Articolo 5 Estradizione del cittadino 1. Ciascuna Parte puo' estradare i suoi cittadini all'altra Parte secondo quanto consentito dal suo diritto interno. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale conformemente alla propria legge interna. A tale scopo, la Parte ricldente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al procedimento. La Parte richiedente, se lo domanda, e' informata riguardo a ogni attivita' svolta in tale contesto.