Art. 4 
 
           Modifiche alla parte V del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 172 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «sul  mercato  regolamentato»  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. La disposizione prevista dal comma 1  si  applica  agli
amministratori  di  societa'  con  azioni  negoziate  su  un  sistema
multilaterale di negoziazione italiano.». 
  2.  La  rubrica  del  Titolo  I-bis  della  Parte  V,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  sostituita  dalle  seguente:
«Abusi di mercato». 
  3. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), numero 1),  le  parole  da:  «,  nonche'»  a:
«europea» sono soppresse; 
    b) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      «2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo  1,  comma  2,
ammessi alla negoziazione o per  i  quali  e'  stata  presentata  una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale
di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»; 
    c) alla lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis)  gli  strumenti  finanziari  negoziati  su  un  sistema
organizzato di negoziazione italiano o  di  altro  Paese  dell'Unione
europea; 
      2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai  precedenti
numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno
strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un  effetto  su  tale
prezzo o valore, compresi, non in via  esclusiva,  i  credit  default
swap e i contratti differenziali;»; 
    d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) "contratto a pronti su merci": un  contratto  a  pronti  su
merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo  1,  punto  15),  del
regolamento (UE) n. 596/2014;»; 
    e) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
      «b-bis)  "programma  di  riacquisto  di  azioni  proprie":   la
negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132; 
      b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione  contemplata
dall'articolo 7,  paragrafi  da  1  a  4,  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014; 
      b-quater) "indice  di  riferimento  (benchmark)":  l'indice  di
riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1,
punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;»; 
    f) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) "prassi di mercato ammessa": prassi  ammessa  dalla  Consob
conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»; 
    g) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
      «c-bis) "stabilizzazione": la  stabilizzazione  quale  definita
nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d),  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014; 
      c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.». 
  4. L'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' abrogato. 
  5. All'articolo 182 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o  a
strumenti  finanziari  negoziati  su  un   sistema   organizzato   di
negoziazione italiano»; 
    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Le disposizioni degli  articoli  184,  185,  187-bis  e
187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni,  comprese
le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta  autorizzata
come un mercato regolamentato  di  quote  di  emissioni  o  di  altri
prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando  i  prodotti  oggetto
d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del  regolamento  (UE)
n. 1031/2010.»; 
  6. L'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di  cui  al  presente
titolo non si applicano: 
      a) alle  operazioni,  agli  ordini  o  alle  condotte  previsti
dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014,  dai  soggetti  ivi
indicati, nell'ambito della politica monetaria,  della  politica  dei
cambi o nella gestione del debito pubblico, nonche' nell'ambito delle
attivita' della politica climatica dell'Unione  o  nell'ambito  della
politica  agricola  comune  o  della  politica  comune  della   pesca
dell'Unione; 
      b) alle negoziazioni di  azioni  proprie  effettuate  ai  sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.». 
  7. All'articolo 184 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «o  di  un  sondaggio  di  mercato   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;»; 
    b) al comma 3-bis, le parole: «numero 2)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente  agli  strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore  di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero  ha  un
effetto su tale  prezzo  o  valore,  o  relative  alle  aste  su  una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»; 
    c) il comma 4 e' abrogato. 
  8. All'articolo 185 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite
di  ordini  di  compravendita  o  operazioni  effettuate  per  motivi
legittimi e in conformita' a prassi  di  mercato  ammesse,  ai  sensi
dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»; 
    b) al comma 2-bis, le parole: «numero 2)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente  agli  strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore  di
uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero  ha  un
effetto su tale  prezzo  o  valore,  o  relative  alle  aste  su  una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote
di emissioni»; 
    c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
      «2-ter. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
anche: 
        a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non
sono  prodotti  energetici  all'ingrosso,  idonei  a  provocare   una
sensibile  alterazione  del  prezzo  o  del  valore  degli  strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); 
        b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi  i
contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento  del
rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione  del
prezzo o del valore di un contratto a pronti  su  merci,  qualora  il
prezzo o il  valore  dipendano  dal  prezzo  o  dal  valore  di  tali
strumenti finanziari; 
        c)  ai  fatti   concernenti   gli   indici   di   riferimento
(benchmark).». 
  9. All'articolo 187-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(Abuso   e
comunicazione illecita di informazioni privilegiate)»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro  chiunque  viola  il  divieto  di  abuso  di
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni
privilegiate  di  cui  all'articolo  14  del  regolamento   (UE)   n.
