Articolo 16 Procedura semplificata di estradizione 1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentirvi, l'estradizione puo' essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare i documenti di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia, la Parte richiesta purichiedere le ulteriori informazione che ritiene necessarie per concedere l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorita' competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. 3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni per la sua validita'.