Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli
14 e 19 del Trattato di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
valutati in euro 15.238 annui a decorrere  dall'anno  2018,  e  dalle
rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a
decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui agli articoli  13,  14  e  15  del  Trattato  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui  a
decorrere dall'anno  2018,  e  dalle  rimanenti  spese  di  cui  agli
articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.