596/2014.»; 
    c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo  di
dieci volte il profitto conseguito  ovvero  le  perdite  evitate  per
effetto dell'illecito  quando,  tenuto  conto  dei  criteri  elencati
all'articolo 194-bis e della entita'  del  prodotto  o  del  profitto
dell'illecito,  esse  appaiono  inadeguate  anche  se  applicate  nel
massimo.». 
  10. All'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto  di  manipolazione
del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 
      2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Non puo' essere assoggettato a sanzione  amministrativa  ai
sensi del presente articolo chi dimostri di avere  agito  per  motivi
legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato
interessato.»; 
    d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati. 
  11. Dopo l'articolo 187-ter del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art.  187-ter.1  (Sanzioni  relative   alle   violazioni   delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o
di una societa',  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  previsti
dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1,  2,
4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014,  dagli  atti  delegati  e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione  e  di  attuazione,
nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si  applica
una sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  fino  a
duemilionicinquecentomila  euro,  ovvero  al  due   per   cento   del
fatturato,     quando     tale     importo     e'     superiore     a
duemilionicinquecentomila euro e il  fatturato  e'  determinabile  ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
    2. Se le violazioni indicate dal comma 1  sono  commesse  da  una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino  a  un  milione  di
euro. 
    3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la  sanzione  indicata  dal
comma 2 si applica nei confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale della societa' o dell'ente responsabile  della  violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
    4. Nei confronti di un  ente  o  di  una  societa',  in  caso  di
violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a
6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e  11,  dall'articolo
20, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014,  dagli  atti
delegati e dalle relative norme tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione, si applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquemila euro fino a un milione di euro. 
    5. Se le violazioni indicate dal comma 4  sono  commesse  da  una
persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino  a  cinquecentomila
euro. 
    6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la  sanzione  indicata  dal
comma 5 si applica nei confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale della societa' o dell'ente responsabile  della  violazione,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
    7. Se il vantaggio ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza della violazione stessa e' superiore  ai  limiti  massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al  triplo  dell'ammontare  del  vantaggio  ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile. 
    8. La  Consob,  anche  unitamente  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o  piu'
delle misure amministrative previste dall'articolo 30,  paragrafo  2,
lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. 
    9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa  offensivita'  o
pericolosita',  in  luogo  delle  sanzioni  pecuniarie  previste  dal
presente articolo, la  Consob,  ferma  la  facolta'  di  disporre  la
confisca  di  cui  all'art.  187-sexies,  puo'  applicare  una  delle
seguenti misure amministrative: 
      a)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle; 
      b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto  la  violazione
commessa e il soggetto responsabile, quando  l'infrazione  contestata
e' cessata. 
    10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui
all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro
il termine stabilito,  importa  l'aumento  fino  ad  un  terzo  della
sanzione amministrativa  pecuniaria  irrogata  ovvero  l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per  la  violazione
originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 
    11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689.». 
  12. All'articolo 187-quater del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa: 
        a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai
sensi del presente decreto,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  o
presso fondi pensione; 
        b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e  controllo  di  societa'  quotate  e  di
societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate; 
        c) la sospensione dal Registro, ai  sensi  dell'articolo  26,
commi 1, lettera d), e 1-bis,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione  legale
o del responsabile dell'incarico; 
        d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma  4,
per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; 
        e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per  i
partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la  Consob,  con  il
provvedimento   di   applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie  previste  dall'articolo  187-ter.1,  puo'  applicare   le
sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e
b).»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi  1  e
1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre
anni.»; 
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso,  due  o
piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti  nel  Capo
II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle  disposizioni
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter,  si  applica  la  sanzione
amministrativa   accessoria   dell'interdizione   permanente    dallo
svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e  controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e  b),  nel
caso  in  cui  al  medesimo  soggetto  sia   stata   gia'   applicata
l'interdizione per un periodo  complessivo  non  inferiore  a  cinque
anni.»; 
    e) al comma  3  le  parole:  «alle  societa'  di  gestione»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai gestori»; 
    f) al comma 3, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche'  applicare  nei  confronti   dell'autore   della   violazione
l'interdizione temporanea dalla  conclusione  di  operazioni,  ovvero
alla immissione di ordini di compravendita in  contropartita  diretta
di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni». 
  13. All'articolo 187-quinquies del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «L'ente e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
ventimila euro fino a  quindici  milioni  di  euro,  ovvero  fino  al
quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore  a
quindici milioni di euro e il fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel  suo
interesse o a  suo  vantaggio  una  violazione  del  divieto  di  cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del  regolamento
(UE) n. 596/2014:». 
