,
          pur  risultando   indirettamente   discriminatorie,   siano
          giustificate   oggettivamente   da   finalita'    legittime
          perseguite attraverso mezzi  appropriati  e  necessari.  In
          particolare, resta ferma la legittimita'  di  atti  diretti
          all'esclusione dallo svolgimento  di  attivita'  lavorativa
          che  riguardi  la  cura,   l'assistenza,   l'istruzione   e
          l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di  coloro
          che siano stati condannati in via definitiva per reati  che
          concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia
          minorile.». 
              - Si riporta  l'art.  2-quater  del  decreto  legge  20
          giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti  per  garantire
          la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita'
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altre
          strutture  dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in
          materia di fondo nazionale per il servizio civile): 
              «Art. 2-quater (Disposizioni urgenti per  l'accesso  ai
          ruoli della Polizia di Stato).  -  1.  Fino  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  regolamento  adottato  ai   sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
          in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del
          presente  articolo  al   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334: 
                a) per la partecipazione  al  concorso  pubblico  per
          l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori
          e collaboratori, con esclusione della nomina  ad  operatore
          tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto
          n. 337 del 1982,  nonche'  per  l'accesso  alle  qualifiche
          iniziali  dei  ruoli  dei  periti  tecnici,  dei  direttori
          tecnici e dei direttivi medici della Polizia di  Stato,  si
          applicano  gli  stessi  limiti  di  eta'  previsti  per  la
          partecipazione al  concorso  pubblico  per  l'accesso  alle
          qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del  personale
          che espleta attivita' di polizia; 
                b) per la partecipazione  al  concorso  pubblico  per
          l'accesso alla qualifica iniziale del  ruolo  dei  revisori
          tecnici si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per
          la partecipazione al concorso pubblico per  l'accesso  alla
          qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di
          cui all'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335. 
              2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 5: 
                  1) al comma 1,  dopo  le  parole:  "che  abbiano  i
          requisiti  generali  per  la  partecipazione  ai   pubblici
          concorsi indetti per l'accesso alle carriere  civili  delle
          amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti:  ",
          salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato  ai
          sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,"; 
                  2) al comma 4, dopo le parole:  "purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte
          le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di eta'"; 
                b) all'art. 20-quater, comma  1,  lettera  b),  primo
          periodo, dopo le parole: "possono partecipare  i  cittadini
          italiani  in  possesso  dei  requisiti  generali   per   la
          partecipazione  ai  pubblici  concorsi"  sono  inserite  le
          seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 3,  comma  6,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127,"; 
                c) all'art. 25-bis, comma 1, primo periodo,  dopo  le
          parole:  "possono  partecipare  i  cittadini  italiani   in
          possesso dei requisiti generali per  la  partecipazione  ai
          pubblici concorsi" sono  inserite  le  seguenti:  ",  salvo
          limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,". 
              3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico
          per  esami"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "concorso
          pubblico per titoli ed esami"; 
                b) all'art. 31, comma 1, dopo il  primo  periodo,  e'
          inserito  il  seguente:  "I   limiti   di   eta'   per   la
          partecipazione  al  concorso  sono  quelli  stabiliti   dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127"; 
                c) all'art. 46, comma 1, dopo il  primo  periodo,  e'
          inserito  il  seguente:  "I   limiti   di   eta'   per   la
          partecipazione  al  concorso  sono  quelli  stabiliti   dal
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma  6,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127"». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi  5  e  13  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni  in
          materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
          sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, S.O.: 
              «Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di  Stato).
          - (Omissis). 
              5. Fino alla data di entrata in vigore  dei  decreti  e
          dei regolamenti di cui agli articoli 6,  comma  1,  lettera
          b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27,  comma  7,  27-bis,
          comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1
          e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma  5,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e  4,  comma  6,
          31, comma 1, e 46,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
          ottobre  2000,  n.  334,  continuano   ad   applicarsi   le
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              (Omissis). 
              13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici  e
          interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti
          di ammissibilita'  previsti  dai  relativi  bandi  sino  al
          termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello
          relativo ai limiti di eta'.». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 6  aprile  1999,
          n. 115 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di
          accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta  funzioni  di  polizia),  abrogato   dal   presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del
          28 aprile 1999. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».