(Trattato di Estradizione-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
                       Consegna della persona 
 
  1. Se la Parte  richiesta  concede  l'estradizione,  le  Parti  si'
accordano prontamente sul tempo, sul  luogo  e  su  tutti  gli  altri
aspetti relativi alla consegna  della  persona  richiesta.  La  Parte
richiedente e' altresi' informata della  durata  della  detenzione  a
fini estradizionali subita dalla persona richiesta. 
  2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di  trenta
(30) giorni dalla data in cui la Parte ricldente e'  informata  della
concessione dell'estradizione. 
  3. Se, entro  il  termine  di  cui  al  paragrafo  2  del  presente
articolo, la Parte richidente non prende in consegna l'estradando, la
Parte richiesta lo pone immediatamente in liberta' e  puo'  rifiutare
una nuova domanda di  estradizione  avanzata  dalla  Parte  ricldente
relativa a tale persona per  lo  stesso  reato,  fatto  salvo  quanto
diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo. 
  4. Se una delle Parti non consegna o  non  prende  in  consegna  l'
estradando entro il termine convenuto per motivi di  forza  maggiore,
la Parte interessata informa l'altra Parte e insieme  concordano  una
nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al
paragrafo 3 del presente articolo. 
  5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte  richiesta  prima
che sia concluso il procedimento penale o sia  eseguita  la  condanna
nella  Parte  richiedente,  tale  persona  puo'   essere   nuovamente
estradata sulla base di una nuova domanda  di  estradizione  avanzata
dalla Parte ricldente per lo stesso reato. La Parte  richiedente  non
deve presentare i documenti previsti  dall'articolo  7  del  presente
trattato. 
  6. Il periodo dalla data dell'arresto fino alla data della consegna
trascorso in stato di custodia, compresi gli arresti domiciliari,  e'
computato  dalla  Parte  richiedente  agli  effetti  della   custodia
cautelare  nell'ambito  del  procedimento  penale  o  della  pena  da
eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.