  14. All'articolo 187-sexies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  L'applicazione  delle  sanzioni  amministrative   pecuniarie
previste dal presente capo importa la confisca  del  prodotto  o  del
profitto dell'illecito.». 
  15. All'articolo 187-octies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La Consob e'  l'autorita'  nazionale  competente  ai  sensi
dell'articolo 22 del regolamento  (UE)  n.  596/2014,  relativo  agli
abusi di mercato.»; 
    b) al comma 2, le parole:  «di  cui  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel»; 
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  richiedere   le   registrazioni   esistenti   relative   a
conversazioni  telefoniche,  a  comunicazioni  elettroniche  e   allo
scambio  di   dati,   stabilendo   il   termine   per   la   relativa
trasmissione;»; 
    d) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,  richiedere
dati  sulle  operazioni  e  accedere  direttamente  ai  sistemi   dei
partecipanti al mercato;»; 
    e) al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  anche  mediante  autorizzazione  di  revisori  legali  o
societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni  per
suo  conto  quando  sussistono  particolari  necessita'  e  non   sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto  autorizzato  a
procedere alle predette verifiche ed ispezioni  agisce  in  veste  di
pubblico ufficiale»; 
    f) al comma 4, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) accedere direttamente,  mediante  apposita  connessione
telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui  all'articolo  55,
comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;»; 
    g) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, o acquisire direttamente tali  dati  mediante  connessione
telematica»; 
    h) al comma 5, le parole: «, dai soggetti indicati  nell'articolo
114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti  vigilati  ai  sensi  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  dagli  altri
soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)  n.  596/2014  e  del
presente decreto»; 
    i) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6.  Qualora  sussistano  elementi   che   facciano   presumere
l'esistenza  di  violazioni  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014  e  del  presente  titolo,  la  Consob  puo'  anche  in  via
cautelare: 
        a)  ordinare  la  cessazione  temporanea  o   permanente   di
qualunque pratica o condotta; 
        b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare
tutte  le  misure  necessarie  a  garantire  che  il   pubblico   sia
correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di
informazioni false  o  fuorvianti  precedentemente  divulgate,  anche
imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione  di
rettifica.»; 
    l) al comma 11,  lettera  c),  le  parole:  «14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti:  «187-septies,
comma 1». 
  16. L'articolo 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' abrogato. 
  17. L'articolo 187-terdecies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 187-terdecies (Applicazione ed  esecuzione  delle  sanzioni
penali ed amministrative). - 1. Quando per lo stesso fatto  e'  stata
applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  ai   sensi   dell'articolo
187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione  amministrativa
dipendente da reato: 
      a) l'autorita'  giudiziaria  o  la  CONSOB  tengono  conto,  al
momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza,  delle
misure punitive gia' irrogate; 
      b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione  pecuniaria
dipendente da reato ovvero della sanzione  pecuniaria  amministrativa
e' limitata alla parte eccedente  quella  riscossa,  rispettivamente,
dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.». 
  18.  All'articolo  190.3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la lettera e) e' soppressa. 
  19. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter  e
154-quater, o soggetti agli obblighi  di  cui  all'articolo  115-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «114, commi 5, 7 e 9,  114-bis,  115,
116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater,»; 
    b) al comma 1.1, le  parole:  «salvo  che  ricorra  la  causa  di
esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  172  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 172 (Irregolare acquisto di azioni). -  1.  Gli
          amministratori di societa' con azioni quotate o di societa'
          da queste controllate che acquistano azioni proprie o della
          societa'  controllante  in  violazione  delle  disposizioni
          dell'articolo 132 sono puniti con la reclusione  da  uno  a
          sei anni e con la multa da euro 412 a euro 2.064. 
                2. La  disposizione  prevista  dal  comma  1  non  si
          applica se l'acquisto e' operato secondo modalita'  diverse
          da  quelle  stabilite  dalla  Consob  con  regolamento,  ma
          comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra
          gli azionisti. 
              2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si  applica
          agli amministratori di societa' con azioni negoziate su  un
          sistema multilaterale di negoziazione italiano.». 
