Articolo 14 Consegna della persona 1. Se la Parte richiesta concede l'estradizione, le Parti si' accordano prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente e' altresi' informata della durata della detenzione a fini estradizionali subita dalla persona richiesta. 2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di trenta (30) giorni dalla data in cui la Parte ricldente e' informata della concessione dell'estradizione. 3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richidente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in liberta' e puo' rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte ricldente relativa a tale persona per lo stesso reato, fatto salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l' estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata informa l'altra Parte e insieme concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, tale persona puo' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte ricldente per lo stesso reato. La Parte richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente trattato. 6. Il periodo dalla data dell'arresto fino alla data della consegna trascorso in stato di custodia, compresi gli arresti domiciliari, e' computato dalla Parte richiedente agli effetti della custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.