Art. 4 Funzioni dell'amministrazione 1. L'amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) attua la normativa in materia di accertamento, certificazione e ispezione relativa alla navigazione interna; b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia di navigazione interna; c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attivita' di accertamento e di certificazione nonche' dell'attivita' ispettiva; d) programma specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformita' delle unita' navali addette alla navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformita'. 2. L'amministrazione trasmette: a) alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti a effettuare le visite di cui all'articolo 6 e a rilasciare i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12; b) alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le informazioni e i dati di cui all'articolo 2.20 dell'allegato V.