              - Il  testo  dell'articolo  180  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 180 (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          titolo si intendono per: 
                  a) "strumenti finanziari": 
                  1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo  1,
          comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali  e'  stata
          presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
          un  mercato  regolamentato  italiano  o  di   altro   Paese
          dell'Unione europea; 
                  2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo  1,
          comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali  e'  stata
          presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
          un sistema multilaterale  di  negoziazione  italiano  o  di
          altro Paese dell'Unione europea; 
                  2-bis) gli strumenti  finanziari  negoziati  su  un
          sistema organizzato di negoziazione  italiano  o  di  altro
          Paese dell'Unione europea; 
                  2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai
          precedenti numeri, il  cui  prezzo  o  valore  dipende  dal
          prezzo o  dal  valore  di  uno  strumento  finanziario  ivi
          menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo  o  valore,
          compresi, non in via esclusiva, i credit default swap  e  i
          contratti differenziali; 
              b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti
          su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto
          15), del regolamento (UE) n. 596/2014; 
                  b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie":
          la negoziazione di azioni proprie  ai  sensi  dell'articolo
          132; 
                  b-ter) "informazione privilegiata":  l'informazione
          contemplata dall'articolo  7,  paragrafi  da  1  a  4,  del
          regolamento (UE) n. 596/2014; 
                  b-quater)  "indice  di  riferimento   (benchmark)":
          l'indice  di  riferimento   (benchmark),   quale   definito
          nell'articolo 3, paragrafo 1, punto  29),  del  regolamento
          (UE) n. 596/2014; 
                  c) "prassi  di  mercato  ammessa":  prassi  ammessa
          dalla Consob conformemente all'articolo 13 del  regolamento
          (UE) n. 596/2014; 
                  c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione  quale
          definita nell'articolo 3,  paragrafo  2,  lettera  d),  del
          regolamento (UE) n. 596/2014; 
                  c-ter)  "emittente":  l'emittente  quale   definito
          nell'articolo 3, paragrafo 1, punto  21),  del  regolamento
          (UE) n. 596/2014. 
                  d) "ente": uno dei soggetti indicati  nell'articolo
          1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  182  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1.  I  reati  e
          gli illeciti  previsti  dal  presente  titolo  sono  puniti
          secondo la legge italiana  anche  se  commessi  all'estero,
          qualora attengano a strumenti finanziari ammessi  o  per  i
          quali e' stata presentata una richiesta di ammissione  alla
          negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  in  un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione  italiano,   o   a
          strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di
          negoziazione italiano. 
                2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni
          degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano  ai
          fatti  concernenti  strumenti   finanziari   ammessi   alla
          negoziazione  o  per  i  quali  e'  stata  presentata   una
          richiesta di ammissione alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato  italiano  o  di  altri   Paesi   dell'Unione
          europea. 
              2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis
          e  187-ter  si  applicano  anche  alle  condotte   o   alle
          operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su  una
          piattaforma   d'asta   autorizzata    come    un    mercato
          regolamentato di quote di emissioni  o  di  altri  prodotti
          oggetto d'asta correlati, anche quando i  prodotti  oggetto
          d'asta  non  sono  strumenti  finanziari,  ai   sensi   del
          regolamento (UE) n. 1031/2010.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  184  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate). -  In
          vigore dal 18 agosto 2009 - 1. E' punito con la  reclusione
          da due a dodici anni e con la multa  da  euro  ventimila  a
          euro  tre  milioni  chiunque,  essendo   in   possesso   di
          informazioni privilegiate in ragione della sua qualita'  di
          membro di organi di amministrazione, direzione o  controllo
          dell'emittente,   della    partecipazione    al    capitale
          dell'emittente,  ovvero  dell'esercizio   di   un'attivita'
          lavorativa, di una professione o  di  una  funzione,  anche
          pubblica, o di un ufficio: 
                  a)  acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,
          direttamente o indirettamente,  per  conto  proprio  o  per
          conto di terzi,  su  strumenti  finanziari  utilizzando  le
          informazioni medesime; 
                  b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori
          del normale esercizio del lavoro, della professione,  della
          funzione o  dell'ufficio  o  di  un  sondaggio  di  mercato
          effettuato ai sensi dell'articolo 11 del  regolamento  (UE)
          n. 596/2014; 
                  c) raccomanda o induce altri, sulla base  di  esse,
          al compimento di taluna  delle  operazioni  indicate  nella
          lettera a). 
                2. La stessa pena di cui al  comma  1  si  applica  a
          chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a
          motivo  della  preparazione  o  esecuzione   di   attivita'
          delittuose compie taluna delle azioni di  cui  al  medesimo
          comma 1. 
