(Trattato di Estradizione-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
                                Spese 
 
  1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessita'  del
procedimento derivante dalla domanda di estradizione  e  sostiene  le
relative spese. 
  2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute  nel  suo
territorio  per  l'arresto  della  persona   richiesta   e   per   il
mantenimento in custodia della stessa fino  alla  sua  consegna  alla
Parte richiedente, nonche' le spese  relative  al  sequestro  e  alla
custodia delle cose indicate nell'articolo 17. 
  3.  Se  e'  evidente  che  la  domanda  di  estradizione   potrebbe
ingenerare spese eccezionali, le Parti si  consultano  tra  loro  per
decidere come far fronte alle stesse. 
  4. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per  il
trasporto alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose
sequestrate dalla Parte richiesta, nonche' le spese del  transito  di
cui all'articolo 18.