(Trattato di Estradizione-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
                    Motivi di rifiuto obbligatori 
 
  L'estradizione non e' concessa se: 
  a) il reato per il  quale  e'  domandata  e'  un  reato  di  natura
politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici: 
     i. per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il
Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo  o
un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo  o  nn
suo familiare; 
     ii. per la Repubblica italiana:  omicidio  o  ogni  altro  reato
contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato
o di Governo o un suo familiare; 
     iii. i reati di terrorismo; 
     iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati,
convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe  le  Parti  sono
parte; 
  b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda
di estradizione e' avanzata al fine di indagare, perseguire o  punire
la  persona  richiesta  per  motivi  di  razza,   sesso,   religione,
condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che  la
posizione  di  tale  persona  nel  procedimento  penale  puo'  essere
pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
  c) il reato per  il  quale  e'  domandata  l'estradizione  potrebbe
essere punito dalia Parte richiedente  con  una  pena  vietata  dalla
legge della Parte richiesta; 
  d) quando il reato per il  quale  e'  domandata  l'estradizione  e'
punibile  con  la  pena  di  morte  secondo  la  legge  della   Parte
richiedente e non e' punibile con la pena di morte secondo  la  legge
della Parte  richiesta,  la  Parte  richiesta  rifiuta  di  concedere
1'estradizione, salvi i casi in cui la pena capitale non e'  inflitta
nei confronti della persona richiesta  ovvero,  se  e'  inflitta,  la
Parte richiedente assume l'impegno di non  darvi  esecuzione.  Se  la
Parte richiedente accetta l'estradizione alle condizioni indicate dal
presente paragrafo, essa e' tenuta ad ottemperarvi; 
  e) la Parte richiesta ha fondati motivi  per  ritenere  che,  nella
Parte richiedente,  la  persona  richiesta  e'  stata  sottoposta,  o
sarebbe sottoposta, a tortura o ad un trattamento  crudele,  inumano,
degradante, ovvero ad un procedimento che non  assicura  il  rispetto
dei diritti fondamentali di difesa; 
  f)  la  sentenza  della  Parte  richiedente  e'  stata  emessa   in
contumacia e il condannato non e'  stato  sufficientemente  informato
del processo o non ha avuto la possibilita'  di  organizzare  la  sua
difesa e non ha avuto, o non  avra',  la  possibilita'  di  un  nuovo
processo in sua presenza; 
  g) per il reato oggetto della domanda di estradizione,  la  persona
richiesta e' stata gia'  definitivamente  giudicata  dalle  Autorita'
competenti della Parte richiesta; 
  h) il reato oggetto della domanda di estradizione si e'  prescritto
ovvero la pena si e' estinta per effetto del  decorso  del  tempo  ai
sensi della legge della Parte richiedente o  di  quella  della  Parte
richiesta; 
  i) il reato oggetto della domanda di  estradizione  costituisce  un
reato esclusivamente militare secondo la legge della Parte richiesta; 
  j) la Parte richiesta  ha  concesso  asilo  politico  alla  persona
richiesta; 
  k) la Parte richiesta ritiene che la concessione  dell'estradizione
potrebbe compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine  pubblico
o altri suoi  interessi  essenziali  ovvero  determinare  conseguenze
contrastanti con i principi fondamentali del suo diritto interno.