                3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al  triplo
          o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o  il
          profitto conseguito dal  reato  quando,  per  la  rilevante
          offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del
          colpevole o per  l'entita'  del  prodotto  o  del  profitto
          conseguito dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche  se
          applicata nel massimo. 
                3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
          finanziari di cui all'articolo 180, comma  1,  lettera  a),
          numeri 2), 2-bis) e 2-ter),  limitatamente  agli  strumenti
          finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o  dal
          valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri  2)  e
          2-bis) ovvero ha un effetto su  tale  prezzo  o  valore,  o
          relative alle aste su una  piattaforma  d'asta  autorizzata
          come un mercato regolamentato di  quote  di  emissioni,  la
          sanzione  penale  e'  quella  dell'ammenda  fino   a   euro
          centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a  tre
          anni. 
              4. (Abrogato)». 
              -  Il  testo  dell'articolo  185  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1.  Chiunque
          diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
          o altri  artifizi  concretamente  idonei  a  provocare  una
          sensibile alterazione del prezzo di  strumenti  finanziari,
          e' punito con la reclusione da due a dodici anni e  con  la
          multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 
                1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il  fatto  per
          il  tramite  di  ordini  di  compravendita   o   operazioni
          effettuate per motivi legittimi e in conformita'  a  prassi
          di  mercato  ammesse,  ai  sensi   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) n. 596/2014. 
                2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al  triplo
          o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o  il
          profitto conseguito dal  reato  quando,  per  la  rilevante
          offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del
          colpevole o per  l'entita'  del  prodotto  o  del  profitto
          conseguito dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche  se
          applicata nel massimo. 
                2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
          finanziari di cui all'articolo 180, comma  1,  lettera  a),
          numeri 2), 2-bis) e 2-ter),  limitatamente  agli  strumenti
          finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o  dal
          valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri  2)  e
          2-bis) ovvero ha un effetto su  tale  prezzo  o  valore,  o
          relative alle aste su una  piattaforma  d'asta  autorizzata
          come un mercato regolamentato di  quote  di  emissioni,  la
          sanzione  penale  e'  quella  dell'ammenda  fino   a   euro
          centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a  tre
          anni. 
                2-ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche: 
                  a) ai fatti concernenti i  contratti  a  pronti  su
          merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei
          a provocare una sensibile  alterazione  del  prezzo  o  del
          valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo  180,
          comma 1, lettera a); 
                  b) ai fatti concernenti gli  strumenti  finanziari,
          compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati  per
          il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare
          una sensibile alterazione del prezzo o  del  valore  di  un
          contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il  valore
          dipendano  dal  prezzo  o  dal  valore  di  tali  strumenti
          finanziari; 
              c) ai  fatti  concernenti  gli  indici  di  riferimento
          (benchmark).». 
              - Il testo dell'articolo  187-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 187-bis  (Abuso  e  comunicazione  illecita  di
          informazioni privilegiate). - 1. Salve le  sanzioni  penali
          quando  il  fatto  costituisce  reato,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  ventimila  euro  a
          cinque milioni di euro chiunque viola il divieto  di  abuso
          di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di
          informazioni  privilegiate  di  cui  all'articolo  14   del
          regolamento (UE) n. 596/2014. 
                2. (Abrogato). 
                3. (Abrogato). 
                4. (Abrogato). 
                5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo sono aumentate fino al triplo o  fino  al
          maggiore importo di  dieci  volte  il  profitto  conseguito
          ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando,
          tenuto conto dei criteri elencati  all'articolo  194-bis  e
          della entita' del prodotto o  del  profitto  dell'illecito,
          esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 
                6. Per le fattispecie previste dal presente  articolo
          il tentativo e' equiparato alla consumazione.». 
              - Il testo dell'articolo  187-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 187-ter (Manipolazione del mercato). - 1. Salve
          le sanzioni penali quando il fatto  costituisce  reato,  e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque  viola  il
          divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15
          del regolamento (UE) n. 596/2014. 
                2. Si applica la disposizione dell'articolo  187-bis,
          comma 5. 
                3. (Abrogato). 
                4.  Non   puo'   essere   assoggettato   a   sanzione
          amministrativa ai sensi del presente articolo chi  dimostri
          di avere agito per motivi legittimi e in  conformita'  alle
          prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 
                5. (Abrogato). 
                6. (Abrogato). 
                7. (Abrogato)». 
