(Trattato di Estradizione-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
               Procedura semplificata di estradizione 
 
  1. Quando la persona di cui si chiede  l'estradizione  dichiara  di
acconsentirvi, l'estradizione puo' essere concessa sulla  base  della
sola  domanda  di  arresto  provvisorio  senza  che  sia   necessario
presentare i documenti di cui all'articolo 7 del  presente  Trattato.
Tuttavia, la Parte richiesta purichiedere le  ulteriori  informazione
che ritiene necessarie per concedere l'estradizione. 
  2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta  e'  valida
se resa con l'assistenza di  un  difensore  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di  informare
la persona richiesta del diritto  di  avvalersi  di  un  procedimento
formale di estradizione, del diritto di  avvalersi  della  protezione
conferitagli dal  principio  di  specialita'  e  dell'irrevocabilita'
della dichiarazione stessa. 
  3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario
in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni per la  sua
validita'.