(Trattato di Estradizione-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                     Estradizione del cittadino 
 
  1. Ciascuna Parte puo' estradare i suoi cittadini  all'altra  Parte
secondo quanto consentito dal suo diritto interno. 
  2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda  della  Parte
richiedente, la  Parte  richiesta  sottopone  il  caso  alle  proprie
autorita' competenti al fine di  instaurare  un  procedimento  penale
conformemente alla propria legge interna.  A  tale  scopo,  la  Parte
ricldente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al
procedimento. La Parte  richiedente,  se  lo  domanda,  e'  informata
riguardo a ogni attivita' svolta in tale contesto.