              - Il testo dell'articolo 187-quater del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.     187-quater     (Sanzioni     amministrative
          accessorie).   -   1.   L'applicazione    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e
          187-ter importa: 
                  a) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          soggetti autorizzati ai sensi  del  presente  decreto,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del  decreto
          legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  o  presso  fondi
          pensione; 
                  b) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di
          funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo  di
          societa' quotate e di  societa'  appartenenti  al  medesimo
          gruppo di societa' quotate; 
                  c)  la   sospensione   dal   Registro,   ai   sensi
          dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  del  revisore  legale,
          della societa'  di  revisione  legale  o  del  responsabile
          dell'incarico; 
                  d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
          comma 4, per i consulenti finanziari abilitati  all'offerta
          fuori sede; 
                  e)  la  perdita   temporanea   dei   requisiti   di
          onorabilita' per i partecipanti al  capitale  dei  soggetti
          indicati alla lettera a). 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la  Consob,
          con  il  provvedimento  di  applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
          puo'  applicare  le  sanzioni   amministrative   accessorie
          indicate dal comma 1, lettere a) e b). 
                2. Le sanzioni amministrative accessorie  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
          non superiore a tre anni. 
                2-bis.  Quando   l'autore   dell'illecito   ha   gia'
          commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
          reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con  dolo
          o colpa grave, delle disposizioni previste  dagli  articoli
          187-bis e 187-ter, si applica  la  sanzione  amministrativa
          accessoria dell'interdizione permanente  dallo  svolgimento
          delle funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo
          all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
          b), nel caso in cui al medesimo  soggetto  sia  stata  gia'
          applicata l'interdizione per  un  periodo  complessivo  non
          inferiore a cinque anni. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          capo  la  CONSOB,  tenuto  conto   della   gravita'   della
          violazione e  del  grado  della  colpa,  puo'  intimare  ai
          soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli  emittenti
          quotati e alle societa'  di  revisione  di  non  avvalersi,
          nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
          superiore a  tre  anni,  dell'autore  della  violazione,  e
          richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
          sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
          dell'attivita'   professionale,   nonche'   applicare   nei
          confronti  dell'autore  della   violazione   l'interdizione
          temporanea dalla conclusione  di  operazioni,  ovvero  alla
          immissione di  ordini  di  compravendita  in  contropartita
          diretta  di  strumenti  finanziari,  per  un  periodo   non
          superiore a tre anni.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  187-quinquies  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 187-quinquies (Responsabilita' dell'ente). - 1.
          L'ente e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da ventimila euro fino a quindici milioni di  euro,  ovvero
          fino al quindici  per  cento  del  fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore  a  quindici  milioni  di  euro  e  il
          fatturato e'  determinabile  ai  sensi  dell'articolo  195,
          comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse
          o a  suo  vantaggio  una  violazione  del  divieto  di  cui
          all'articolo 14 o del divieto di cui  all'articolo  15  del
          regolamento (UE) n. 596/2014: 
                  a)   da   persone   che   rivestono   funzioni   di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
          o di una  sua  unita'  organizzativa  dotata  di  autonomia
          finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano,
          anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
                  b) da persone  sottoposte  alla  direzione  o  alla
          vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 
                2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti  di
          cui al comma  1,  il  prodotto  o  il  profitto  conseguito
          dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata
          fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 
                3. L'ente non e'  responsabile  se  dimostra  che  le
          persone indicate nel comma  1  hanno  agito  esclusivamente
          nell'interesse proprio o di terzi. 
                4. In relazione agli illeciti di cui al  comma  1  si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
          della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo
          6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la
          CONSOB, con riguardo agli illeciti  previsti  dal  presente
          titolo.». 
              - Il testo dell'articolo 187-sexies del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  187-sexies  (Confisca).  -  1.  L'applicazione
          delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste   dal
          presente capo  importa  la  confisca  del  prodotto  o  del
          profitto dell'illecito. 
                2. Qualora non sia possibile eseguire la  confisca  a
          norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
          denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 
                3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
          beni che non appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'
          applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  187-octies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 187-octies  (Poteri  della  CONSOB).  -  1.  La
          Consob  e'  l'autorita'  nazionale  competente   ai   sensi
          dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo
          agli abusi di mercato. 
                2.  La  CONSOB  compie  tutti  gli   atti   necessari
          all'accertamento  delle   violazioni   delle   disposizioni
          contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e  nel  presente
          titolo,  utilizzando  i  poteri  ad  essa  attribuiti   dal
          presente decreto. 
                3. La CONSOB puo' nei  confronti  di  chiunque  possa
          essere informato sui fatti: 
                  a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto
          qualsiasi forma  stabilendo  il  termine  per  la  relativa
          comunicazione; 
                  b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
          conversazioni telefoniche, a comunicazioni  elettroniche  e
          allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
          trasmissione; 
                  c) procedere ad audizione personale; 
                  c-bis) in relazione a strumenti derivati su  merci,
          richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
          sistemi dei partecipanti al mercato; 
                  d) procedere al  sequestro  dei  beni  che  possono
          formare  oggetto  di  confisca   ai   sensi   dell'articolo
          187-sexies; 
                  e)   procedere   ad   ispezioni,   anche   mediante
          autorizzazione di revisori legali o societa'  di  revisione
          legale a procedere a verifiche o ispezioni  per  suo  conto
          quando  sussistono  particolari  necessita'   e   non   sia
          possibile  provvedere  con  risorse  proprie;  il  soggetto
          autorizzato  a  procedere  alle   predette   verifiche   ed
          ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale; 
                  f) procedere  a  perquisizioni  nei  modi  previsti
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dall'articolo  52
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                4. La CONSOB puo' altresi': 
                  a) avvalersi della collaborazione  delle  pubbliche
          amministrazioni, richiedendo la comunicazione  di  dati  ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
          25, comma 1, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196,  ed  accedere  al  sistema  informativo  dell'anagrafe
          tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
          3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
                  a-bis)  accedere  direttamente,  mediante  apposita
          connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi  di
          cui all'articolo 55, comma 7, del  decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259; 
                  b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore  dei
          dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, o  acquisire  direttamente  tali  dati
          mediante connessione telematica; 
                  c) richiedere la comunicazione  di  dati  personali
          anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                  d) avvalersi, ove necessario,  dei  dati  contenuti
          nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui  all'articolo
          20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  secondo
          le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
          del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.  197,  nonche'
          acquisire anche mediante accesso diretto i  dati  contenuti
          nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
                  e)   accedere   direttamente,   mediante   apposita
          connessione telematica, ai dati  contenuti  nella  Centrale
          dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla  deliberazione
          del  Comitato  interministeriale  per  il  credito   e   il
          risparmio del 29  marzo  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994. 
                  e-bis) avvalersi, ove  necessario,  anche  mediante
          connessione telematica, dei  dati  contenuti  nell'apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria  di  cui  all'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605. 
                5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e  al
          comma 4, lettera b), sono esercitati previa  autorizzazione
          del procuratore della Repubblica. Detta  autorizzazione  e'
          necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui  al
          comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4,  lettera  c),  nei
          confronti di soggetti diversi  dai  soggetti  abilitati,  e
          dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)
          n. 596/2014 e del presente decreto. 
                6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
          l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento  (UE)
          n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche  in
          via cautelare: 
                  a) ordinare la cessazione temporanea  o  permanente
          di qualunque pratica o condotta; 
                  b) salvo quanto previsto dall'articolo  114,  comma
          5, adottare tutte le misure necessarie a garantire  che  il
          pubblico sia  correttamente  informato  con  riguardo,  tra
          l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
          precedentemente  divulgate,  anche  imponendo  ai  soggetti
          interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica. 
                7. E' fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni
          degli articoli 199, 200, 201,  202  e  203  del  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
                8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d),  e)
          e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e  delle
          informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
          eseguiti e delle dichiarazioni rese  dagli  interessati,  i
          quali sono invitati a firmare il processo verbale  e  hanno
          diritto di averne copia. 
                9. Quando si e' proceduto a sequestro  ai  sensi  del
          comma 3,  lettera  d),  gli  interessati  possono  proporre
          opposizione alla CONSOB. 
                10. Sull'opposizione la  decisione  e'  adottata  con
          provvedimento motivato emesso entro  il  trentesimo  giorno
          successivo alla sua proposizione. 
                11. I valori  sequestrati  devono  essere  restituiti
          agli aventi diritto quando: 
                  a) e' deceduto l'autore della violazione; 
                  b) viene provato che gli aventi diritto sono  terzi
          estranei all'illecito; 
                  c) l'atto di contestazione degli  addebiti  non  e'
          notificato    nei    termini    prescritti    dall'articolo
          187-septies, comma 1; 
                  d) la sanzione  amministrativa  pecuniaria  non  e'
          stata   applicata   entro   il   termine   di   due    anni
          dall'accertamento della violazione. 
                12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
          e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di  finanza  che
          esegue gli accertamenti richiesti agendo con  i  poteri  di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. 
                13. Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati
          acquisiti dalla Guardia di  finanza  nell'assolvimento  dei
          compiti previsti dal comma  12  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio   e   vengono,    senza    indugio,    comunicati
          esclusivamente alla CONSOB. 
                14. Il provvedimento della  CONSOB  che  infligge  la
          sanzione  pecuniaria  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.
          Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
          CONSOB procede alla esazione delle  somme  dovute  in  base
          alle norme previste per  la  riscossione,  mediante  ruolo,
          delle entrate dello Stato, degli enti  territoriali,  degli
          enti pubblici e previdenziali. 
                15.  Quando  l'autore   della   violazione   esercita
          un'attivita' professionale, il provvedimento  che  infligge
          la   sanzione   e'   trasmesso   al    competente    ordine
          professionale.». 
              - Il  testo  dell'articolo  190.3  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  190.3  (Sanzioni  amministrative  in  tema  di
          disciplina dei  mercati  e  dei  servizi  di  comunicazione
          dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato  ai  sensi
          dell'articolo 166, si applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino a  euro  cinque  milioni
          ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore a euro cinque milioni e  il  fatturato
          e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis: 
                  a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso  di
          inosservanza delle disposizioni previste dal  capo  II  del
          titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
          esse; 
                  b) agli internalizzatori sistematici, nel  caso  di
          inosservanza delle disposizioni previste dal capo  III  del
          titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
          esse; 
                  c) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi
          multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza
          delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies  e  di
          quelle emanate in base ad esse; 
                  d) ai membri e ai partecipanti ammessi  ai  mercati
          regolamentati e ai sistemi  multilaterali  di  negoziazione
          nonche' ai clienti di sistemi organizzati di  negoziazione,
          nel caso di inosservanza delle  disposizioni  previste  dal
          capo II del titolo  I-bis  della  parte  III  e  di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  e) (soppressa); 
                  f) ai fornitori di servizi di  comunicazione  dati,
          nel caso di inosservanza delle disposizioni previste  dagli
          articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle  emanate  in
          base ad esse. 
                2.   Chiunque   viola   le   disposizioni    previste
          dall'articolo  68,  comma  1,  e   dalle   relative   norme
          attuative, ovvero viola le misure  adottate  in  base  alle
          medesime   disposizioni   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                3. Per  la  violazione  delle  disposizioni  previste
          dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2  e
          3, in ragione della gravita' della violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti  dall'articolo  194-bis,
          puo' essere  applicata  anche  la  sanzione  amministrativa
          accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non
          inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  a  essere
          membro o partecipante di un mercato  regolamentato,  di  un
          sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di
          un sistema organizzato di negoziazione. 
                4. Si applica l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater.». 
            -  Il  testo  dell'articolo  193   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  193  (Informazione  societaria  e  doveri  dei
          sindaci, dei revisori legali e delle societa' di  revisione
          legale). -  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  nei
          confronti  di  societa',  enti  o  associazioni  tenuti   a
          effettuare le comunicazioni previste  dagli  articoli  114,
          commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116,  comma  1-bis,  154-bis,
          154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni
          degli  articoli  medesimi  o  delle  relative  disposizioni
          attuative,  si  applica   una   delle   seguenti   sanzioni
          amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                1.1. Se le comunicazioni indicate nel  comma  1  sono
          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei
          confronti di  quest'ultima,  una  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro due milioni. 
                1.2. Per le violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 1.1. 
                1-bis. (Abrogato). 
                1-ter.(Abrogato). 
                1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
          e  1.2  si  applicano,  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei
          confronti   dei   soggetti   autorizzati    dalla    Consob
          all'esercizio del servizio di diffusione  e  di  stoccaggio
          delle informazioni regolamentate. 
                1-quinquies. (Abrogato). 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
          1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          nei confronti di societa', enti o associazioni, si  applica
          una delle seguenti sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2.1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ove  le
          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una
          persona fisica, in caso di violazione si applica una  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
          questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
          e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
                2.2. Per le violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 2.1. 
                2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
          dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a  due
          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'
          pari a euro cinquemila. 
                2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,
          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. 
                2-bis. (Soppresso). 
                3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: 
                  a)  ai  componenti  del  collegio  sindacale,   del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento dei  doveri  previsti  dall'articolo  149,
          commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono  le
          comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; 
                  b) (Abrogata). 
                3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
                3-ter. (Abrogato). 
                3-quater.  Nel  caso  di  violazione   degli   ordini
          previsti  dal  presente  articolo  si  applica   l'articolo
          192-bis, comma 1-quater.».